Ordinanza n. 1202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Nel corso del giudizio d'appello ha depositato una comunicazione della Prefettura di Roma con cui l'Amministrazione ha disposto la sua accoglienza e l'ingresso del suo nominativo presso un centro di accoglienza straordinaria. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'appello cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all'adozione del provvedimento amministrativo di accoglienza, e ha dichiarato improcedibile l'appello cautelare. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell'ordinanza cautelare del TAR né sono state svolte valutazioni su fumus boni iuris o periculum in mora. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia. È stata confermata l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato ed è stata liquidata al difensore, per la fase di giudizio, la somma di euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'appello cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa la posizione sostanziale perseguita dall'appellante e rende non più attuale la tutela cautelare richiesta.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello sulla base di una sopravvenienza documentata nel corso del giudizio.
- Quando l'appello cautelare è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i presupposti cautelari né la legittimità dell'ordinanza cautelare impugnata.
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