Tribunale, Ordinanza T-706/22
Order of the General Court of 2 February 2023. — Nicoventures Trading Ltd and Others v European Commission. — Interim relief – Public health – Withdrawal of certain exemptions for heated tobacco products – Application for interim measures – No urgency. — Case T-706/22 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione della Commission Delegated Directive (UE) 2022/2100 proposta da società del gruppo BAT contro la revoca dell’esenzione per i prodotti del tabacco riscaldato. La Corte ha ritenuto non dimostrato un danno grave e irreparabile, evidenziando l’assenza di prova sufficiente sulla perdita di quote di mercato, clienti e investimenti. In mancanza di urgenza, non è stato necessario esaminare il fumus boni iuris o il bilanciamento degli interessi.
Istanza di misure provvisorie respinta per mancanza di urgenza contro la direttiva delegata che revoca l’esenzione dai divieti sugli aromi per i prodotti del tabacco riscaldato
La questione giuridica
Se la Commissione delegata direttiva (UE) 2022/2100, che elimina l’esenzione per i prodotti del tabacco riscaldato rispetto ai divieti sugli aromi previsti dalla direttiva 2014/40/UE, dovesse essere sospesa in via cautelare perché idonea a causare un danno grave e irreparabile alle ricorrenti; in particolare, se fossero dimostrati urgenza, fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.
Principio di diritto
La domanda cautelare va respinta quando i ricorrenti non dimostrano, con elementi specifici e documentati, che l’atto impugnato sia la causa decisiva di un danno grave e irreparabile prima della sentenza di merito. Nel caso dei prodotti del tabacco riscaldato, la perdita allegata di quote di mercato, clienti e investimenti è stata qualificata come danno essenzialmente finanziario, non provato in modo sufficiente e non idoneo a dimostrare urgenza; inoltre, la direttiva impugnata è una misura generale applicabile anche ai concorrenti e lascia un periodo di adeguamento fino al 23 ottobre 2023. Non essendo soddisfatto il requisito dell’urgenza, il Tribunale non esamina né il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256(1) TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva 2014/40/UE
- Articolo 7, paragrafi 1, 7 e 12, della direttiva 2014/40/UE
- Commission Delegated Directive (UE) 2022/2100
Sospensione cautelare della direttiva delegata sui prodotti del tabacco riscaldato
Il Vicepresidente del Tribunale dell’Unione europea ha deciso su un ricorso incidentale proposto da società del gruppo British American Tobacco contro la Commission Delegated Directive (UE) 2022/2100. La domanda mirava a sospendere gli effetti dell’atto che ha revocato l’esenzione, prevista dalla direttiva 2014/40/UE, per i prodotti del tabacco riscaldato rispetto ai divieti sugli aromi.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti, tra cui Nicoventures Trading Ltd, operano nella produzione e distribuzione di prodotti del tabacco riscaldato in vari Stati membri. La direttiva 2014/40/UE disciplina la commercializzazione dei prodotti del tabacco e, all’articolo 7, paragrafi 1 e 7, vieta i prodotti con aroma caratterizzante e quelli contenenti aromatizzanti in qualsiasi componente.
L’articolo 7, paragrafo 12, nella versione originaria, esentava i prodotti diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare; tuttavia prevedeva che la Commissione potesse adottare atti delegati per revocare tale esenzione in presenza di un cambiamento sostanziale delle circostanze, risultante da una relazione della Commissione stessa. Dopo la pubblicazione, il 15 giugno 2022, di una relazione che accertava tale cambiamento per i prodotti del tabacco riscaldato, la Commissione ha adottato la direttiva delegata 2022/2100 il 29 giugno 2022.
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento contro tale direttiva e, separatamente, hanno chiesto misure provvisorie ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE.
Domanda cautelare
Le ricorrenti chiedevano:
- la sospensione integrale della direttiva delegata 2022/2100 fino alla decisione nel merito;
- in subordine, la sospensione della parte che revoca l’esenzione per i prodotti del tabacco riscaldato;
- qualsiasi altra misura provvisoria ritenuta appropriata.
La Commissione si opponeva alla domanda e chiedeva il rigetto del ricorso cautelare.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale ricorda che, letti congiuntamente, gli articoli 278 e 279 TFUE e l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE consentono al giudice cautelare di sospendere l’esecuzione di un atto impugnato o di ordinare misure provvisorie, ma solo in via eccezionale, poiché gli atti dell’Unione si presumono legittimi e i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda deve indicare l’oggetto della controversia, l’urgenza e i motivi di fatto e di diritto che giustificano la misura. La giurisprudenza richiamata dalla decisione richiede cumulativamente:
- un fumus boni iuris;
- l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della sentenza di merito;
- se del caso, il bilanciamento degli interessi.
Valutazione dell’urgenza
Il Tribunale esamina anzitutto l’urgenza. Le ricorrenti sostenevano che l’atto impugnato avrebbe comportato la perdita della loro posizione di mercato e della clientela.
Il giudice qualifica tale pregiudizio come danno di natura finanziaria. In base alla giurisprudenza, un danno economico può giustificare misure provvisorie solo se, in mancanza di esse, l’impresa rischia la propria sopravvivenza finanziaria prima della decisione nel merito oppure subisce una sostanziale alterazione della quota di mercato, tenuto conto anche delle dimensioni e del fatturato del gruppo di appartenenza.
Nel caso concreto, il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno dimostrato:
- né che la loro viabilità finanziaria sarebbe compromessa;
- né che la loro quota di mercato sarebbe sostanzialmente incisa.
Le affermazioni sulle quote di mercato e sulla composizione del portafoglio del gruppo BAT si fondavano soprattutto su una dichiarazione interna del 11 novembre 2022, resa da una dirigente del gruppo. Il Tribunale osserva che un documento del genere, proveniente da una persona legata alle ricorrenti da rapporto di lavoro, ha valore solo indicativo e deve essere corroborato da altri elementi probatori, cosa che qui non è avvenuta.
Inoltre, la direttiva delegata è una misura generale che vieta la commercializzazione di tutti i prodotti del tabacco riscaldato aromatizzati, anche di quelli venduti dai concorrenti. Ne consegue che la cessazione dell’esenzione non comporta automaticamente una perdita di mercato per le ricorrenti, che restano in grado di orientare i consumatori verso altri prodotti della loro gamma, compresi quelli non aromatizzati. Il Tribunale sottolinea anche che l’atto prevede un termine di applicazione dal 23 ottobre 2023, offrendo così un significativo periodo di adattamento commerciale.
Investimenti e perdita della clientela
Le ricorrenti sostenevano anche che la direttiva avrebbe vanificato gli investimenti effettuati nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti a rischio ridotto, oltre a causare la perdita della base clienti.
Il Tribunale respinge tali argomenti perché:
- non è stato chiarito se gli investimenti fossero destinati specificamente al mercato dell’Unione o avessero portata globale;
- i documenti prodotti non dimostrano che le somme riguardassero solo il mercato dell’Unione;
- gli investimenti indicati non erano limitati ai soli prodotti del tabacco riscaldato, ma comprendevano anche altri prodotti alternativi, come prodotti da vaporizzazione e oral products moderni;
- non è dimostrato che la clientela dei prodotti aromatizzati non possa spostarsi verso altri prodotti della gamma del gruppo.
Diligenza dell’operatore economico
In via aggiuntiva, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, in mercati altamente regolamentati e soggetti a interventi rapidi delle autorità per ragioni di salute pubblica, le imprese devono adottare una condotta prudente e proteggersi contro il rischio di modifiche normative.
Nel caso di specie, la possibilità di revoca dell’esenzione era già prevista dall’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE e, quantomeno, dalla pubblicazione della relazione del 15 giugno 2022. Le ricorrenti non hanno però indicato misure di cautela o di adattamento adottate per fronteggiare tale rischio. Pertanto, anche sotto questo profilo, il danno allegato non può essere imputato soltanto all’atto impugnato.
Decisione
Poiché non è dimostrata l’esistenza di un danno grave e irreparabile, il Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie per difetto di urgenza. Non essendo soddisfatta una condizione cumulativa, il giudice non esamina il fumus boni iuris né procede al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.
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