Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 4/2019

Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria 25 gennaio 2019, n. 4 disciplina con procedure semplificate la lavorazione, trasformazione e il confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale destinati alla vendita diretta e alle degustazioni in azienda. Prevede notifica sanitaria al SUAP, requisiti dei locali e sanzioni. Il testo coordinato include le modifiche della l.r. 25 novembre 2019, n. 43.

Lavorazione e vendita diretta di prodotti agricoli aziendali in Calabria

Lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli aziendali per la vendita diretta

La legge regionale della Calabria disciplina requisiti e procedure semplificate per la lavorazione, trasformazione e il confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale destinati alla vendita diretta al consumatore finale e alle degustazioni in azienda. L’intervento si colloca nel quadro dei regolamenti europei in materia di igiene alimentare e mira a sostenere le piccole produzioni agricole e locali.

Ambito soggettivo

La disciplina si applica a:

  • imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
  • coltivatori diretti ex art. 2083 c.c.;
  • agricoltori iscritti alla Camera di commercio, industria e artigianato;
  • cooperative agricole che utilizzano esclusivamente lavoro e prodotti dei propri soci lavoratori;
  • reti d’impresa composte esclusivamente dai soggetti sopra indicati.

Attività consentite e regime di avvio

Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti sono soggette a notifica sanitaria da presentare al SUAP del comune in cui ha sede legale l’impresa oppure al SUAP del comune ove è ubicata la sede operativa. Se l’attività comprende anche allevamento, l’operatore del settore alimentare che avvia una nuova attività deve inoltre effettuare la registrazione nell’anagrafe zootecnica presso la Banca dati nazionale.

La vendita diretta dei prodotti agricoli resta soggetta alla disciplina generale prevista dall’art. 4 del d.lgs. 228/2001.

Prodotti interessati

La lavorazione, trasformazione e il confezionamento riguardano prodotti agricoli di allevamento di esclusiva produzione aziendale. Sono ammessi anche ingredienti extra aziendali, come sale, zuccheri, olio, aceto e prodotti similari, purché tradizionalmente usati a fini conservativi.

Locali e requisiti strutturali

Le attività possono svolgersi nei locali dell’azienda o dell’abitazione dell’operatore. I locali devono rispettare la normativa edilizia applicabile agli edifici ad uso residenziale del comune, tenendo conto delle caratteristiche di ruralità.

La destinazione del locale a tali attività non comporta cambio di destinazione d’uso, fermo restando il rispetto dell’agibilità ai sensi del d.P.R. 380/2001. Per le attività sui prodotti previsti dalla legge può essere utilizzata anche la cucina di civile abitazione, se dotata dei requisiti igienico-sanitari prescritti dal regolamento attuativo e purché le lavorazioni siano separate dall’uso ordinario del locale.

I requisiti strutturali e igienico-sanitari di locali e attrezzature sono definiti dal regolamento attuativo nel rispetto della normativa statale e regionale e, per la produzione primaria, secondo l’allegato I del regolamento (CE) 852/2004.

Uso dello stesso locale e autocontrollo

È consentito utilizzare un unico locale per le diverse fasi di lavorazione, a condizione che:

  • siano osservate le procedure di autocontrollo definite dalle linee guida regionali;
  • le attività siano svolte in tempi diversi e separate da pulizia e disinfezione;
  • siano evitate contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
  • tempi e modalità di preparazione e separazione rispettino le norme igienico-sanitarie.

Regolamento di attuazione e linee guida

La Giunta regionale deve emanare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge:

  • il regolamento di attuazione, con la definizione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari per lavorazione, trasformazione e confezionamento;
  • le linee guida per le procedure di autocontrollo.

Tali atti devono essere conformi ai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e coerenti con i principi del Piano regionale integrato dei controlli richiamato dalla legge.

Sanzioni

La mancata presentazione della notifica sanitaria comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 193/2007.

La violazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari fissati dal regolamento attuativo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Aspetti finanziari ed efficacia

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.