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Sentenza

Sentenza n. 9392/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del provvedimento emesso con determina dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma IX, prot. N.CN/2025/0110435 del 01.08.2025, rep.n. CN/1746/2025 del 30.07.2025, prot. N.CN/109332/2025 del 30.07.2025, notificato alla sig.ra Galdi Enilde in data 01.08.2025, avente ad oggetto: “decadenza della SCIA di subingresso e contestuale divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici da esercitarsi con chiosco di mq 33 in viale Europa n.319, autorizzata alla Sig.ra Galdi Enilde, per mancanza dei presupposti necessari per esercitare una attività commerciale e per accertata irregolarità contabile”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202512593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale recante dichiarazione di decadenza della SCIA di subingresso, divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di quotidiani e periodici e ordine di rimozione del chiosco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva vietato la prosecuzione dell’attività di edicola e ordinato la rimozione del chiosco, deducendo: violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che l’atto dovesse essere riqualificato in parte come revoca per il mancato pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico e in parte come annullamento d’ufficio per l’originaria carenza dell’iscrizione al Registro delle imprese; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, poiché l’attività sarebbe stata effettivamente gestita da soggetti iscritti alla Camera di commercio e la situazione debitoria sarebbe stata successivamente regolarizzata; difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, anche in ragione dell’interesse pubblico alla conservazione delle edicole. Roma Capitale ha contestato le censure, rilevando sia la mancata iscrizione della titolare al Registro delle imprese al momento della presentazione della SCIA, sia l’irregolarità contabile esistente alla data del provvedimento, sia l’assenza delle forme prescritte dall’art. 2556 c.c. per il trasferimento dell’azienda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’iscrizione al Registro delle imprese costituisca presupposto essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale e che la titolare, al momento della presentazione della SCIA di subingresso, ne fosse priva. La successiva delega della conduzione dell’edicola a un soggetto iscritto non ha sanato la carenza originaria, anche perché non risultava documentata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2556 c.c.; lo stesso vale per la successiva cessione dell’attività, documentata soltanto da scrittura privata non autenticata e prodotta dopo l’adozione del provvedimento. La SCIA è stata quindi qualificata come originariamente inefficace per carenza di un requisito costitutivo e per non veridicità della dichiarazione, sicché l’amministrazione poteva vietare la prosecuzione dell’attività e ordinare la rimozione degli effetti, senza applicazione del limite temporale ordinario previsto per l’autotutela nei casi di false rappresentazioni. Il giudice ha inoltre rilevato che il pagamento delle somme dovute per l’occupazione di suolo pubblico era intervenuto soltanto dopo l’adozione del provvedimento. In ogni caso, trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità della motivazione relativa alla carenza dei requisiti era sufficiente a sorreggere l’intero provvedimento, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure sulla morosità. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2195 c.c.

    Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

    L’iscrizione al Registro delle imprese è presupposto fondamentale per l’esercizio dell’attività commerciale.

  • art. 49 D.M. n. 375/1988

    Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

    Il subingresso richiede la prova dell’effettivo trasferimento dell’esercizio e l’iscrizione del subentrante nel registro previsto dalla disciplina commerciale.

  • art. 2556 c.c.

    Il trasferimento dell’azienda commerciale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese; una scrittura privata non autenticata è inidonea a rendere il trasferimento opponibile ai terzi ai fini del subingresso.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disciplina della revoca non è applicabile alla fattispecie, perché il provvedimento non incideva su un titolo validamente sorto e successivamente divenuto non più attuale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La carenza originaria del requisito e la non veridicità della dichiarazione consentono la dichiarazione di inefficacia della SCIA anche oltre il termine ordinario previsto per l’autotutela nei casi di false rappresentazioni dei fatti.

Massime di principio

  • L’iscrizione al Registro delle imprese costituisce un requisito soggettivo essenziale per l’esercizio di un’attività commerciale e deve sussistere in capo al soggetto che presenta la SCIA di subingresso.
  • Quando la SCIA è priva ab origine di un presupposto legale essenziale o contiene una rappresentazione non veritiera della situazione rilevante, essa è originariamente inefficace e l’amministrazione deve vietare la prosecuzione dell’attività e rimuovere gli effetti prodotti, senza che ciò integri una decadenza tecnica da un titolo validamente sorto.
  • La successiva delega della conduzione o la cessione dell’azienda non rilevano ai fini del subingresso se il trasferimento non è provato nelle forme richieste dall’art. 2556 c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su motivazioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre motivazioni.
  • Il pagamento successivo delle somme dovute non elimina l’illegittimità di un provvedimento fondato su una situazione debitoria esistente al momento della sua adozione.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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