Sentenza del 22/04/2016 n. 8129 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.V. aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla richiesta di rimborso delle imposte trattenute sulla pensione privilegiata ordinaria. Sosteneva che la pensione dovesse essere esente da IRPEF perché l'infermità era stata contratta durante il servizio militare e perché l'emolumento avrebbe avuto natura risarcitoria. I giudici di merito avevano accolto la domanda, equiparando il servizio prestato in ferma volontaria al servizio di leva obbligatoria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale equiparazione e l'affermazione secondo cui la natura risarcitoria avrebbe comportato automaticamente l'esenzione fiscale; ha inoltre dedotto la decadenza della domanda di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha stabilito che l'esenzione fiscale riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989 riguarda esclusivamente le pensioni privilegiate ordinarie tabellari derivanti da menomazioni contratte durante il servizio militare di leva obbligatoria. Il servizio prestato in ferma volontaria, successivo alla leva, non può essere equiparato a quello obbligatorio. Inoltre, la pensione privilegiata ordinaria derivante da tale servizio conserva natura reddituale, quale retribuzione differita, e non diventa esente per la sola eventuale componente risarcitoria. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio, con decisione nel merito di rigetto del ricorso originario del contribuente. P.V. è stato condannato alle spese dei tre gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67
Pensione privilegiata ordinaria
La disposizione disciplina la pensione privilegiata ordinaria; l'esenzione fiscale rileva, secondo la Corte, soltanto per la particolare pensione privilegiata ordinaria tabellare collegata al servizio militare di leva obbligatoria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, comma 1
Disciplina delle agevolazioni tributarie
La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non estendeva l'esenzione IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. L'estensione non riguarda però il servizio volontario o di ferma.
Sentenza della Corte costituzionale n. 387 dell'11 luglio 1989
La pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva costituisce un trattamento del tutto peculiare
La Corte costituzionale ha distinto le pensioni di guerra, aventi natura risarcitoria, dalle pensioni privilegiate ordinarie comuni, aventi natura reddituale, riconoscendo natura non reddituale soltanto alla pensione privilegiata ordinaria tabellare derivante dal servizio di leva obbligatorio.
Art. 52, comma 2, Costituzione
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge
Il carattere obbligatorio del rapporto di servizio è uno dei presupposti che giustificano il trattamento fiscale speciale delle pensioni tabellari da servizio di leva.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso del contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37
La questione relativa al termine di decadenza per la domanda di rimborso è stata dedotta dall'Agenzia delle Entrate, ma non è stata esaminata perché il primo motivo è stato ritenuto decisivo.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale per una pensione privilegiata non si applica automaticamente perché l'infermità dipende dal servizio o perché l'emolumento presenta una componente risarcitoria.
- Occorre distinguere tra pensione privilegiata ordinaria tabellare derivante dal servizio militare di leva obbligatorio, che può beneficiare dell'esenzione, e pensione derivante da ferma volontaria, servizio permanente o altro rapporto di lavoro, che conserva normalmente natura reddituale ed è soggetta a IRPEF.
- Le norme di esenzione fiscale sono eccezionali e non possono essere estese per analogia a situazioni solo simili: il carattere obbligatorio del servizio e il metodo di determinazione della pensione sono elementi decisivi.
- La pensione privilegiata ordinaria comune è generalmente considerata reddito da lavoro dipendente differito, anche se l'infermità è stata causata dal servizio.
- Prima di chiedere il rimborso delle ritenute occorre verificare sia la natura esatta della pensione sia i termini di decadenza applicabili, poiché una domanda tardiva può essere respinta anche quando sussista astrattamente un diritto all'esenzione.
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