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Legge

L.R. Calabria 2/2019

Norme in materia di distretti turistici regionali, “zone a burocrazia zero” e nautica da

Normativa regionaleL.R. Calabria 2/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria l’istituzione e il riconoscimento dei distretti turistici regionali, le “zone a burocrazia zero” e interventi per la nautica da diporto, coordinando anche la l.r. 8/2008. Prevede una procedura con partenariato, protocollo d’intesa e conferenza di servizi, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. Si applica dalla pubblicazione; nelle more restano validi i sistemi turistici locali.

Distretti turistici regionali, zone a burocrazia zero e nautica da diporto

Distretti turistici regionali, semplificazione amministrativa e nautica da diporto

La legge regionale Calabria n. 2 del 2019 promuove l’istituzione dei distretti turistici regionali, introduce misure di semplificazione amministrativa nell’ambito turistico e disciplina la collaborazione per interventi sulla nautica da diporto. L’intervento si innesta sulla l.r. 8/2008, che viene in più punti sostituita o coordinata con il nuovo modello dei distretti turistici regionali.

Finalità e obiettivi dei distretti turistici regionali

I distretti turistici regionali sono concepiti come strumenti di rilancio e riqualificazione dell’offerta turistica, sia sul piano nazionale sia internazionale. La legge ne valorizza il ruolo per:

  • accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori compresi nel distretto;
  • migliorare l’efficienza organizzativa e produttiva dei servizi;
  • dare maggiore certezza giuridica alle imprese operanti nel distretto;
  • favorire investimenti, accesso al credito, semplificazione e rapidità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ambito territoriale e soggetti che possono promuovere il distretto

I distretti sono istituiti su specifica richiesta di:

  • enti locali;
  • reti di imprese turistiche;
  • associazioni di imprese turistiche;
  • società di distretto rurali impegnate su tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione.

Il distretto deve riguardare aree geograficamente omogenee e comprendere almeno tre comuni con capacità di ospitalità turistica non inferiore a 500 posti letto ciascuno, secondo la formulazione della legge.

Procedura di istituzione del distretto

L’istituzione del distretto turistico regionale si articola in una sequenza di passaggi, finalizzati alla delimitazione territoriale e al riconoscimento regionale. La procedura prevede:

  • la costituzione di un gruppo di partenariato pubblico-privato con comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese e associazioni turistiche, pro loco, reti di impresa e distretti rurali;
  • la scelta di un ente capofila tra i soggetti pubblici aderenti;
  • la sottoscrizione di un protocollo d’intesa approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti;
  • la convocazione, da parte dell’ente capofila d’intesa con il dipartimento regionale competente in materia di turismo, di una conferenza di servizi decisoria semplificata per la delimitazione territoriale del distretto;
  • la presa d’atto finale da parte della Giunta regionale.

Contenuto del protocollo d’intesa

Il protocollo d’intesa deve individuare l’ente capofila del partenariato e del distretto, attribuendogli la responsabilità dell’iter amministrativo. Deve inoltre definire le linee progettuali del distretto e le relative ricadute di ordine burocratico, fiscale e imprenditoriale.

Interventi di sostegno e aree favorevoli agli investimenti

Nell’ambito dei distretti turistici regionali, la Regione può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e d’intesa con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, progetti pilota per aumentare l’attrattività e favorire gli investimenti, anche mediante la creazione di aree favorevoli agli investimenti (AFAI). Gli interventi possono riguardare:

  • riqualificazione delle aree del distretto;
  • realizzazione di opere infrastrutturali;
  • programmi periodici di aggiornamento professionale del personale;
  • introduzione di nuove tecnologie.

Zone a burocrazia zero

La Regione, nei limiti delle proprie competenze e nell’ambito dei distretti turistici regionali, promuove anche d’intesa con i ministeri competenti l’istituzione di “zone a burocrazia zero”, orientate alla semplificazione dei rapporti amministrativi nelle aree distrettuali.

Nautica da diporto e pontili galleggianti stagionali

I distretti turistici regionali, in collaborazione con la Regione e l’Agenzia del demanio e nel quadro delle semplificazioni previste dalla normativa statale sulla nautica da diporto, concorrono con i comuni del distretto vocati a tale finalità alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale. L’intervento deve rispettare:

  • il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • la disciplina statale di settore in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza portuale.

Coordinamento con la programmazione turistica regionale

In sede di redazione e aggiornamento del Piano di sviluppo turistico e del Piano esecutivo annuale previsti dalla l.r. 8/2008, la Regione considera prioritari gli interventi proposti all’interno dei distretti turistici regionali istituiti o riconosciuti ai sensi della legge.

Distretti già istituiti a livello statale

La legge riconosce espressamente come distretto turistico regionale anche il distretto turistico “Altopiano della Sila”, istituito con decreto ministeriale n. 595 del 29 dicembre 2017 ai sensi della normativa statale richiamata.

Modifiche alla l.r. 8/2008 e regime transitorio

La legge interviene sulla l.r. 8/2008 sostituendo i riferimenti ai precedenti Sistemi Turistici Locali con quelli ai distretti turistici regionali e abrogando gli articoli 6 e 7 di quella legge. Fino alla piena attuazione della nuova disciplina, continuano ad applicarsi le norme sui sistemi turistici locali previste dalla l.r. 8/2008.

Profili finanziari ed entrata in vigore

La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

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