Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04190/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva chiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per il periodo 2007-2012. In primo grado l'opposizione del destinatario dell'avviso era stata accolta in parte; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha invece dichiarato inammissibile l'opposizione per quel periodo, ritenendo provato che il contribuente avesse rinunciato a proporre l'azione giudiziaria in relazione alla pretesa contributiva, in connessione con una domanda di rateizzazione del debito accolta dall'Istituto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, che egli assumeva proposta in appello; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., contestando che la rinuncia all'azione fosse stata desunta da documenti asseritamente tardivi e dalla comunicazione INPS del 22.3.2018 con allegata dichiarazione di terzo; 3) violazione dei medesimi criteri interpretativi e del principio di inderogabilità degli obblighi previdenziali, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato i fatti costitutivi del credito contributivo ma si sarebbe limitata ad affermare la perdita del diritto di agire in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva già accertato, con giudizio di merito non sindacabile in cassazione, l'esistenza di una rinuncia alla proposizione dell'azione giudiziaria sul periodo controverso, accertamento preclusivo anche rispetto alla questione della cessazione della materia del contendere. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, reputandoli diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto: l'avvenuta rinuncia all'azione collegata all'accettazione della rateizzazione e al riconoscimento del debito. È stato inoltre precisato che il mancato esame di questioni puramente processuali non integra vizio di omessa pronuncia, che riguarda le sole domande di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande di merito e non per il mancato esame di questioni puramente processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La deduzione del vizio di nullità non può mascherare una censura di merito diretta a rimettere in discussione l'accertamento fattuale.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    I criteri ermeneutici non possono essere invocati in cassazione per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    L'esenzione dalle spese per motivi reddituali non è applicabile quando non ne risultino i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento del giudice di merito circa la rinuncia della parte ad agire o a proseguire l'azione, se sorretto da motivazione, è insindacabile in cassazione quando la censura miri soltanto a una diversa ricostruzione del fatto.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di questioni meramente processuali, ma solo per l'omessa decisione su domande, eccezioni o conclusioni di merito.
  • Le censure formalmente impostate come violazione di norme di diritto o dei criteri interpretativi non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti già accertati dal giudice di appello.
  • Quando la statuizione impugnata si fonda sull'accertamento di una rinuncia processuale collegata all'accettazione di una rateizzazione del debito, le contestazioni sulla fondatezza sostanziale del credito possono risultare precluse da tale accertamento preliminare.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.