Corte di giustizia, Sentenza C-676/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 febbraio 2023. — Causa promossa da A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Imposizioni interne – Articolo 110 TFUE – Autoveicoli – Tassa sugli autoveicoli – Veicoli d’occasione importati dagli altri Stati membri – Veicoli d’occasione esportati verso altri Stati membri – Rimborso all’esportazione di detta tassa – Limitazione di tale rimborso ai veicoli messi in circolazione meno di dieci anni prima. — Causa C-676/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con l'articolo 110 TFUE della disciplina finlandese sul rimborso all'esportazione della tassa sugli autoveicoli. Ha ritenuto legittimo il mancato rimborso per i veicoli la cui prima messa in circolazione risalga a più di dieci anni prima dell'esportazione. La Corte ha escluso che siano rilevanti la destinazione prevista o l'uso effettivo stabile del veicolo nello Stato membro di imposizione e ha dichiarato assorbite le altre questioni.
Articolo 110 TFUE e tassa finlandese sugli autoveicoli: legittimità del mancato rimborso all'esportazione per i veicoli messi in circolazione da almeno dieci anni
La questione giuridica
Se l'articolo 110 TFUE, o più in generale le disposizioni del titolo II della terza parte del TFUE sulla libera circolazione delle merci, ostino a una normativa nazionale che nega il rimborso all'esportazione della tassa sugli autoveicoli incorporata nel valore del veicolo quando l'autovettura è esportata definitivamente in un altro Stato membro ed è stata immessa in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni; se, ai fini della valutazione, rilevino la destinazione prevista o l'utilizzo effettivo stabile del veicolo nello Stato membro che ha riscosso la tassa; in subordine, se il diniego possa essere giustificato dall'obiettivo di limitare l'esportazione di veicoli vecchi e inquinanti.
Principio di diritto
L'articolo 110 TFUE non osta a una disciplina nazionale che, nel contesto di una tassa sugli autoveicoli incorporata nel valore del veicolo, esclude il rimborso all'esportazione quando il veicolo è stato immesso in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni, anche se il veicolo è stato effettivamente utilizzato in modo stabile nello Stato membro di imposizione e la sua destinazione originaria era l'uso permanente in tale Stato. Per la Corte, tale criterio temporale oggettivo si applica indistintamente a tutti i veicoli e non determina una discriminazione tra veicoli nazionali e importati; sono inoltre irrilevanti, ai fini dell'articolo 110 TFUE, l'intenzione di utilizzo e la durata effettiva d'uso, nonché la possibile doppia tassazione, non essendo il diritto dell'Unione ancora armonizzato in materia.
Norme richiamate
- Articolo 110 TFUE
- Articoli 28 TFUE e 30 TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 83/182/CEE
Articolo 110 TFUE e rimborso della tassa finlandese sugli autoveicoli all'esportazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in materia di tassa sugli autoveicoli applicata in Finlandia ai veicoli immatricolati o messi in circolazione nel territorio nazionale. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell'Unione osti al diniego del rimborso della tassa quando il veicolo, già tassato in Finlandia, viene definitivamente esportato verso un altro Stato membro e ha più di dieci anni dalla prima messa in circolazione.
Fatti e procedimento principale
A aveva importato in Finlandia un autoveicolo d'occasione proveniente da un altro Stato membro, lo aveva immatricolato e utilizzato per meno di tre anni, e poi lo aveva venduto in un altro Stato membro. L'amministrazione tributaria finlandese aveva riscosso la tassa sugli autoveicoli all'atto dell'immatricolazione, ma aveva poi negato il rimborso all'esportazione richiesto da A, in applicazione della norma che esclude il rimborso per i veicoli messi in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni. Dopo il rigetto del reclamo e del ricorso di primo grado, la controversia era giunta dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa nazionale rilevante
La legge finlandese sulla tassa sugli autoveicoli prevede che:
- i veicoli privati di categoria M1 siano assoggettati a tassa prima dell'immatricolazione o della messa in circolazione in Finlandia;
- la tassa, per i veicoli d'occasione, sia calcolata tenendo conto del valore di un veicolo simile immatricolato in Finlandia;
- la tassa sia rimborsata su domanda se il veicolo tassato è definitivamente esportato per essere utilizzato fuori dalla Finlandia;
- il rimborso non sia però concesso per i veicoli messi in circolazione per la prima volta meno di dieci anni prima della data di esportazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l'articolo 110 TFUE o le disposizioni sulla libera circolazione delle merci ostino al mancato rimborso all'esportazione di una tassa incorporata nel valore del veicolo;
- se, a tal fine, rilevino la destinazione prevista all'uso stabile nel territorio finlandese e l'effettivo utilizzo stabile del veicolo;
- in subordine, se il limite dei dieci anni possa essere giustificato dall'obiettivo di limitare l'esportazione di veicoli vecchi, spesso in cattive condizioni e inquinanti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la tassazione degli autoveicoli non è armonizzata in modo generale a livello dell'Unione e che gli Stati membri conservano la potestà tributaria in materia, purché esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione. Richiama poi la propria giurisprudenza secondo cui una tassa sugli autoveicoli riscossa in occasione dell'immatricolazione costituisce un tributo interno e deve essere valutata alla luce dell'articolo 110 TFUE, non degli articoli 28, 30 o 34 TFUE.
Sotto il profilo dell'articolo 110 TFUE, la Corte osserva che la norma finlandese garantisce, in linea di principio, che la tassa applicata ai veicoli d'occasione importati corrisponda alla tassa residua incorporata nel valore di veicoli nazionali similari. Il criterio che esclude il rimborso per i veicoli la cui prima messa in circolazione risale a oltre dieci anni prima è qualificato come criterio oggettivo, applicabile indistintamente a tutti i veicoli, senza creare disparità di trattamento tra veicoli importati e veicoli nazionali sul mercato dell'usato finlandese.
La Corte aggiunge che sono irrilevanti, ai fini dell'articolo 110 TFUE:
- la circostanza che il veicolo sia stato destinato a un uso stabile principalmente in Finlandia;
- il fatto che tale uso sia stato effettivo e stabile;
- la durata effettiva di utilizzo nel territorio finlandese, poiché uno Stato membro può assoggettare a tassa l'immatricolazione e la messa in circolazione senza collegare il tributo alla durata dell'uso;
- l'eventuale doppia tassazione, poiché il diritto dell'Unione non contiene, allo stato attuale, una regola generale che la impedisca in materia di tributi nazionali autonomi.
La Corte precisa anche che il rimborso negato non incide sul mercato finlandese dei veicoli d'occasione, ma può incidere sul mercato dello Stato membro di esportazione riducendo il valore del veicolo importato, circostanza che non modifica però la valutazione di compatibilità con l'articolo 110 TFUE.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 110 TFUE non osta a una normativa nazionale secondo cui la tassa sugli autoveicoli, incorporata nel valore di ciascun veicolo, non è rimborsata al proprietario in caso di esportazione definitiva verso un altro Stato membro quando il veicolo è stato messo in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni. La Corte aggiunge che, a tal riguardo, è irrilevante sia la destinazione del veicolo a un uso sostanzialmente stabile nello Stato membro che ha riscosso la tassa, sia l'effettivo utilizzo stabile nello stesso territorio.
Principio affermato
Il criterio temporale dei dieci anni, adottato per escludere il rimborso all'esportazione di una tassa sugli autoveicoli, è compatibile con l'articolo 110 TFUE quando è oggettivo e indistintamente applicabile, e non produce una discriminazione tra veicoli nazionali e importati. La Corte non ravvisa pertanto una restrizione vietata della libera circolazione delle merci.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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