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Circolare

Circolare numero 100 del 18-09-2026

Con la presente circolare si illustra la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le conseguenze della fruizione dei permessi legge n. 104/1992 da parte di più familiari autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità. Resta fermo il limite complessivo di tre giorni mensili e il principio dell’alternanza tra gli aventi diritto. Il superamento del limite comporta il recupero dell’indebito a carico del lavoratore che ha fruito dei permessi oltre il terzo giorno, secondo il principio della priorità temporale. Se invece più lavoratori fruiscono dei permessi nella stessa giornata o nelle medesime ore, l’indebito è ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari coinvolti.

Regole per il superamento del limite di tre giorni e per la fruizione contestuale dei permessi ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992

Regole sulla fruizione dei permessi legge n. 104/1992 da parte di più familiari

La circolare chiarisce la disciplina applicabile quando più lavoratori autorizzati assistono la stessa persona con disabilità utilizzando i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La regola centrale è che, pur potendo il beneficio essere riconosciuto a più aventi diritto, rimangono fermi il limite complessivo di tre giorni mensili e il principio della fruizione alternativa.

Presupposti del beneficio

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 consente ai lavoratori dipendenti di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa e anche frazionabile in ore, per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità non ricoverati a tempo pieno.

Possono accedere al beneficio i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e, al ricorrere delle condizioni previste, i parenti o affini entro il terzo grado. Il riconoscimento richiede la presentazione della domanda amministrativa da parte del lavoratore dipendente, che attiva il relativo procedimento, come richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30628 del 28 novembre 2024.

Una volta verificati i requisiti, l’INPS riconosce il diritto entro il limite massimo complessivo di tre giorni mensili, fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, e autorizza il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte con i contributi dovuti.

Superamento del principio del referente unico

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, riformulando il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del "referente unico dell’assistenza". Di conseguenza, il beneficio può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti aventi diritto per l’assistenza alla stessa persona con disabilità, secondo quanto già illustrato dall’INPS con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023.

L’eliminazione del referente unico non ha però modificato né il limite massimo di tre giorni mensili per la medesima persona con disabilità né il principio della fruizione alternativa. L’autorizzazione dell’INPS richiama espressamente tali condizioni, precisando che la domanda è accolta entro il limite complessivo dei giorni fruibili e che il beneficio deve essere utilizzato alternativamente da tutti coloro che prestano assistenza.

Obbligo di pianificazione congiunta

I familiari autorizzati sono tenuti a coordinare la fruizione dei permessi. La pianificazione congiunta è necessaria sia per assicurare l’effettiva assistenza alla persona con disabilità sia per evitare il superamento del limite legale o la fruizione contemporanea del beneficio.

Il coordinamento deve riguardare anche i permessi fruiti a ore, poiché il limite complessivo di tre giorni mensili opera anche quando il beneficio è frazionato in ore.

Superamento del limite complessivo di tre giorni

L’eventuale fruizione di più di tre giorni complessivi nel mese per l’assistenza alla stessa persona con disabilità costituisce violazione di legge e determina l’obbligo di recuperare l’indebito.

La circolare applica il principio della priorità temporale nell’esercizio del diritto. In concreto, la fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto consuma progressivamente il limite mensile anche nei confronti degli altri familiari autorizzati. Una volta raggiunti i tre giorni complessivi, il diritto risulta esaurito per tutti gli altri aventi diritto, anche se formalmente autorizzati dall’INPS.

Pertanto:

  • il recupero riguarda il lavoratore che ha fruito dei giorni o delle ore eccedenti rispetto al limite complessivo;
  • l’indebito sorge dopo l’avvenuto esaurimento del diritto, determinato dalla fruizione delle prime tre giornate complessive;
  • la responsabilità economica del recupero ricade sul lavoratore che ha utilizzato il beneficio oltre il limite, non sugli altri familiari che hanno fruito legittimamente delle giornate precedenti.

Esempio di superamento del limite

Nel caso esaminato dalla circolare, i lavoratori A e B sono entrambi autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità. La fruizione avviene secondo il seguente calendario:

  • 5 marzo 2026: permesso fruito dal lavoratore A;
  • 18 marzo 2026: permesso fruito dal lavoratore A;
  • 25 marzo 2026: permesso fruito dal lavoratore B;
  • 30 marzo 2026: permesso fruito dal lavoratore B.

Il limite complessivo di tre giorni viene raggiunto il 25 marzo 2026. La giornata del 30 marzo 2026 è quindi indebita e deve essere recuperata nei confronti del lavoratore B, che ha fruito del beneficio dopo l’esaurimento del limite mensile.

Fruizione contestuale nella stessa giornata o nelle stesse ore

Una distinta ipotesi si verifica quando più lavoratori autorizzati utilizzano il permesso per la stessa persona con disabilità nella medesima giornata o nelle medesime ore. Tale comportamento viola il principio della fruizione alternativa e costituisce anch’esso violazione di legge, con conseguente recupero dell’indebito da parte dell’INPS.

In questa situazione non è possibile applicare il criterio della priorità temporale, poiché i lavoratori hanno esercitato il diritto contemporaneamente. L’indebito deve quindi essere ripartito in parti uguali tra tutti i lavoratori che hanno fruito contestualmente del beneficio.

Il recupero deve essere effettuato nei confronti di ciascun lavoratore coinvolto, suddividendo l’indebito in quote uguali. L’importo deve inoltre essere rapportato all’orario di lavoro previsto per ciascun beneficiario, quando la fruizione riguarda giornate o ore soggette a differenti regimi orari.

Esempio di fruizione contestuale

Nel secondo esempio, i lavoratori A e B sono entrambi autorizzati per la stessa persona con disabilità e utilizzano i permessi secondo il seguente calendario:

  • 5 marzo 2026: permesso fruito dal lavoratore A;
  • 18 marzo 2026: permesso fruito contemporaneamente dai lavoratori A e B;
  • 25 marzo 2026: permesso fruito dal lavoratore B.

La giornata del 18 marzo 2026 è stata utilizzata contestualmente da entrambi. L’indebito viene quindi imputato per il 50% al lavoratore A e per il 50% al lavoratore B. Il recupero deve essere calcolato rapportando tale quota all’orario di lavoro rispettivamente previsto per ciascun lavoratore.

Conseguenze operative

La possibilità di autorizzare più familiari non consente una fruizione cumulativa o simultanea dei permessi. Gli aventi diritto devono organizzare l’assistenza in modo alternato e assicurare che, per ciascun mese e per la medesima persona con disabilità:

  • non siano fruiti più di tre giorni complessivi, anche mediante frazionamento orario;
  • non vi siano sovrapposizioni nella stessa giornata o nelle stesse ore;
  • la fruizione successiva al raggiungimento del limite sia evitata, poiché comporta il recupero dell’indebito;
  • in caso di fruizione contestuale, l’indebito sia ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti.

La circolare conferma quindi che l’eliminazione del referente unico ha ampliato il numero dei soggetti potenzialmente autorizzabili, ma non ha ampliato il numero complessivo dei giorni disponibili né eliminato l’obbligo di alternanza nell’assistenza.

Punti principali

Limite complessivo e alternanza

Per l’assistenza alla medesima persona con disabilità, più aventi diritto possono essere autorizzati alla fruizione dei permessi, ma i tre giorni mensili, anche frazionati in ore, costituiscono un limite complessivo e devono essere fruiti alternativamente.

Superamento dei tre giorni mensili

Il superamento del limite complessivo configura una violazione di legge. In base al principio della priorità temporale, il diritto si esaurisce con la fruizione dei primi tre giorni; i giorni o le ore fruiti successivamente da altri familiari sono indebiti e devono essere recuperati a carico del lavoratore che ne ha beneficiato oltre il limite.

Fruizione contestuale

La fruizione dei permessi da parte di più aventi diritto nella stessa giornata o nelle medesime ore costituisce violazione del principio di alternanza. Non essendovi una priorità temporale, l’indebito viene ripartito in parti uguali tra tutti i lavoratori che hanno fruito contestualmente del beneficio, in proporzione ai rispettivi orari di lavoro.

Pianificazione congiunta

I familiari autorizzati devono coordinare preventivamente la fruizione dei permessi per garantire l’effettiva assistenza alla persona con disabilità e rispettare sia il limite complessivo di tre giorni mensili sia il principio dell’alternanza.

Esempi applicativi

Nel caso di superamento del limite, se i lavoratori A e B fruiscono rispettivamente di due e due giornate, la quarta giornata è indebita per il lavoratore B, perché il limite era stato raggiunto con la terza giornata. Nel caso di fruizione contestuale, la giornata fruita contemporaneamente da A e B è indebita al 50% per ciascuno, con recupero rapportato all’orario di lavoro individuale.

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