Cassazione Penale, Sentenza n. 6686/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado che lo aveva confermato condannato per violenza privata continuata, tentata estorsione e tentato furto (tra cui tentato furto d'acqua). Le doglianze principali erano: mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e mancata valutazione di una testimonianza ritenuta decisiva; contraddittorietà e insufficiente motivazione circa lo scopo perseguito dall'imputato (voler riacquistare l'appartamento o farlo vendere a prezzo inferiore); mancata autonoma valutazione dell'illiceità dei singoli episodi di violenza privata; mancata valutazione dei motivi relativi all'elemento soggettivo e finale rispetto al reato di tentata estorsione; mancata considerazione dell'eccezione di ne bis in idem (assorbimento delle violenze nel reato di tentata estorsione); e mancata pronuncia sulle censure relative al presunto tentato furto di acqua.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata non ha dato riscontro (neppure implicito) a rilevanti motivi di appello, in particolare alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla censura sul ne bis in idem, e più in generale ha liquidato in modo sommario le argomentazioni di merito relative alla sussistenza di tutti i reati contestati. Per tali carenze di motivazione la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento.
Norme richiamate
principio del ne bis in idem
Il motivo di appello che eccepiva il mancato assorbimento delle condotte di violenza privata nel reato di tentata estorsione non è stato esaminato dalla Corte distrettuale; la Corte di cassazione ha ritenuto questa omissione rilevante e indice di carenza motivazionale
configurazione dei reati contestati: violenza privata, tentata estorsione, tentato furto (incluso tentato furto d'acqua)
La Corte di appello ha confermato le condanne ma non ha esaminato compiutamente le doglianze di secondo grado sulla sussistenza degli elementi costitutivi e dell'illiceità dei singoli episodi; la Cassazione ha ritenuto necessaria una verifica di merito più approfondita
Massime di principio
- La Corte di appello è tenuta a rispondere, anche implicitamente ma in modo comprensibile, a tutte le censure rilevanti dedotte in appello; l'omessa valutazione di motivi decisivi può comportare l'annullamento con rinvio.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame di testi ritenuti decisivi) deve essere esaminata esplicitamente dal giudice di appello; il mancato esame costituisce vizio procedurale.
- La valutazione della sussistenza di reati concorrenti (es. violenza privata e tentata estorsione) deve considerare la possibilità di assorbimento o cumulo e motivare la scelta; l'eccezione di ne bis in idem va trattata dal giudice di merito.
- La motivazione sommaria o 'liquidatoria' di argomentazioni complesse in materia di responsabilità penale è insufficiente: la Corte di cassazione interviene quando emerge che il secondo grado non ha svolto una verifica di merito adeguata.
- In casi che coinvolgono plurime condotte e più capi di imputazione il giudice deve valutare separatamente la tipicità, la colpevolezza e l'illiceità di ciascun episodio o, se ritiene diversamente, spiegare chiaramente le ragioni del coordinamento/assorbimento delle fattispecie.
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