L.R. Calabria 5/2019
Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce misure transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani in Calabria, consentendo alle Comunità d’ambito di delegare temporaneamente la Regione, fino al 31 dicembre 2019, con regole su trasferimento delle risorse, intervento sostitutivo e cessazione della delega in caso di inadempimento. Prevede inoltre la copertura finanziaria per il 2019.
Disposizioni transitorie sulla gestione del trattamento dei rifiuti urbani in Calabria
Disposizioni transitorie per la gestione del trattamento dei rifiuti urbani in Calabria
La legge interviene in via transitoria sul sistema regionale calabrese di gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani, inserendo meccanismi straordinari di collaborazione tra Comunità d’ambito e Regione Calabria per garantire continuità operativa nella fase iniziale degli ATO.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le Comunità d’ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano già subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, oppure abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori. La finalità dichiarata è assicurare efficienza e continuità nello svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani durante la prima fase di operatività degli ATO.
Delega temporanea delle funzioni alla Regione
Le Comunità d’ambito interessate possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento. La delega ha natura temporanea e non può prolungarsi oltre il 31 dicembre 2019.
L’esercizio della delega è disciplinato da un accordo tra Regione Calabria e Comunità, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, che definisce:
- le funzioni effettivamente delegate;
- i tempi di esercizio della delega;
- le modalità operative della stessa.
Obblighi degli enti locali e copertura finanziaria del servizio
Prima della sottoscrizione dell’accordo, gli enti locali aderenti alle Comunità devono adottare un formale provvedimento con cui dispongono il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento, come determinato con deliberazione della Giunta regionale.
Gli stessi enti devono inoltre rilasciare una dichiarazione espressa del legale rappresentante con cui accettano l’intervento sostitutivo regionale previsto dall’articolo 2-bis, da attivarsi entro quindici giorni dall’eventuale inottemperanza, con nomina di un commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale e senza necessità di diffida.
Mancato versamento delle risorse e cessazione della delega
Resta fermo l’intervento sostitutivo in caso di inadempimento. Inoltre, se per un ATO non viene trasferito alla Regione, su base semestrale, almeno l’80% delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento individuato dalla Giunta regionale, la delega diventa inefficace.
La cessazione degli effetti della delega è comunicata con atto congiunto dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente e bilancio; da tale comunicazione la Comunità torna a gestire il servizio di trattamento secondo la disciplina della legge regionale.
Determinazione dei costi e conguagli
Per garantire la copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, la Giunta regionale determina per ciascun ATO il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega. Gli enti locali aderenti all’ambito devono poi corrispondere gli eventuali conguagli secondo le modalità previste per i trasferimenti bimestrali.
Disposizioni finanziarie
L’attuazione della legge comporta maggiori oneri per l’annualità 2019 del bilancio regionale 2019-2021, quantificati in 87.363.000 euro, iscritti alla Missione 09, Programma 03.
La copertura è assicurata mediante le entrate derivanti dai versamenti dei Comuni effettuati ai sensi della legge, da iscrivere nel Titolo 3, Tipologia 500, dell’entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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