Cassazione Penale, Sentenza n. 17107/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che gli aveva applicato la pena di 1 anno di reclusione e €1.000,00 di multa in applicazione del rito abbreviato, deducendo violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) per difetto di correlazione tra l'accordo raggiunto in udienza e la statuizione del giudice. In particolare sosteneva che in udienza era stato concordato (originariamente per entrambi gli imputati) l'applicazione di una pena di 8 mesi con il beneficio della sospensione condizionale; successivamente l'accordo sarebbe stato riformulato per l'odierno ricorrente con aumento a un anno ma con conferma della sospensione condizionale, mentre la sentenza ha omesso di concedere tale beneficio. Il ricorrente ha richiamato l'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen. e ha riferito dell'esistenza di una registrazione audio dell'udienza che intendeva produrre a sostegno della propria ricostruzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di conflitto tra il verbale redatto in forma riassuntiva e la registrazione fonografica, prevalga il verbale riassuntivo solo se la registrazione non risulti completa e intellegibile; ove la parte deduca l'inesatta verbalizzazione o la non conformità tra dichiarazioni in udienza e verbale, è però onere della parte stessa allegare la registrazione integrale o la trascrizione per consentire la verifica. Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto né la registrazione né la trascrizione integrale; dal verbale riassuntivo emergeva invece in modo univoco che il pubblico ministero aveva prestato il consenso per l'applicazione della pena di un anno e €1.000,00 senza menzione della sospensione condizionale, quindi non sussisteva il difetto di correlazione denunciato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 4 e 5
Indica la fattispecie di reato per la quale era imputato l'interessato; nel provvedimento è richiamata solo a fini identificativi della materia penale sottoposta al giudizio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Norma il motivo di impugnazione per cassazione relativo agli errori in procedendo; la Corte ha ricordato che, ai sensi di tale disposizione, può essere sindacato anche il fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali per risolvere la questione dedotta.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2‑bis
Regola gli accordi in udienza tra parti e pubblico ministero (cd. patteggiamento o applicazione della pena su richiesta). La Corte ha valutato la corrispondenza tra quanto verbalizzato e l'accordo denunciato, richiedendo la prova documentale (registrazione o trascrizione) se si contesta la verbalizzazione.
Codice di procedura penale, art. 444
Norma generale sull'applicazione della pena su richiesta; citato dal ricorrente a supporto dell'eccezione di difetto di correlazione tra accordo e sentenza. La Corte ha però fondato la decisione sulla insufficiente prova documentale dell'accordo diverso da quello verbalizzato.
Codice di procedura penale, art. 446
Regola l'omologa dell'accordo e la decisione del giudice; evocata dal ricorrente ma interpretata dalla Corte alla luce del principio che il giudice deve recepire l'accordo come verbalizzato e provato.
Codice penale, art. 163
Riferito dal ricorrente probabilmente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la domanda di sospensione non fosse parte dell'accordo così come risultante dal verbale riassuntivo.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata con riferimento alla statuizione sulla condanna alla somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha applicato il principio che la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile può essere inflitta salvo che non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non sussistendo elementi favorevoli, è stata disposta la somma di €3.000,00.
Massime di principio
- In caso di contestazione della corrispondenza tra le dichiarazioni rese in udienza e il verbale, è onere della parte che impugna produrre la registrazione integrale o la trascrizione delle dichiarazioni per consentire alla Corte la verifica; in mancanza la verbalizzazione riassuntiva prevale.
- La verbalizzazione in forma riassuntiva ha efficacia probatoria prevalente se la registrazione non risulta completa o intellegibile; la mera affermazione di discrasia senza prova documentale è insufficiente a slegare il giudice dalla verbalizzazione.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su un presunto error in procedendo (art. 606, comma 1, lett. c)), la Corte può esaminare direttamente gli atti e i fatti, ma la parte resta tenuta a fornire gli elementi documentali essenziali su cui si basa la censura.
- Negli accordi tra parti e pubblico ministero (art. 448 e connessi) il giudice deve recepire e motivare la decisione in conformità a quanto effettivamente risultante dal verbale/atto di accordo; se l'accordo non comprende un beneficio (es. sospensione condizionale), il giudice non è tenuto a concederlo.
- La mancata produzione di prove essenziali in cassazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16948/2026 del 12/05/2026
- Sentenza penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16949/2026 del 12/05/2026
- Sentenza penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16951/2026 del 12/05/2026
- Sentenza penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16952/2026 del 12/05/2026
- Sentenza penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16953/2026 del 12/05/2026
- Sentenza penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16954/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →