Circolare numero 101 del 23-09-2026
Con la presente circolare, che integra la circolare n. 144 del 19 novembre 2025, si forniscono indicazioni in merito all’accesso, da parte dei lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, all’assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023. Si forniscono altresì le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo e le relative istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra la circolare INPS n. 144 del 19 novembre 2025 e ammette all’assegno straordinario anche i lavoratori con contribuzione nell’ex Fondo speciale telefonici, purché maturino i requisiti pensionistici entro un massimo di 60 mesi. Precisa come verificare i requisiti e presentare la domanda, distinguendo il pensionamento a carico del FPLD da quello a carico dell’ex Fondo. Fornisce inoltre le istruzioni per il versamento della contribuzione correlata, la compilazione di Uniemens e le rilevazioni contabili.
Estensione dell’assegno straordinario della Filiera delle Telecomunicazioni agli iscritti all’ex Fondo speciale telefonici e relative istruzioni operative.
Assegno straordinario della Filiera delle Telecomunicazioni: inclusione degli iscritti all’ex Fondo speciale telefonici
La circolare integra le istruzioni della circolare INPS n. 144 del 19 novembre 2025, a seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Estende l’accesso all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni ai lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici e definisce requisiti, procedure, flussi contributivi e contabilizzazione.
Ambito di applicazione e gestione previdenziale
L’ex Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è stato soppresso dal 1° gennaio 2000. Da tale data il personale del settore è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), con separata evidenza contabile. In ragione delle modalità di soppressione previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’ex Fondo ha mantenuto natura sostitutiva dell’AGO e continuano ad applicarsi, per gli iscritti interessati, le regole previgenti, comprese quelle sul trasferimento della contribuzione.
Sono quindi inclusi tra i destinatari dell’assegno i lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo. Per chi era già iscritto al 1° gennaio 2000, il calcolo della pensione segue le regole vigenti prima della soppressione e la posizione è confluita nella separata evidenza contabile del FPLD; i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000 sono invece iscritti automaticamente al FPLD. L’ex Fondo, quale gestione contabile separata del FPLD, rileva ai fini della verifica dei requisiti per l’assegno.
Il lavoratore può accedere all’assegno finalizzato alla pensione a carico dell’ex Fondo se perfeziona il diritto sulla base della sola contribuzione accreditata in tale gestione. Se intende valorizzare anche periodi presso altre gestioni, compreso il FPLD, deve ricorrere agli ordinari istituti di ricongiunzione previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, nel rispetto dei requisiti previsti.
Requisiti per l’assegno straordinario
L’accesso presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Entro il periodo massimo di fruizione dell’assegno, pari a 60 mesi, il lavoratore deve maturare i requisiti contributivi e/o anagrafici per la pensione anticipata o di vecchiaia nell’AGO, considerando la prima decorrenza utile e l’eventuale finestra mobile. I contributi versati per i medesimi periodi in più gestioni sono conteggiati una sola volta.
Non può essere accolta la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di assegno ordinario di invalidità o ne ha già presentato domanda. L’accertamento dei requisiti compete al datore di lavoro, sulla base dell’anzianità contributiva complessiva risultante dalla documentazione prodotta dal lavoratore, ad esempio l’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT). Su richiesta del lavoratore, o su sua delega al datore, le Strutture territoriali INPS rilasciano i relativi estratti contributivi.
Domanda e scelta della gestione pensionistica
La domanda dell’assegno è trasmessa esclusivamente dal datore di lavoro in modalità telematica tramite il «Portale prestazioni esodo» e può essere inviata dal primo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro. Prima della trasmissione, datore e lavoratore devono compilare e sottoscrivere il modello cartaceo AP160, reperibile sul sito istituzionale INPS; il datore è tenuto a conservarlo.
Il datore deve indicare nella domanda, sulla base delle verifiche effettuate, se l’assegno è destinato al conseguimento della pensione nel FPLD oppure nell’ex Fondo speciale telefonici:
- Tipologia «AGO»: si seleziona quando la pensione è a carico del FPLD e il lavoratore intende trasferire in tale gestione la contribuzione maturata nell’ex Fondo, tramite ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 oppure costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’articolo 12, comma 12-novies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La domanda di assegno è istruita e definita nel FPLD dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento. La costituzione della posizione assicurativa può essere richiesta nei 30 giorni precedenti la cessazione; viene acquisita e definita come presentata alla data di cessazione dal servizio, considerata data di perfezionamento del requisito. Le Strutture INPS verificano la presentazione della domanda di trasferimento e ne attendono la definizione prima di liquidare l’assegno.
- Tipologia «Fondo Speciale»: si seleziona quando la pensione è a carico dell’ex Fondo e il lavoratore non intende trasferire la contribuzione al FPLD; la domanda è istruita e definita nell’ex Fondo speciale telefonici.
Per l’assegno straordinario non è necessaria la dichiarazione preventiva di costituzione della posizione assicurativa prevista per l’accesso nel FPLD alle prestazioni di esodo disciplinate dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, richiamata dal messaggio INPS n. 3952 del 25 novembre 2024. Ciò dipende dal fatto che, per questo assegno, l’Istituto non svolge prima della domanda verifiche preventive sui requisiti o sul calcolo dell’importo. Il datore versa la contribuzione correlata nella gestione in cui l’assegno è stato definito.
Le Strutture territoriali INPS verificano, prima della liquidazione, la cessazione del rapporto e la contribuzione accreditata a tale data. Eventuali discordanze rispetto ai dati della domanda sono segnalate al datore e al lavoratore; la liquidazione non procede se dalle verifiche risulta l’assenza dei requisiti. Non sono previste, per questa prestazione, le verifiche preventive dei requisiti e dell’importo svolte per le prestazioni di esodo della legge n. 92/2012.
Contribuzione correlata e compilazione di Uniemens
Per i lavoratori già iscritti all’ex Fondo, il contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno necessario a coprire gli assegni straordinari erogabili e la contribuzione correlata. Il versamento decorre dal mese di cessazione del rapporto di lavoro e prosegue senza soluzione di continuità rispetto al periodo soggetto a contribuzione obbligatoria IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).
Nel flusso Uniemens individuale, i lavoratori per i quali il datore finanzia la contribuzione correlata sono esposti con il nuovo codice:
- ET: lavoratori già iscritti all’ex Fondo speciale telefonici, Fondo istituito dal decreto interministeriale 4 agosto 2023, n. 23A05102.
Per ciascun lavoratore devono essere valorizzati l’imponibile sul quale è calcolato il contributo e l’importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%. Per la corretta attribuzione dei dati nell’estratto conto va inoltre indicato il tipo di copertura «X». La procedura genera nel DM2013 virtuale il codice M140, relativo al contributo straordinario per la contribuzione correlata all’assegno a carico del Fondo di solidarietà o dei datori di lavoro; in corrispondenza del codice sono indicati numero dei lavoratori, imponibile e contributo.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione degli oneri di erogazione dell’assegno e dei contributi di finanziamento, inclusa la contribuzione correlata, restano ferme le istruzioni della circolare n. 144/2025. I conti di entrata STR21112 (AP) e STR21172 (AC) rilevano le somme riscosse per la copertura figurativa correlata, esposte in Uniemens con il codice evento 139 e con il codice evento 140, secondo le istruzioni operative della circolare. Per le ricongiunzioni previste dalle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, finalizzate al trasferimento della contribuzione al FPLD, si applicano le modalità contabili già in uso.
Punti principali
Inclusione degli iscritti all’ex Fondo speciale telefonici
L’ex Fondo, soppresso dal 1° gennaio 2000 e confluito nel FPLD con separata evidenza contabile, è considerato gestione rilevante per l’accesso all’assegno. I lavoratori possono accedere al trattamento finalizzato alla pensione a carico dell’ex Fondo se il diritto è perfezionato sulla base della sola contribuzione accreditata nel Fondo. Per valorizzare contribuzione di altre gestioni occorre utilizzare gli ordinari istituti di ricongiunzione previsti dalle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990.
Requisiti e accertamento
È necessaria la cessazione del rapporto di lavoro e il perfezionamento, entro un periodo massimo di fruizione di 60 mesi, dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia nell’AGO, inclusa l’eventuale finestra mobile. I contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni si computano una sola volta. Non è accolta la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare o ha già richiesto l’assegno ordinario di invalidità. La verifica preventiva dei requisiti compete al datore di lavoro sulla base della documentazione contributiva del lavoratore.
Presentazione e istruttoria della domanda
La domanda è presentata esclusivamente dal datore di lavoro tramite il Portale prestazioni esodo, dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto. Prima dell’invio deve essere compilato e sottoscritto dal datore e dal lavoratore il modello AP160, da conservare presso il datore. L’INPS verifica cessazione e contribuzione alla data di cessazione, ma non effettua la verifica preventiva dei requisiti e del calcolo dell’importo prevista per le prestazioni di esodo della legge n. 92/2012.
Scelta della gestione pensionistica
Nella domanda il datore indica se l’assegno è finalizzato alla pensione nel FPLD (tipologia «AGO») oppure nell’ex Fondo speciale telefonici (tipologia «Fondo Speciale»). Per la tipologia AGO, la pratica è definita dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento contributivo; l’INPS attende la definizione di tale domanda prima di liquidare l’assegno. La costituzione della posizione assicurativa prevista dall’articolo 12, comma 12-novies, del decreto-legge n. 78/2010 può essere richiesta nei 30 giorni precedenti la cessazione e viene acquisita come presentata alla data di cessazione. Non è necessaria la dichiarazione preventiva prevista per le prestazioni di esodo della legge n. 92/2012. Il datore versa la contribuzione correlata nella gestione in cui è definito l’assegno.
Contribuzione correlata e flusso Uniemens
Il contributo straordinario copre il fabbisogno degli assegni e della contribuzione correlata. Il versamento della contribuzione correlata decorre dal mese di cessazione senza interruzioni rispetto alla contribuzione IVS obbligatoria. Nel flusso Uniemens individuale va utilizzato il nuovo codice «ET» per i lavoratori già iscritti all’ex Fondo speciale telefonici; per ciascun lavoratore si indicano l’imponibile, la contribuzione correlata dovuta nella misura del 33% e il tipo copertura «X». La procedura genera nel DM2013 virtuale il codice «M140», con indicazione di numero lavoratori, imponibile e contributo.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione degli oneri e dei contributi si rinvia alla circolare n. 144/2025. I conti di entrata STR21112 (AP) e STR21172 (AC) rilevano le somme riscosse per la copertura figurativa correlata, esposte in Uniemens con i codici evento «139» e «140». Per le ricongiunzioni contributive al FPLD si applicano le modalità contabili già in uso.
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