Circolare numero 102 del 25-09-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV) - Codice Tributo SANL per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le regole operative della convenzione sottoscritta l’11 maggio 2026 tra INPS e Fondo SANILAV, valida fino al 31 dicembre 2026 e rinnovabile per tre anni. Specifica versamento tramite F24 con codice SANL, rendicontazione UniEmens, riversamento e controlli, accesso ai dati, costi e relative trattenute, cause di sospensione o cessazione e conto contabile dedicato.
Convenzione INPS-SANILAV per la riscossione dei contributi e la fornitura dei dati.
Convenzione INPS-SANILAV per riscossione dei contributi
La circolare descrive le modalità operative della convenzione stipulata l’11 maggio 2026 tra INPS e Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV. Il servizio riguarda la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro secondo la contrattazione collettiva e la successiva fornitura al Fondo dei dati disponibili.
Ambito e durata
La convenzione, basata sullo schema adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023, è valida fino al 31 dicembre 2026. Può essere rinnovata per un ulteriore triennio su specifica richiesta del Fondo, da trasmettere all’INPS via PEC. In mancanza di richiesta entro la scadenza, la convenzione cessa e l’INPS interrompe il servizio senza ulteriori atti o comunicazioni. Ciascuna parte può inoltre recedere con comunicazione scritta inviata via PEC.
L’INPS svolge la riscossione contestualmente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, ma non assume obblighi di esazione coattiva né interviene direttamente nei confronti dei datori di lavoro per controllarne i versamenti. La misura del contributo e la periodicità per singolo lavoratore sono state dichiarate dal Fondo, cui competono le informazioni ai datori di lavoro e i controlli sul rispetto degli obblighi; il Fondo deve comunicare tempestivamente all’Istituto ogni variazione.
Versamento con modello F24
I contributi devono essere versati tramite modello F24 utilizzando il codice tributo «SANL», attribuito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, su richiesta dell’INPS per conto del Fondo. Il datore di lavoro deve compilare la sezione «INPS», separatamente dai dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, riportando «SANL» nel campo «causale contributo» e valorizzando esclusivamente il campo «importi a debito versati».
Devono inoltre essere indicati:
- nel campo «codice sede», il codice della sede INPS competente;
- nel campo «matricola INPS/codice INPS/filiale azienda», la matricola INPS del datore di lavoro;
- nel periodo di riferimento «da mm/aaaa», mese e anno di competenza nel formato MM/AAAA; la colonna «a mm/aaaa» non va compilata.
Il Fondo comunica ai datori di lavoro aderenti le modalità pratiche di versamento. Gli importi riscossi sono accreditati dall’INPS sul conto indicato dal Fondo, secondo le regole di riversamento previste dalla convenzione.
Compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono indicare il contributo nel flusso UniEmens seguendo il percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>. Nell’elemento <CodConv> va inserito «SANL»; nell’elemento <Importo> va riportato, a livello individuale, il contributo dovuto per il lavoratore come quota del versamento F24 corrispondente. L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, nel quale va specificato il mese di competenza nel formato AAAA-MM, riferito al contributo e al relativo versamento F24.
Riversamento, controlli e sospensione dei pagamenti
Prima del riversamento, l’INPS può verificare coerenza e congruità degli importi dichiarati nei flussi UniEmens e nei modelli F24. Può inoltre attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché inviare segnalazioni puntuali al Fondo e ai datori interessati.
L’Istituto versa al Fondo gli importi riscossi senza interessi o altri oneri, al netto dei costi di riscossione. Sono fatti salvi gli importi per i quali risultino utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti. Di norma, il riversamento corrisponde al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, e avviene nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens cui il versamento è collegato. Il residuo 2% è trattenuto e riversato previo conguaglio con i costi indicati al paragrafo 7, lettere b) e d), secondo le modalità richiamate dal paragrafo 2 del messaggio INPS n. 1399 dell’8 aprile 2024.
Se le rimesse dovute sono inferiori a 50,00 euro mensili, l’INPS accantona le somme fino a quando l’importo da versare raggiunge almeno 50,00 euro. I pagamenti avvengono sul conto corrente bancario intestato al Fondo, che deve comunicare l’IBAN secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto; l’INPS non risponde di mancati accrediti dovuti a un IBAN errato comunicato dal Fondo.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del Fondo tramite «Durc on line». Se la sezione INPS del documento «Verifica regolarità contributiva» dà esito irregolare o la verifica non è possibile, le rimesse sono sospese fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti istruttori. Dopo la regolarizzazione o la definizione positiva dell’istruttoria, il pagamento avviene alla prima scadenza utile prevista dalle procedure INPS. L’Istituto è esonerato da responsabilità per ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità dei propri compiti istituzionali.
In caso di recesso o risoluzione, le quote versate dopo la cessazione del servizio restano nella disponibilità dei datori di lavoro, che devono presentare apposita richiesta di rimborso.
Disponibilità dei dati e abilitazione degli operatori
Al completamento dell’elaborazione delle denunce UniEmens, l’INPS fornisce i dati relativi ai versamenti e i dati individuali previsti dall’articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli operatori autorizzati del Fondo possono scaricarli tramite il servizio istituzionale «Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori» e devono autenticarsi con SPID di secondo livello, CIE di livello 3 o CNS.
La richiesta di abilitazione va trasmessa via PEC a dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, usando il modulo «Richiesta di abilitazione ai servizi telematici» disponibile nella sezione moduli del sito INPS. Il modulo deve essere sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante del Fondo e accompagnato dalle copie dei documenti di identità dei firmatari; va indicato il codice tributo «SANL». Quando vengono meno i presupposti per l’accesso, la revoca dell’abilitazione va richiesta allo stesso indirizzo PEC. Le richieste di assistenza sono inviate a assistenza.entibilaterali@inps.it. Le modalità di fornitura e le specifiche tecniche sono contenute nell’allegato «Tracciati File Enti Bilaterali», accessibile tramite il servizio.
Costi, conguagli e fatturazione
Per la riscossione e la fornitura dei dati il Fondo sostiene i seguenti costi:
- 7.200,00 euro una tantum per sviluppo e gestione delle procedure amministrative e informatiche; l’importo è stato corrisposto e fatturato alla stipula;
- 1.900,00 euro annui per i costi ricorrenti, dovuti per ogni anno civile o frazione;
- 0,32 euro per ciascun rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi delle attività di gestione, controllo, riversamento e fornitura dei dati;
- rimborso degli oneri sostenuti dall’INPS per la riscossione F24 in base alla convenzione tra INPS e Agenzia delle Entrate.
I costi annui di 1.900,00 euro e quelli dovuti per il servizio dell’Agenzia delle Entrate sono conguagliati con il 2% trattenuto dall’INPS entro maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Se la trattenuta non consente di recuperare il dovuto, l’INPS comunica al Fondo via PEC il debito residuo e il termine per pagarlo. Il bonifico deve essere effettuato sul conto di contabilità speciale della Tesoreria dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601 (alias CS-348-0001339), intestato a INPS Direzione Generale, con causale «denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa». Il costo di 0,32 euro per rigo è trattenuto mensilmente dalle somme riscosse.
L’INPS può rivedere i costi delle lettere b), c) e d) sulla base della contabilità analitica. I costi ricorrenti e per rigo possono essere rivisti annualmente considerando il numero di convenzioni, la gravosità dei controlli e gli adeguamenti informatici necessari. Dopo la comunicazione di un’eventuale variazione, il Fondo può recedere entro 60 giorni. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico del Fondo. Le fatture sono emesse in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Clausole di salvaguardia, recesso e risoluzione
L’INPS è esonerato da responsabilità verso i datori di lavoro e i terzi derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti promossi dai creditori del Fondo sulle somme interessate, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. I rapporti relativi all’attuazione della convenzione, inclusa l’eventuale restituzione di contributi versati, intercorrono direttamente tra Fondo e datori di lavoro.
In presenza di una causa di risoluzione prevista dall’articolo 9, comma 9, della convenzione, l’INPS comunica al Fondo la volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. La convenzione si risolve inoltre di diritto, con interruzione del servizio, se il Fondo non paga entro il termine assegnato gli importi residui relativi ai costi dell’articolo 7, comma 3, lettere b) e d). Il servizio cessa con effetto immediato, fatti salvi i tempi tecnici procedurali. L’INPS può sospendere la convenzione se il Fondo è sottoposto dalle autorità competenti a un procedimento giudiziale per reati connessi alla sfera patrimoniale. Le comunicazioni di cessazione anticipata o sospensione sono inviate via PEC.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dei contributi SANILAV si applicano le istruzioni della circolare INPS n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni agli enti aderenti allo schema convenzionale, con la specificazione del conto di debito dedicato. È istituito il conto GPA18435, «Debito per contributi verso il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN SANILAV - SANILAV - Codice Tributo SANL, riscossi per suo conto»; la variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Durata e oggetto della convenzione
La convenzione affida all’INPS la riscossione dei contributi SANILAV previsti dalla contrattazione collettiva. È stata sottoscritta l’11 maggio 2026, scade il 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta del Fondo inviata via PEC.
Versamento F24 e codice tributo
I datori di lavoro versano i contributi con F24, separatamente dai contributi previdenziali obbligatori, usando il codice SANL nella sezione INPS e soltanto nel campo «importi a debito versati». Vanno inoltre indicati sede INPS, matricola del datore e mese/anno di competenza nel formato MM/AAAA; il campo «a mm/aaaa» resta vuoto.
Denuncia UniEmens
Nel percorso <DenunciaIndividuale>/<DatiRetributivi>/<DatiParticolari>/<ConvBilat>/<Conv>, va indicato SANL in <CodConv>, l’importo individuale dovuto per il lavoratore in <Importo> e il mese di competenza nell’attributo <Periodo>, nel formato AAAA-MM.
Riversamenti e verifiche
L’INPS può verificare coerenza e congruità tra F24 e UniEmens e inviare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, al Fondo e ai datori di lavoro. Riversa di norma il 98% dei contributi mensili nel mese successivo all’elaborazione della denuncia, al netto dei costi; il residuo 2% è trattenuto e conguagliato con alcune spese. Le somme mensili inferiori a 50 euro sono accantonate fino al raggiungimento di tale soglia. I pagamenti sono subordinati alla regolarità contributiva del Fondo.
Dati e abilitazioni
Al completamento dell’elaborazione UniEmens l’INPS rende disponibili i dati dei versamenti e quelli individuali previsti dall’articolo 86, comma 13-bis, del d.lgs. 276/2003. Gli operatori SANILAV devono essere abilitati e accedere con SPID di secondo livello, CIE livello 3 o CNS; la richiesta, con modulo e documenti di identità, va inviata via PEC all’indirizzo indicato.
Costi del servizio
Sono previsti 7.200 euro una tantum, già fatturati alla stipula; 1.900 euro annui; 0,32 euro per ogni rigo F24; e il rimborso dei costi INPS per la riscossione tramite F24 sostenuti verso l’Agenzia delle Entrate. I costi annuali e quelli dell’Agenzia sono conguagliati con il 2% trattenuto entro maggio dell’anno successivo; gli eventuali residui sono pagati dal Fondo con bonifico alla Tesoreria dello Stato.
Recesso, risoluzione e salvaguardie
Ciascuna parte può recedere con comunicazione via PEC; la cessazione del servizio ha effetto immediato, salvi i tempi tecnici. L’INPS può risolvere la convenzione nei casi previsti o in caso di mancato pagamento dei costi residui entro il termine assegnato, e può sospenderla se il Fondo è sottoposto a procedimento giudiziale per reati patrimoniali. L’INPS è esonerato da responsabilità per i rapporti tra Fondo e datori di lavoro, inclusi eventuali rimborsi e pignoramenti.
Contabilità
Si applicano le istruzioni della circolare INPS n. 112 del 30 dicembre 2024, con istituzione del conto GPA18435 per il debito relativo ai contributi SANILAV riscossi con codice tributo SANL.
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