Corte di giustizia, Sentenza C-208/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 febbraio 2023. — K.D. contro Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Omissione ingannevole – Articolo 13 – Sanzioni – Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento, detti “unit‑linked” – Informazioni sulla natura e sulla struttura del prodotto assicurativo, nonché sui rischi connessi a tale prodotto – Contratti tipo ingannevoli – Soggetto responsabile – Conseguenze giuridiche. — Causa C-208/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su un contratto collettivo unit-linked distribuito tramite banca e progettato dall’assicuratore. Stabilisce che un contratto tipo redatto in modo oscuro, tale da impedire al consumatore di capire struttura e rischi dell’investimento, può integrare una pratica commerciale sleale imputabile all’assicuratore. Inoltre, la direttiva 2005/29 non impedisce che il diritto nazionale preveda l’annullamento del contratto come rimedio per il consumatore leso.
Pratiche commerciali sleali e contratti unit-linked: può integrare omissione ingannevole la redazione di un contratto tipo poco chiaro da parte dell’assicuratore e il consumatore può ottenere l’annullamento del contratto secondo il diritto nazionale
La questione giuridica
Se la redazione, da parte dell’impresa di assicurazione, di un contratto tipo unit-linked oscuro e impreciso, usato dall’intermediario per proporre il prodotto al consumatore, rientri nella nozione di pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29; in caso affermativo, quale professionista ne sia responsabile; e se la direttiva 2005/29 osti a una disciplina nazionale che consente al consumatore di chiedere l’annullamento del contratto concluso a causa di tale pratica. In via subordinata, se l’articolo 5 della direttiva 93/13 sia rilevante per valutare la chiarezza di tali clausole.
Principio di diritto
La Corte afferma che la redazione, da parte dell’impresa di assicurazione, di un contratto tipo unit-linked che non consenta al consumatore di comprendere la natura, la struttura del prodotto e i rischi connessi può costituire una pratica commerciale sleale, in particolare un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29, e che tale impresa può esserne ritenuta responsabile anche se la commercializzazione è svolta da un altro professionista. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 13 della direttiva 2005/29, non osta a una normativa nazionale che riconosca al consumatore il diritto di chiedere l’annullamento del contratto concluso a causa di una pratica commerciale sleale, purché la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2002/83/CE
- Articolo 36 direttiva 2002/83/CE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 2, lettere b), c) e d), direttiva 2005/29/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 7 direttiva 2005/29/CE
- Articolo 11 direttiva 2005/29/CE
- Articolo 13 direttiva 2005/29/CE
- Direttiva (UE) 2019/2161
- Articolo 11 bis direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2009/138/CE
- Direttiva 2002/92/CE
Pratiche commerciali sleali e contratti unit-linked
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie in una controversia tra una consumatrice, K.D., e un’impresa di assicurazione, TUŻ, relativa al rimborso dei premi versati in base a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento (unit-linked).
Fatti e procedimento principale
K.D. aveva aderito nel 2012 a un contratto collettivo unit-linked concluso tra TUŻ e una banca, che agiva come contraente dell’assicurazione e intermediario nella commercializzazione del prodotto. Il prodotto prevedeva l’investimento dei premi in quote di un fondo collegate a certificati finanziari, con rendimento legato a un indice.
Secondo il giudice nazionale, la documentazione contrattuale predisposta da TUŻ non spiegava in modo chiaro le regole di conversione dei premi, la valutazione delle quote e dell’attivo del fondo, né il metodo di calcolo dell’indice. K.D. sosteneva di aver ricevuto informazioni ingannevoli e di aver creduto di sottoscrivere un prodotto con capitale garantito.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se la nozione di pratica commerciale sleale ex direttiva 2005/29 comprenda anche la redazione, da parte del produttore del servizio assicurativo, di un contratto tipo ingannevole usato da un altro professionista per la vendita;
- quale professionista sia responsabile della pratica, se l’assicuratore, l’intermediario o entrambi;
- se la direttiva 2005/29 osti a una norma nazionale che consenta al consumatore di chiedere l’annullamento del contratto concluso a causa della pratica sleale;
- in subordine, se l’articolo 5 della direttiva 93/13 possa fondare la valutazione dell’uso di clausole oscure e incomprensibili.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 5 della direttiva 93/13, sul requisito di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali. Centrale è però la direttiva 2005/29, in particolare:
- articolo 2, lettere b), c) e d), sulla nozione di professionista, prodotto e pratica commerciale;
- articolo 3, paragrafi 1 e 2, sul campo di applicazione e sul rapporto con il diritto contrattuale;
- articolo 5, che vieta le pratiche sleali;
- articolo 7, sulle omissioni ingannevoli;
- articolo 13, sulle sanzioni nazionali. Vengono inoltre richiamati l’articolo 36 della direttiva 2002/83/CE, relativo alle informazioni precontrattuali nell’assicurazione sulla vita, e la direttiva (UE) 2019/2161 con il nuovo articolo 11 bis della direttiva 2005/29.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla TUŻ. Ribadisce che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che spetta al giudice nazionale valutare la necessità della risposta. Poiché il giudice del rinvio ha confermato che la controversia era ancora pendente e che la domanda non era stata ritirata, la Corte ritiene che la domanda resti ricevibile.
Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione
La Corte ricorda che la nozione di pratica commerciale nella direttiva 2005/29 è ampia e comprende qualsiasi azione o omissione direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto al consumatore.
Nel caso dei contratti unit-linked, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui:
- l’adesione del consumatore a un contratto collettivo genera un contratto individuale con l’assicuratore;
- l’assicuratore deve trasmettere al contraente le informazioni precontrattuali richieste dall’articolo 36 della direttiva 2002/83;
- tali informazioni devono essere chiare, precise e comprensibili, e riguardare anche le caratteristiche essenziali delle attività di contropartita e i rischi strutturali connessi.
Se tali informazioni vengono veicolate tramite un contratto tipo redatto dall’assicuratore, la redazione stessa di quel modello rientra nella nozione di pratica commerciale. Quando il contratto tipo omette o presenta in modo oscuro le informazioni rilevanti, impedendo al consumatore di comprendere natura, struttura e rischi del prodotto, la condotta può costituire un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.
Quanto al soggetto responsabile, la Corte afferma che, nel caso concreto, l’impresa di assicurazione è in linea di principio responsabile della pratica consistente nella redazione ingannevole del contratto tipo. Ciò non esclude che anche l’impresa contraente/intermediario possa rispondere per altre pratiche sleali connesse alla fase di adesione, ad esempio per omissioni informative proprie o per tardiva consegna del contratto tipo.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
La Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/29 nel senso che tale disposizione non preclude agli Stati membri di riconoscere al consumatore, che abbia concluso un contratto a causa di una pratica commerciale sleale, il diritto di chiederne l’annullamento. La direttiva lascia infatti al diritto nazionale la disciplina della validità contrattuale, come confermato dal considerando 9.
L’annullamento può costituire una sanzione conforme all’articolo 13 della direttiva 2005/29 se, valutate le circostanze concrete, è effettivo, proporzionato e dissuasivo. La Corte osserva inoltre che l’introduzione dell’articolo 11 bis dalla direttiva 2019/2161 conferma, anziché smentire, la possibilità per gli ordinamenti nazionali di prevedere ulteriori rimedi, tra cui l’annullamento del contratto.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- la redazione, da parte dell’assicuratore, di un contratto collettivo tipo unit-linked oscuro e incomprensibile può costituire una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29, e l’assicuratore può esserne ritenuto responsabile;
- l’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 13 della direttiva 2005/29, non osta a una norma nazionale che attribuisca al consumatore il diritto di chiedere l’annullamento del contratto concluso a causa di una pratica sleale.
La quarta questione non viene esaminata, poiché era subordinata a una risposta diversa sulla terza questione.
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