L.R. Calabria 1/2019
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria 47/2009 ampliando la tutela ad alberi monumentali, boschi vetusti, filari, alberate e flora spontanea di alto pregio. Ridefinisce finalità, elenchi, criteri di monumentalità, ruolo di Regione e Comuni, divieti e sanzioni. Le nuove regole operano in Calabria dall’entrata in vigore della legge; l’allegato flora costituisce l’elenco regionale.
Modifiche alla disciplina calabrese su alberi monumentali e flora di alto pregio
Modifiche alla disciplina calabrese su alberi monumentali e flora di alto pregio
La legge regionale Calabria n. 1 del 2019 interviene sulla l.r. 47/2009, ampliandone l’oggetto e adeguandola alla normativa statale in materia di alberi monumentali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Calabria e introduce anche la tutela di boschi vetusti, filari, alberate e flora spontanea di alto pregio.
Ambito di applicazione e finalità
La legge ridefinisce la finalità della disciplina regionale, che ora mira in modo organico alla valorizzazione e tutela:
- degli alberi monumentali;
- dei boschi vetusti;
- dei filari e delle alberate;
- della flora spontanea di alto pregio.
La tutela è riferita a esemplari e formazioni che presentino particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etnoantropologico. Il testo richiama il rispetto della normativa comunitaria, della legge n. 10/2013, del decreto ministeriale 23 ottobre 2014 sugli alberi monumentali e del decreto di approvazione del primo elenco nazionale, oltre alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio per i profili di competenza.
Nuovi elenchi regionali
Sono istituiti:
- l’elenco degli alberi monumentali della Calabria, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate;
- l’elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria.
La gestione dell’elenco degli alberi monumentali e di quello della flora di alto pregio è affidata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell’ambiente. La tabella allegata alla legge costituisce l’elenco regionale della flora spontanea di alto pregio.
Definizioni rilevanti
La legge definisce in modo puntuale le categorie tutelate.
Per “albero monumentale” si intendono:
- alberi ad alto fusto isolati o in formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicati, oppure alberi secolari tipici, di particolare maestosità, longevità, pregio naturalistico o legati a eventi e memorie storiche, culturali o locali;
- filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, anche in ambito urbano;
- alberi ad alto fusto inseriti in complessi architettonici di interesse storico e culturale, come ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Sono “boschi vetusti” le formazioni boschive naturali o artificiali che, per età, forme, dimensioni o per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche, paesaggistiche, culturali e spirituali, presentano un interesse tale da richiedere speciali misure di conservazione.
Per la nozione di flora di alto pregio si fa riferimento alle specie vascolari spontanee calabresi rare o minacciate di estinzione, per le quali sono necessarie prioritarie misure di conservazione e progetti di tutela.
Criteri di monumentalità
La legge elenca i criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, da applicare anche in modo alternativo e con attenzione al contesto ambientale, storico e paesaggistico. I criteri riguardano:
- pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni, con riferimento a circonferenza del tronco, altezza, ampiezza e proiezione della chioma, aspettativa di vita e stato fitosanitario/statico;
- pregio naturalistico legato a forma e portamento;
- valore ecologico, con riguardo alle presenze faunistiche e all’habitat;
- rarità botanica;
- architettura vegetale;
- pregio paesaggistico;
- pregio storico-culturale-religioso.
I criteri relativi a architettura vegetale, pregio paesaggistico e pregio storico-culturale-religioso devono essere verificati e valutati d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente.
Censimento, proposta e approvazione degli elenchi
I Comuni, sotto il coordinamento della Regione Calabria, effettuano il censimento degli alberi monumentali presenti nel proprio territorio. Il censimento può avvenire sia tramite ricognizione diretta sia tramite verifica e schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze.
Per le segnalazioni e per il rilievo di campagna devono essere utilizzate le schede previste dal decreto ministeriale 23 ottobre 2014. I Comuni trasmettono i risultati al dipartimento regionale competente, corredati di schede, materiale documentale e fotografico in formato digitale.
La Giunta regionale approva l’elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui alla l.r. 10/2003, sulla base degli elenchi comunali. L’elenco approvato è pubblicato sul BURC e trasmesso al Ministero competente per l’inserimento nell’elenco nazionale.
La Regione cura l’aggiornamento periodico annuale dell’elenco e comunica tempestivamente ogni variazione al Ministero.
Ruolo dei Comuni e tutele urbanistiche
I Comuni:
- garantiscono tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo la legge;
- rendono noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale nel proprio territorio mediante affissione all’albo pretorio;
- riportano nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell’elenco, le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio e le relative aree di pertinenza, introducendo se necessario ulteriori norme di tutela.
La normativa regionale richiama anche la possibilità di ricorso contro l’inserimento in elenco da parte dei soggetti legittimati.
Interventi sugli esemplari tutelati
L’abbattimento, la modifica della chioma e dell’apparato radicale degli alberi monumentali sono consentiti solo in casi motivati e improcrastinabili, quando sia accertata l’impossibilità di soluzioni alternative e previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, con possibile supporto del servizio fitosanitario regionale.
In caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità o la sicurezza urbana, il Comune interviene tempestivamente, informa immediatamente gli organismi competenti e redige una relazione tecnica a conclusione dell’intervento.
Tutela della flora di alto pregio
Per la flora spontanea di alto pregio è vietato:
- danneggiare;
- sradicare;
- commercializzare, salvo quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche.
L’elenco regionale della flora di alto pregio è costituito dalle specie riportate nella tabella allegata, comprendente specie rare o minacciate incluse nelle liste rosse IUCN. La Giunta regionale può aggiornare la tabella con proprio provvedimento.
Divieti, controlli e sanzioni
La violazione dei divieti previsti per alberi monumentali e flora di alto pregio, salvo che il fatto costituisca reato, comporta una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro per ciascuna pianta o esemplare interessato.
L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo la legge n. 689/1981. I proventi sono destinati alla tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali.
Rapporti con la disciplina statale e vincoli paesaggistici
Con la pubblicazione definitiva dell’elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso inseriti possono essere sottoposti alla procedura di riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge prevede che, in caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione proceda secondo la disciplina richiamata.
Aspetti economici
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Nota sull’attualità della disciplina
La legge del 2019 è una legge di modifica della l.r. 47/2009 e, per la parte qui riportata, disciplina ancora utile sulla tutela del patrimonio arboreo e floristico regionale. Il testo consolidato indica però che alcune disposizioni originarie della l.r. 47/2009 sono state successivamente abrogate dalla l.r. 56/2019; la presente legge di modifica, in sé, non è da considerarsi obsoleta.
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