Cassazione Civile, Sentenza n. 19017/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato l'appello del Comune avverso la decisione di merito relativa a sei avvisi di accertamento per parziale pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) riferiti all'anno 2015 (importo totale contestato € 72.057,00). Questioni giuridiche principali: se il Piano Generale degli Impianti (PGI) del Comune potesse integrare o sostituire l'obbligo di adottare il regolamento previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 per l'introduzione del CIMP; se la sostituzione dell'ICP con il CIMP fosse effettiva dal 1.1.2002; se il canone di locazione/occupazione degli spazi pubblici fosse cumulabile con l'ICP e non soggetto al limite del 25% previsto per la tariffa CIMP; e se la tariffa CIMP annullata in sede amministrativa determinasse la reintegrazione della disciplina ICP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo relativo a presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata, ritenendo che la motivazione della CTR fosse sufficientemente analitica e non sotto la soglia del minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) richiede l'emanazione dell'apposito regolamento conforme ai criteri dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, e che il PGI, quale atto generale non normativo, non può supplire a tale obbligo. Poiché la normativa/ordinanza comunale che avrebbe reso operativo il CIMP è stata annullata dal giudice amministrativo con efficacia erga omnes, è venuta meno l'operatività del CIMP e ha continuato ad applicarsi la disciplina previgente dell'ICP (anche oltre il 1.1.2002). Ne è conseguito l'accoglimento parziale del ricorso del Comune e la cassazione della sentenza impugnata nei punti di cui sopra con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania) in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 62, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sottoporre le iniziative pubblicitarie a regime autorizzatorio e al pagamento di un canone in base a tariffa; la determinazione della tariffa deve avvenire in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del d.lgs. n. 507/1993
La Corte afferma che l'istituzione e la disciplina del CIMP postula l'adozione di un regolamento comunale conforme ai criteri del comma 2; senza tale regolamento il CIMP non è operativo e non può essere considerato subentrato all'ICP. Il limite del 25% si applica nel contesto di una corretta istituzione del CIMP mediante regolamento.
art. 10, comma 5, lett. b), legge 28 dicembre 2001, n. 448
modifica dell'art. 62 prevedendo che la tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l'imposta comunale sulla pubblicità deliberate nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione
La Corte richiama la modifica normativa che ha introdotto la limitazione del 25% nella determinazione della tariffa CIMP e ne utilizza il principio per valutare la legittimità delle tariffe adottate dall'ente.
art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati all'effettiva occupazione
La Corte conferma la compatibilità tra prelievi diversi (ICP/CIMP vs TOSAP/COSAP e canoni di concessione): la diversità di presupposti permette la cumulabilità, salvo diverse previsioni normative esplicite.
art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato come la norma che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare i regolamenti comunali richiesti dall'art. 62; la Corte sottolinea l'obbligo formale di adottare regolamento per rendere operativo il CIMP.
art. 3 e 4, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamati per evidenziare le funzioni e i contenuti minimi del regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità (modalità, piano generale, determinazione tariffe) e per mostrare l'affinità dei criteri richiesti anche per il regolamento CIMP.
art. 63, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Rilevante per la disciplina del COSAP (canone per occupazione di suoli e aree pubbliche) e per la ricognizione della compatibilità e della possibile cumulabilità con altri canoni e tributi; la Corte richiama che la tariffa del CIMP può essere comprensiva del COSAP/TOSAP secondo la normativa.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione delle decisioni giurisdizionali: la Corte verifica che la motivazione della CTR fosse sufficiente.
norma richiamata sulla disciplina transitoria e giurisprudenza amministrativa (Piano Generale degli Impianti e natura degli atti)
La Corte ribadisce la distinzione fra il PGI (atto generale non normativo di pianificazione) e il regolamento (atto normativo) e afferma che il PGI ha valore programmatico e non può supplire all'atto regolamentare richiesto per l'istituzione del CIMP.
Massime di principio
- La sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'adozione formale di un regolamento municipale conforme ai criteri dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997: senza tale regolamento il CIMP non è operativo e l'ICP continua ad applicarsi.
- Il Piano Generale degli Impianti (PGI) è un atto generale di pianificazione con funzione distinta e autonoma rispetto al regolamento: ha valore programmatico ma non può sostituirsi al regolamento che istituisce e disciplina il CIMP.
- L'annullamento in sede amministrativa di atti regolamentari o tariffari che avrebbero reso operativo il CIMP determina la caducazione erga omnes della disciplina introdotta e il ritorno, anche temporale, alla previgente disciplina (ad es. ICP) fino all'adozione di un valido regolamento.
- La tariffa del CIMP, una volta correttamente istituito, è soggetta al limite di non eccedere del 25% la tariffa dell'ICP dell'anno antecedente alla delibera di sostituzione; tale limite si applica solo nell'ambito di una vigente e corretta istituzione del CIMP.
- ICP/CIMP sono cumulabili con TOSAP/COSAP e con canoni concessori quando i presupposti siano diversi o la legge lo consenta; la cumulabilità richiede attenzione alla natura giuridica del singolo prelievo e alle eventuali norme che disciplinano detrazioni o comprensività.
- In sede di impugnazione giudiziaria amministrativa l'annullamento di atti che avevano introdotto o determinato tariffe illegittime comporta effetti estesi che possono incidere sulle pretese tributarie avanzate dall'ente e giustificare la reintegrazione della disciplina antecedente.
- Sul piano processuale, i vizi di motivazione devono essere valutati con rigore: la mera contestazione della carenza motivazionale richiede che la motivazione sia effettivamente incomprensibile, contraddittoria o inesistente; una motivazione analitica e coerente è idonea a superare l'eccezione.
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