Ordinanza n. 3614/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso agli atti relativi al procedimento amministrativo per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il diniego opposto alla domanda di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo alla domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, presentata nel maggio 2025 e non ancora conclusa. In particolare, il ricorrente lamentava di non avere ricevuto una nota del III Distretto di pubblica sicurezza, sebbene l’accesso a tale documento fosse stato già concesso, né l’avviso di avvio del procedimento. Inoltre, chiedeva chiarimenti sulla composizione del fascicolo relativo al procedimento e sull’eventuale disponibilità, presso il Distretto, di documentazione sanitaria concernente i requisiti psicofisici per il porto d’armi, anche alla luce della comunicazione dell’ASL, secondo cui il giudizio conclusivo sull’idoneità era stato trasmesso alla Questura.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha rilevato che la nota depositata dalla Questura in adempimento a una precedente ordinanza istruttoria non aveva fornito risposta ai due profili richiesti. L’amministrazione non aveva chiarito se la nota per la quale l’accesso era stato concesso fosse stata effettivamente trasmessa al ricorrente, né aveva prodotto prova della trasmissione. Non risultava inoltre chiarito da quali atti fosse composto il fascicolo del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza di rinnovo, né se il III Distretto possedesse documenti sanitari del ricorrente o avesse soltanto effettuato verifiche tramite banche dati. Il TAR ha quindi disposto un ulteriore adempimento istruttorio a carico del Ministero dell’Interno, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 ottobre 2026. Non è stata ancora decisa in via definitiva la domanda di accesso né quella cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l’ordinanza non definisce tuttavia la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, con conseguente oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando gli elementi acquisiti in giudizio non consentono di individuare con sufficiente chiarezza quali documenti compongano il fascicolo amministrativo e quali atti siano effettivamente nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre un adempimento istruttorio volto a ottenere dall’amministrazione una precisa ricognizione documentale.
- In materia di accesso, la mera affermazione dell’amministrazione di avere consentito l’accesso a un documento non è sufficiente quando il richiedente ne contesti la ricezione: occorre chiarire se il documento sia stato effettivamente trasmesso e fornire, ove necessario, la relativa prova.
- Quando l’amministrazione non chiarisce se determinate informazioni siano contenute in documenti materialmente detenuti oppure risultino soltanto da consultazioni di banche dati, il giudice può ordinare una specifica verifica sulla concreta disponibilità degli atti e sulla composizione del fascicolo procedimentale.
Come è indicizzato
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