Sentenza n. 1623/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e all’accredito dei relativi importi per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto due ricorsi identici per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente e all’accredito delle somme relative alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., rilevando l’assoluta identità delle domande e del giudicato da eseguire. Ha accolto la domanda di ottemperanza perché dagli atti non risultava che la sentenza passata in giudicato fosse stata eseguita. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato e di mettere a disposizione della ricorrente la carta docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario e oggetto dell’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice, consente la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR lo applica per l’identità dei due ricorsi, aventi a oggetto l’esecuzione della medesima sentenza.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità per l’inadempimento dell’amministrazione e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo
Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica la penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
art. 114, comma 4, lettera e), penultimo periodo, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lettera a), l. 208/2015
dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La norma individua il dies a quo della penalità di mora riconosciuta dal giudice dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone l’attribuzione di una prestazione o di somme determinate, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato fissando un termine per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’eventuale ulteriore inadempienza dell’amministrazione dopo il termine assegnato può giustificare la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di adottare in sostituzione dell’amministrazione tutti gli atti necessari all’esecuzione.
- La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato può giustificare la condanna a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., determinata anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. decorre, secondo la disciplina applicata nella decisione, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e prosegue fino all’effettivo saldo.
- Ricorsi identici proposti per l’esecuzione del medesimo giudicato devono essere riuniti quando ricorre un’assoluta identità di oggetto e di causa, ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
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