Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 98 del 11-09-2026

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 16 settembre 2026, è pari al 2,65%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 16 settembre 2026, il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari al 2,65%. Di conseguenza, l’interesse di dilazione e differimento sale al 4,65%, mentre cambiano le sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva e le sanzioni ridotte applicabili nelle procedure concorsuali. I piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati.

Aggiornamento dal 16 settembre 2026 degli interessi contributivi e delle sanzioni civili a seguito dell’aumento del tasso BCE al 2,65%

Aggiornamento degli interessi e delle sanzioni contributive dal 16 settembre 2026

La circolare illustra gli effetti dell’aumento disposto dalla Banca Centrale Europea sul tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, già individuato come sostitutivo del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Con decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, il tasso è stato aumentato di 25 punti base e, dal 16 settembre 2026, è pari al 2,65%.

L’aggiornamento incide sugli interessi di dilazione e differimento, sulle sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché sulle sanzioni ridotte applicabili nell’ambito delle procedure concorsuali.

Riferimenti normativi e ambito dell’aggiornamento

La disciplina sanzionatoria è stata modificata, con decorrenza dal 1° settembre 2024, dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. La circolare richiama inoltre l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, che ha fissato in due punti la maggiorazione applicabile agli interessi di dilazione e differimento.

Per il calcolo del TUR si applica oggi il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 26 settembre 2005.

Interessi di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti relativi a contributi e sanzioni civili, previsto dall’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, è determinato aggiungendo due punti al tasso BCE. Pertanto, per le rateazioni presentate dal 16 settembre 2026, il tasso applicabile è pari al 4,65% annuo.

La variazione riguarda esclusivamente le nuove rateazioni:

  • i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non vengono modificati;
  • il nuovo tasso del 4,65% si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026.

Il medesimo tasso del 4,65% annuo deve essere applicato agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. In tale ipotesi, il nuovo tasso decorre dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui importo risulti dalle denunce o registrazioni obbligatorie, trova applicazione l’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.

La sanzione ordinaria è pari al tasso BCE maggiorato di 5,5 punti e, dal 16 settembre 2026, ammonta quindi all’8,15% annuo:

  • 2,65% quale tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali;
  • 5,5 punti percentuali quale maggiorazione prevista dalla legge.

La disciplina prevede una forma di ravvedimento operoso. Se il contribuente effettua spontaneamente il pagamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge e prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti. In questo caso la sanzione è calcolata al solo 2,65% annuo.

Sanzioni civili per evasione contributiva

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, effettuate con l’intenzione specifica di non versare i contributi mediante occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni, redditi o altri elementi rilevanti, si applica l’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.

La sanzione ordinaria è pari al 30% annuo, con il limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

È prevista una riduzione in caso di denuncia spontanea della situazione debitoria, effettuata prima di contestazioni o richieste degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine previsto per il pagamento. Le misure ridotte sono le seguenti:

  • 8,15% annuo, pari al tasso BCE maggiorato di 5,5 punti, se il versamento dei contributi o premi avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
  • 10,15% annuo, pari al tasso BCE maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione avviene entro 90 giorni dalla denuncia.

La disciplina richiamata prevede inoltre che, in caso di pagamento rateale, l’applicazione delle misure ridotte sia subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate successive, si applica nuovamente la misura ordinaria prevista per l’evasione.

Obblighi contributivi derivanti da situazioni di oggettiva incertezza

Per la fattispecie prevista dall’articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, il mancato o ritardato pagamento deve derivare da oggettive incertezze connesse a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

Quando il versamento viene effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, non si applicano le sanzioni ordinarie. Sono dovuti esclusivamente gli interessi legali previsti dall’articolo 1284 del codice civile.

Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1 dell’8 gennaio 2002 disciplina la riduzione delle sanzioni civili nelle procedure concorsuali. La riduzione è subordinata alla condizione preliminare dell’integrale pagamento dei contributi e delle spese.

A seguito dell’aggiornamento del tasso BCE, dal 16 settembre 2026 le sanzioni ridotte sono determinate come segue:

  • per l’omissione contributiva di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), si applica il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, pari al 2,65% annuo;
  • per l’evasione contributiva di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), si applica il medesimo tasso maggiorato di due punti, pari al 4,65% annuo.

La deliberazione stabilisce inoltre che la riduzione non possa essere inferiore al tasso degli interessi legali. Se il tasso BCE fosse inferiore al tasso legale, la riduzione massima sarebbe pari al tasso legale e quella minima al tasso legale maggiorato di due punti.

Nel caso considerato dalla circolare, il tasso BCE del 2,65% è superiore all’interesse legale vigente dal 1° gennaio 2026, pari all’1,60% annuo. Pertanto, dal 16 settembre 2026, la riduzione nelle procedure concorsuali opera direttamente sulla base del tasso BCE del 2,65% e del tasso BCE maggiorato di due punti per le ipotesi di evasione.

Punti principali

Nuovo tasso BCE

Dal 16 settembre 2026 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, già TUR, è fissato al 2,65%, a seguito della decisione BCE del 10 settembre 2026.

Interessi di dilazione e differimento

L’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è fissato al 4,65% annuo per le rateazioni presentate dal 16 settembre 2026. Il medesimo tasso si applica alle autorizzazioni al differimento, a partire dalla contribuzione relativa ad agosto 2026. I piani già emessi e notificati non vengono modificati.

Sanzioni per omissione contributiva

Per mancato o ritardato pagamento rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione è dell’8,15% annuo, pari al tasso BCE del 2,65% maggiorato di 5,5 punti. Se il pagamento avviene spontaneamente, in unica soluzione ed entro 120 giorni dalla scadenza, prima di contestazioni o richieste, si applica il solo 2,65% annuo.

Sanzioni per evasione contributiva

Per l’evasione contributiva la sanzione ordinaria è del 30% annuo, entro il limite del 60% dei contributi o premi omessi. In caso di denuncia spontanea entro dodici mesi, la sanzione scende all’8,15% annuo se il pagamento integrale avviene entro 30 giorni dalla denuncia, oppure al 10,15% annuo se avviene entro 90 giorni.

Interessi legali nei casi di oggettiva incertezza

Per la fattispecie prevista dall’articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, quando l’obbligo contributivo sia riconosciuto dopo contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e il pagamento avvenga entro il termine fissato, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

Procedure concorsuali

In caso di pagamento integrale di contributi e spese, le sanzioni ridotte sono calcolate al 2,65% annuo per l’omissione e al 4,65% annuo per l’evasione. La riduzione è subordinata al pagamento integrale e non può scendere sotto l’interesse legale; dal 16 settembre 2026 il tasso BCE del 2,65% è superiore all’interesse legale dell’1,60% vigente dal 1° gennaio 2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.