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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-783/22

Order of the Vice-President of the Court of 2 February 2023. — Trebor Robert Bilkiewicz v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Article 170a(1) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Formal requirements for an appeal – No request that the appeal be allowed to proceed – Appeal inadmissible. — Case C-783/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibile l'impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Il ricorrente non aveva allegato al ricorso la richiesta obbligatoria di autorizzazione a procedere ex articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ma aveva solo inserito una sezione nel corpo dell'atto. In assenza di successiva regolarizzazione, l'impugnazione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE dichiarata irricevibile per mancata allegazione della richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

La questione giuridica

Se l'impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO potesse essere esaminata pur in assenza della richiesta, da allegare obbligatoriamente al ricorso, di autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, e quali fossero le conseguenze processuali di tale omissione.

Principio di diritto

Nei casi rientranti nell'articolo 58a dello Statuto, l'impugnazione deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una richiesta autonoma di autorizzazione a procedere che indichi l'importanza della questione per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione; se tale richiesta manca e il vizio non viene sanato, il Vicepresidente della Corte deve dichiarare l'impugnazione irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Impugnazione in materia di marchio UE dichiarata irricevibile per mancata richiesta di autorizzazione a procedere

L'ordinanza riguarda un'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale relativa a una controversia in materia di marchio dell'Unione europea e a un procedimento dinanzi all'EUIPO. La Vicepresidente della Corte è stata chiamata a verificare il rispetto dei requisiti formali previsti per le impugnazioni soggette al filtro di ammissibilità dell'articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

Mr Trebor Robert Bilkiewicz impugnava la sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022, nella causa T-273/21, The Bazooka Companies v EUIPO – Bilkiewicz (Shape of a baby’s bottle), con la quale il Tribunale aveva, da un lato, consentito a The Bazooka Companies Inc. di sostituire The Topps Company Inc. quale parte attrice e, dall'altro, annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 marzo 2021, relativa a un procedimento di decadenza tra Mr Bilkiewicz e The Topps Company.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto l'articolo 58a, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui le impugnazioni avverso decisioni del Tribunale relative a una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell'EUIPO non sono esaminate se non previa decisione della Corte di autorizzarle a procedere. Rileva poi l'articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare all'impugnazione una specifica richiesta di autorizzazione a procedere, contenente l'indicazione della questione rilevante ai fini dell'unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell'Unione e tutte le informazioni necessarie per decidere sulla richiesta. In mancanza di tale richiesta, il Vicepresidente della Corte deve dichiarare l'impugnazione irricevibile. La Corte richiama infine l'articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in impugnazione per effetto dell'articolo 184, paragrafo 1, ai fini della statuizione sulle spese.

Valutazione della Corte

La Corte osserva che la sentenza impugnata era stata notificata il 26 ottobre 2022 e che il termine per proporre impugnazione scadeva il 6 gennaio 2023. L'impugnazione era stata ricevuta dalla cancelleria il 23 dicembre 2022, dunque tempestivamente. Tuttavia, il ricorrente non aveva allegato al ricorso la richiesta autonoma di autorizzazione a procedere prescritta dall'articolo 170a, paragrafo 1. Si era limitato a inserire nel corpo dell'atto una parte VIII rubricata come "Request that the appeal be allowed to proceed", soluzione ritenuta insufficiente a soddisfare il requisito formale. La Corte rileva anche che tale omissione non era stata successivamente sanata.

Dispositivo e spese

In applicazione dell'articolo 170a, paragrafo 1, la Corte dichiara l'impugnazione irricevibile. Quanto alle spese, poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti e quindi prima che queste potessero sostenere costi, il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese soltanto.

Principio affermato

L'ordinanza conferma che, nei ricorsi soggetti al filtro dell'articolo 58a dello Statuto, la mancata allegazione alla domanda di impugnazione della richiesta di autorizzazione a procedere costituisce vizio processuale essenziale che comporta l'irricevibilità del ricorso, salvo tempestiva regolarizzazione.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueproprietà intellettualeimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità processuale

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