L.R. Calabria 3/2019
Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Calabria 3/2012 introducendo l’obbligo per i dirigenti regionali convocati di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari e di fornire supporto tecnico ai lavori. La mancata partecipazione ingiustificata, anche a una sola seduta, è segnalata all’organismo di valutazione e inserita nel fascicolo personale. Nessun nuovo onere finanziario; entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Partecipazione dei dirigenti regionali alle commissioni consiliari
Partecipazione dei dirigenti regionali alle commissioni consiliari
La legge regionale della Calabria interviene sulla l.r. 3 febbraio 2012, n. 3, introducendo una disciplina specifica sulla presenza dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari. L’obiettivo è rafforzare il supporto tecnico agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti.
Obbligo di partecipazione e supporto tecnico
I dirigenti regionali, quando convocati, hanno l’obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari. La loro presenza è finalizzata a fornire supporto agli organismi consiliari, anche mediante l’espressione di pareri tecnici utili a superare le criticità riscontrate nei provvedimenti in discussione, così da consentire alle commissioni di assumere le proprie determinazioni nel merito.
Valutazione della partecipazione e conseguenze della mancata presenza
La partecipazione effettiva e puntuale del dirigente convocato è oggetto di specifica valutazione da parte dell’organismo regionale indipendente di valutazione previsto dall’art. 11 della l.r. 3/2012. La convocazione deve avvenire con un preavviso di tre giorni.
Le segreterie delle commissioni devono comunicare all’organismo di valutazione la partecipazione dei dirigenti convocati. Se un dirigente, senza giustificazione, non partecipa anche a una sola seduta di commissione, la relativa segnalazione viene inserita nel fascicolo personale.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
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