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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-649/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2023. — Regno di Spagna e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Requisito relativo alla selettività – Obbligo di motivazione – Principio di tutela del legittimo affidamento – Principio di certezza del diritto – Recupero dell’aiuto. — Cause riunite C-649/20 P, C-658/20 P e C-662/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte conferma la selettività del regime spagnolo di tax lease e respinge la maggior parte dei motivi di impugnazione, inclusi quelli relativi a legittimo affidamento, certezza del diritto e motivazione. Tuttavia, censura la Commissione e il Tribunale per aver individuato come soli beneficiari gli investitori, pur risultando che una parte sostanziale del vantaggio era trasferita alle compagnie di navigazione in base ai contratti. Per questo annulla in parte la sentenza del Tribunale e la decisione 2014/200 nella parte relativa ai beneficiari e al recupero integrale presso gli investitori.

Aiuti di Stato: il regime spagnolo di tax lease per la costruzione di navi è selettivo; la Corte annulla però in parte la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione nella parte in cui individua solo gli investitori come beneficiari da cui recuperare integralmente l’aiuto

La questione giuridica

Le questioni principali riguardavano: (i) se il Tribunale avesse correttamente ritenuto selettivo, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il regime spagnolo di tax lease, in particolare per l’ampio potere discrezionale dell’amministrazione fiscale nell’autorizzare l’ammortamento anticipato; (ii) se fosse stato violato l’obbligo di motivazione; (iii) se fossero stati violati i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto; (iv) se la Commissione avesse correttamente ordinato il recupero integrale dell’aiuto solo presso gli investitori, escludendo gli armatori/compagnie di navigazione che avevano ricevuto parte del vantaggio.

Principio di diritto

Un regime fiscale complesso può essere qualificato come aiuto di Stato selettivo quando l’accesso al beneficio dipende da un potere discrezionale significativo dell’amministrazione finanziaria: in tal caso non è necessario applicare il metodo di analisi in tre fasi della selettività. La Corte conferma inoltre che il recupero deve colpire i soggetti che hanno effettivamente beneficiato dell’aiuto; pertanto, se una parte del vantaggio è obbligatoriamente trasferita ad altri operatori in forza dei contratti e del meccanismo autorizzato, la Commissione non può imporre il recupero integrale solo sugli investitori ignorando i beneficiari economici effettivi. Ne consegue l’annullamento parziale della decisione e della sentenza del Tribunale nella parte relativa all’individuazione dei beneficiari e all’ordine di recupero.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) della Corte di giustizia (norme di procedura, artt. 54, 138, 140, 168, 169, 184, 217)
  • Decisione 2014/200/UE della Commissione
  • Decisione 2007/256/CE della Commissione
  • Decisione 2002/15/CE della Commissione
  • Decisione 2005/122/CE della Commissione
  • Decisione C(2002) 582 definitivo della Commissione
  • Decisione C(2011) 4494 definitivo della Commissione
  • Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 5 luglio 1997 e loro modifica del 2004

Aiuti di Stato e regime spagnolo di tax lease

La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione 2014/200/UE della Commissione sul regime spagnolo di tax lease applicato a taluni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi. Il caso si inserisce nel contenzioso sugli aiuti di Stato nel settore della cantieristica navale e del finanziamento della costruzione di navi d’alto mare.

Fatti e meccanismo del regime

Il regime spagnolo di tax lease combinava diverse misure fiscali previste dal TRLIS e dal RIS: ammortamento anticipato, autorizzazione discrezionale dell’ammortamento anticipato, disciplina dei GIE, regime del tonnellaggio e una deroga regolamentare sulla tassazione delle plusvalenze. Secondo la Commissione, il meccanismo consentiva di generare vantaggi fiscali per gli investitori dei GIE e di trasferirne una parte alle compagnie di trasporto marittimo sotto forma di riduzione del prezzo della nave.

Procedimento amministrativo e giudiziario

La Commissione aveva avviato l’indagine formale nel 2011 e, con la decisione controversa, aveva qualificato alcune misure del regime come aiuto di Stato incompatibile, ordinandone il recupero presso gli investitori dei GIE. Il Tribunale, dopo un primo annullamento poi cassato dalla Corte nel 2018, aveva nuovamente respinto i ricorsi di annullamento proposti dal Regno di Spagna, da Lico Leasing e da PYMAR. Le presenti impugnazioni miravano a censurare tale sentenza e la decisione della Commissione.

Ricevibilità dell’impugnazione di Caixabank e altre parti

La Corte riconosce che le società intervenute in sede di impugnazione nella precedente fase davanti alla Corte conservano, a seguito del rinvio, la qualità di intervenienti dinanzi al Tribunale. Esse sono quindi legittimate a impugnare la sentenza se questa le riguarda direttamente, come nel caso di specie poiché potrebbero essere chiamate a rimborsare somme in esecuzione della decisione impugnata.

Selettività del regime: ragionamento della Corte

La Corte respinge le censure con cui si sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il metodo di analisi in tre fasi della selettività. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che tale metodo serve a individuare una selettività "nascosta" di misure apparentemente generali, ma non è necessario quando la concessione del vantaggio dipende da un potere discrezionale dell’amministrazione fiscale.

Il Tribunale aveva accertato che l’autorizzazione preventiva dell’ammortamento anticipato era fondata su criteri vaghi e sull’esercizio di un ampio margine discrezionale da parte dell’amministrazione fiscale, che poteva chiedere informazioni ulteriori, concedere o negare l’autorizzazione e fissarne la data di inizio. La Corte ritiene corretta tale valutazione e conferma che il regime era selettivo de iure, a prescindere dall’eventuale applicazione de facto.

Selettività del regime nel suo complesso

La Corte conferma anche che il regime poteva essere considerato selettivo nel suo complesso, poiché una delle sue componenti essenziali, l’autorizzazione dell’ammortamento anticipato, era selettiva e condizionava l’accesso alle altre misure del sistema. Non è quindi necessario che ogni singola misura del pacchetto sia selettiva autonomamente.

Tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto

La Corte respinge in larga parte le doglianze basate sui principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Le decisioni e la corrispondenza invocate dai ricorrenti non contenevano assicurazioni precise, incondizionate e concordanti circa la legittimità del regime spagnolo di tax lease. In particolare, la decisione sul tonnellaggio e la lettera del 9 marzo 2009 non potevano fondare un affidamento tutelabile nel senso richiesto dalla giurisprudenza in materia di recupero di aiuti concessi in violazione della procedura di notifica.

Difetto di motivazione: annullamento parziale

La Corte accoglie però il motivo relativo alla motivazione sul recupero. Il Tribunale non ha risposto in modo sufficiente alla censura secondo cui la Commissione aveva ordinato il recupero integrale dell’aiuto presso gli investitori, nonostante la stessa decisione riconoscesse che una parte rilevante del vantaggio era trasferita alle compagnie di navigazione. La Corte osserva che il recupero deve colpire i beneficiari effettivi dell’aiuto, cioè coloro che ne hanno tratto vantaggio economico reale.

Poiché dalle stesse constatazioni della Commissione emergeva che il vantaggio era in parte obbligatoriamente trasferito alle compagnie di navigazione tramite contratti vincolanti, la designazione dei soli investitori come beneficiari esclusivi e l’ordine di recupero integrale presso di essi erano giuridicamente errati. Di conseguenza, la Corte annulla in parte la sentenza del Tribunale e, in riforma parziale, annulla anche l’articolo 1 e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2014/200 nella parte corrispondente.

Dispositivo e portata pratica

La Corte respinge le impugnazioni per il resto, ma annulla la sentenza impugnata e la decisione della Commissione limitatamente alla qualificazione dei soli investitori come beneficiari e all’ordine di recupero integrale nei loro confronti. Per gli operatori, il punto centrale è che, in presenza di strutture contrattuali complesse e di trasferimento economico del vantaggio, l’individuazione dei beneficiari dell’aiuto deve riflettere la realtà economica e non solo la forma giuridica del meccanismo.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità delle impresetrasporti marittimirecupero degli aiutiprincipi generali del diritto ue

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