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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29625/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società concessionaria autostradale ha contestato la debenza di un importo richiesto a titolo di COSAP, sanzioni e interessi per l'anno 2012, relativo all'asserita occupazione abusiva di spazi sovrastanti strade comunali mediante ponti autostradali. Ha sostenuto, in sintesi, che il presupposto del canone mancasse perché le aree occupate non sarebbero appartenute alla disponibilità del Comune, essendo state sottratte alla disponibilità locale da leggi statali e dalla pianificazione autostradale; che comunque operasse l'esenzione regolamentare per le occupazioni effettuate dallo Stato; che l'occupazione non fosse abusiva, essendo sorretta da concessione statale; che fosse motivazione apparente il diniego dell'agevolazione per occupazioni di particolare interesse pubblico; e che fossero illegittime sia la maggiorazione per occupazione abusiva sia la sanzione regolamentare, per difetto di base legale e violazione dei principi di legalità e tassatività. Ha inoltre chiesto la rimessione in pubblica udienza e ha prospettato, in via subordinata, una questione di compatibilità con il diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il COSAP fosse dovuto perché il presupposto è l'occupazione di fatto di spazi soprastanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale, irrilevante la mancanza di concessione comunale e irrilevante la proprietà statale dell'infrastruttura o la concessione statale per la sua realizzazione e gestione. Ha escluso che l'esenzione prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato si estendesse al concessionario che occupa il suolo comunale per la gestione dell'opera, e ha confermato la legittimità della qualificazione come abusiva dell'occupazione in assenza di titolo comunale, nonché della maggiorazione e della sanzione previste dal regolamento, perché conformi all'art. 63 d.lgs. 446/1997. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della sentenza d'appello sull'agevolazione per particolare interesse pubblico, ravvisando due autonome rationes decidendi. Condanna la ricorrente alle spese e dà atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997

    comma 1; comma 2, lett. e), g), g-bis)

    Il COSAP è canone sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dovuto per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile dell'ente locale; il regolamento può prevedere indennità maggiorata per occupazioni abusive, sanzioni amministrative e riduzioni o esenzioni per occupazioni di particolare interesse pubblico.

  • art. 30, lett. a), Regolamento COSAP del Comune di Bologna

    L'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato vale solo se l'occupazione è direttamente ascrivibile allo Stato e non alla società concessionaria che occupa di fatto il suolo comunale.

  • art. 29 Regolamento COSAP del Comune di Bologna

    Le riduzioni o esenzioni per particolare interesse pubblico riguardano occupazioni non commerciali e richiedono una valutazione comunale discrezionale, non sindacabile come sostitutiva dal giudice.

  • art. 32, comma 2, Regolamento COSAP del Comune di Bologna

    Le occupazioni abusive sono soggette a indennità pari al canone dovuto, maggiorata del 50%.

  • art. 38, comma 4, Regolamento COSAP del Comune di Bologna

    Le occupazioni abusive sono assoggettate a sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'indennità prevista, in coerenza con la legge.

  • art. 267 TFUE

    La Corte non ha ravvisato la necessità di rinvio pregiudiziale, non emergendo un contrasto decisivo con il diritto dell'Unione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati esaminati come deduzioni di violazione di legge e nullità della sentenza; il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia o motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e articolata su rationes autonome.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità solo se manca realmente l'apparato argomentativo; nel caso di specie la motivazione era ritenuta sufficiente.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di COSAP, il presupposto del canone è l'occupazione di fatto o concessa di spazi pubblici appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile dell'ente locale; la mancanza di una concessione formale non esclude il tributo, ma rileva semmai ai fini della qualificazione come occupazione abusiva.
  • L'esenzione prevista dal regolamento per le occupazioni effettuate dallo Stato è norma di stretta interpretazione e non si estende alla società concessionaria che, pur operando su infrastrutture di proprietà statale o nell'ambito di un servizio pubblico, occupi autonomamente il suolo comunale traendone utilità economica.
  • Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del COSAP, conta il soggetto che realizza l'occupazione e trae un'utilità particolare dal bene pubblico; la proprietà dell'opera sovrastante o la natura pubblica della finalità perseguita non escludono la debenza del canone.
  • L'attività di gestione di un'infrastruttura in regime di concessione, anche se soggetta a vincoli pubblicistici e a poteri di vigilanza del concedente, non trasforma il concessionario in mero organo dello Stato e non gli consente di beneficiare di un'esenzione riservata espressamente allo Stato.
  • L'agevolazione per occupazioni di particolare interesse pubblico è rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente locale e non può essere imposta dal giudice in assenza di una specifica deliberazione amministrativa; inoltre può operare solo entro i limiti soggettivi e oggettivi previsti dal regolamento.
  • La motivazione è apparente solo quando manca realmente l'argomentazione decisoria; è sufficiente, invece, una sentenza che esponga rationes autonome e intellegibili, anche se non condivise dalla parte soccombente.
  • Le sanzioni e le maggiorazioni previste dai regolamenti comunali per le occupazioni abusive sono legittime se trovano base nella disciplina legale di settore e sono applicate a occupazioni effettuate senza titolo dell'ente locale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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