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Ordinanza

Ordinanza n. 3873/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del mancato riconoscimento dell’abilitazione all'insegnamento del ricorrente conseguita all’estero

Giustizia amministrativa202506300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il mancato riconoscimento, da parte dell'amministrazione scolastica, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero. Nel corso del giudizio, anche in seguito a una precedente misura cautelare adottata dal TAR, l'amministrazione ha depositato documentazione attestante il riconoscimento del titolo, seppure subordinato all'applicazione di misure compensative. Il ricorrente e l'amministrazione sono stati invitati a prendere posizione sulla prospettata sopravvenuta carenza di interesse, ferma la possibilità per il ricorrente di impugnare con autonomo ricorso il provvedimento di riconoscimento nelle parti eventualmente non satisfattive.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato che il ricorrente ha conseguito il riconoscimento del titolo richiesto, seppure condizionato a misure compensative, e ha quindi prospettato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso originario. Poiché il riconoscimento potrebbe non soddisfare integralmente la posizione del ricorrente, il Collegio ha precisato che le eventuali contestazioni contro le parti non satisfattive del provvedimento dovranno essere proposte con autonomo ricorso. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato al ricorrente e all'amministrazione un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per formulare eccezioni o osservazioni, riservando ogni ulteriore provvedimento e mantenendo la causa in decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è utilizzata per assegnare alle parti un termine perentorio per interloquire sulla prospettata sopravvenuta carenza di interesse prima dell'adozione della decisione definitiva.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa almeno in parte la pretesa azionata, il giudice può prospettare la sopravvenuta carenza di interesse e assegnare alle parti un termine per formulare osservazioni prima di definire il giudizio.
  • Il riconoscimento amministrativo di un titolo conseguito all'estero, se subordinato a misure compensative, può non soddisfare integralmente l'interessato; le contestazioni relative alle condizioni o alle parti non satisfattive del nuovo provvedimento devono essere proposte mediante autonomo ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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