Cassazione Civile, Ordinanza n. 06935/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società che, riassunto il processo davanti al tribunale competente, chiedeva l'accertamento della nullità di una fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e con la disciplina delle clausole vessatorie, oltre all'inefficacia o annullabilità per vizi del consenso; deduceva anche responsabilità della banca per violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno rigettato tutte le domande. In cassazione la società ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello; la Corte, però, ha dato atto che la ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti. Nel corso del giudizio di legittimità era stata anche prospettata un'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza con attestazione di notifica, ma la causa si è chiusa per rinuncia accettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rinuncia che risulta accettata dalle controparti. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Ha inoltre condannato la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha infine escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché l'estinzione del giudizio impedisce i relativi presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 281 sexies c.p.c.
La sentenza di merito era stata formalmente emessa a verbale ai sensi di questa norma; la ricorrente sosteneva che la sua conoscibilità effettiva fosse successiva alla data di deposito indicata.
art. 96, 4° comma, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza della rinuncia al ricorso, richiamando precedenti di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio si è estinto.
normativa antitrust
Invocata dalla parte ricorrente come parametro di nullità della fideiussione; il testo non riporta una statuizione di merito su questo profilo.
disciplina delle clausole vessatorie
Invocata dalla parte ricorrente come ulteriore fondamento di nullità della fideiussione; il testo non riporta una statuizione di merito su questo profilo.
principi di correttezza e buona fede
Dedotti dalla ricorrente a fondamento di responsabilità della banca; il testo non contiene una decisione di merito sul punto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti.
- La rinuncia al ricorso può non escludere la condanna della parte rinunciante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti valutati dalla Corte.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue, non opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Le questioni di merito dedotte nel ricorso, se il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite e non vengono decise dalla Corte.
Come è indicizzato
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