Circolare numero 99 del 11-09-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale rappresentativa dei medici convenzionati esterni denominata DIRSTAT FIALP UNSA per la riscossione delle quote associative sindacali da trattenere sui compensi spettanti ai predetti medici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 luglio 2026 tra l’INPS e DIRSTAT FIALP UNSA per la trattenuta e il riversamento delle quote sindacali dovute dai medici convenzionati esterni che svolgono attività libero-professionale in materia di invalidità civile e attività medico-legali previdenziali e assistenziali. Sono disciplinati deleghe, revoche, importi, flussi informativi, responsabilità, recesso, risoluzione, sospensione e contabilizzazione. All’organizzazione è stato assegnato il codice di trattenuta 5802; il conto contabile dedicato è GPA10403.
Convenzione INPS-DIRSTAT FIALP UNSA per la riscossione delle quote associative dei medici convenzionati esterni
Convenzione INPS-DIRSTAT FIALP UNSA per la riscossione delle quote sindacali
La circolare illustra le principali disposizioni della convenzione sottoscritta il 3 luglio 2026 tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale DIRSTAT FIALP UNSA. La convenzione disciplina la riscossione, mediante trattenuta sui compensi, delle quote associative dovute dai medici convenzionati esterni e resterà valida fino al termine di vigenza dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022.
Ambito di applicazione e modalità di riscossione
L’INPS svolge, per conto delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione delle quote associative dovute dai propri iscritti titolari di rapporti con l’Istituto per lo svolgimento di attività libero-professionali convenzionate in materia di invalidità civile e di attività medico-legali in ambito previdenziale e assistenziale.
La riscossione avviene ordinariamente con cadenza mensile, mediante trattenuta effettuata dall’INPS al momento del pagamento del compenso spettante al medico convenzionato esterno, previa delega formale dell’interessato. Per l’esecuzione delle trattenute, l’INPS attribuisce a ciascuna organizzazione un codice identificativo. A DIRSTAT FIALP UNSA è stato assegnato il codice 5802.
Delega alla riscossione
L’autorizzazione alla trattenuta deve risultare da una delega sottoscritta dal medico con firma digitale o autografa. La delega deve essere predisposta utilizzando il modulo adottato dall’organizzazione sindacale e deve indicare espressamente la misura del contributo associativo. Deve inoltre essere integrata con l’informativa e con le autorizzazioni richieste dalla disciplina sul trattamento dei dati personali, richiamata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in adeguamento al regolamento (UE) 2016/679.
La delega può essere trasmessa telematicamente tramite PEC dal medico o, per suo conto, dall’organizzazione sindacale alla Struttura territorialmente competente dell’INPS. In alternativa, il medico può consegnarla personalmente alla Struttura territoriale di riferimento, che verifica le generalità del sottoscrittore e la regolarità della documentazione e, se necessario, la inoltra alla Struttura competente.
Quando la firma è autografa, la delega deve essere scansionata in formato PDF non modificabile e accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante. La Struttura INPS che acquisisce la delega deve conservarne l’originale o la copia con il documento d’identità secondo le regole sulla conservazione sostitutiva e per il periodo previsto dal Massimario di Conservazione e Scarto dell’Istituto. La conservazione deve garantire identificazione del soggetto che ha creato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
La delega produce effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca da parte del medico.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra il medico e l’organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’organizzazione stessa. Il medico può comunque revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione del contributo sindacale.
La revoca produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione all’INPS. L’Istituto provvede a elaborare la richiesta nel più breve tempo possibile e a comunicarla all’organizzazione sindacale competente.
Misura del contributo associativo
L’importo del contributo deve essere indicato nella delega. È stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da riscuotere attraverso 12 trattenute mensili. L’organizzazione sindacale deve comunicare alla Direzione generale dell’INPS – Direzione centrale Risorse umane l’importo applicabile e ogni successiva variazione.
Rapporti finanziari e oneri del servizio
Le modalità di versamento delle quote e gli oneri del servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione. Per l’attività svolta, l’organizzazione sindacale deve corrispondere all’INPS:
- 1,80 euro per l’acquisizione di ciascuna delega;
- 1,50 euro per l’acquisizione di ciascuna revoca;
- 32,94 euro per l’acquisizione e la comunicazione delle variazioni dei dati dell’organizzazione sindacale.
Restano inoltre a carico dell’organizzazione tutte le spese e ogni altro onere connesso alla convenzione.
Fornitura e consultazione dei dati
L’INPS fornisce all’organizzazione sindacale, almeno trimestralmente, tutti i dati relativi alla gestione delle deleghe sindacali risultanti dagli archivi dell’Istituto.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, l’INPS trasmette telematicamente alla Segreteria nazionale dell’organizzazione i dati rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, comprendenti:
- la consistenza associativa;
- l’elenco dei medici ai quali è stata applicata la ritenuta sindacale;
- l’importo complessivo trattenuto e riversato all’organizzazione.
La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 della convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il medico e l’organizzazione sindacale e alle relative vicende. L’organizzazione esonera pertanto l’INPS da ogni responsabilità derivante da tale rapporto.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’organizzazione sindacale risulti definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, comprese quelle relative a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promossi da creditori dell’organizzazione o di sue strutture associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’organizzazione sindacale deve rimborsare all’INPS, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute quando l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o connesse ai rapporti tra gli iscritti e l’organizzazione. Le spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso unilaterale dell’INPS
L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi posti a carico dell’organizzazione sindacale. Il recesso è inoltre previsto quando emergano contestazioni riguardanti:
- l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
- il legittimo esercizio dei poteri statutari;
- la diretta titolarità delle deleghe;
- sopravvenute disposizioni normative, regolamentari o convenzionali che rendano necessario o opportuno un nuovo testo convenzionale;
- eventi straordinari e imprevedibili che rendano il servizio eccessivamente oneroso per l’INPS ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile e richiedano rilevanti interventi procedurali o gestionali.
Prima del recesso, l’INPS deve comunicare all’organizzazione la propria decisione motivata. L’organizzazione può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure comunica la decisione di non procedere.
Risoluzione di diritto e sospensione
L’INPS può risolvere unilateralmente di diritto la convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC, in presenza di una delle seguenti circostanze:
- perdita dei requisiti di legge necessari per stipulare la convenzione;
- perdita dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022, inclusa la rappresentanza statutaria dei medici esterni convenzionati e la titolarità diretta delle relative deleghe o iscrizioni;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalla convenzione o attestati con dichiarazione sostitutiva secondo il modello dell’Allegato B;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre pubbliche amministrazioni attribuibili all’organizzazione;
- misure inibitorie adottate dalle autorità giudiziarie o amministrative nei confronti dell’organizzazione, dei suoi rappresentanti legali o di altri titolari di cariche, tali da compromettere lo svolgimento del servizio;
- uso per finalità diverse o fuorvianti rispetto a quelle della convenzione;
- violazione della buona fede nell’esecuzione, in particolare mediante abuso dei diritti o delle facoltà convenzionali;
- adozione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti che ricoprono cariche sociali, per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dall’articolo 11 della convenzione;
- perdita, anche temporanea, della capacità generale di contrattare con la pubblica amministrazione o di altri requisiti di capacità previsti dalla normativa.
La cessazione del servizio di riscossione conseguente al recesso o alla risoluzione opera immediatamente, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali. L’INPS può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione se l’organizzazione è sottoposta a indagini giudiziarie per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni relative a recesso, risoluzione e sospensione devono essere effettuate tramite PEC.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione delle trattenute operate sui compensi dei medici esterni convenzionati e del successivo riversamento a DIRSTAT FIALP UNSA è istituito il conto di debito GPA10403. Il conto rileva sia le ritenute delle quote associative sia il debito verso l’organizzazione sindacale.
La Struttura territoriale INPS che gestisce l’elaborazione dei compensi movimenta il conto al momento della liquidazione, per procedere al riversamento delle somme. Il pagamento all’organizzazione avviene al netto degli oneri dovuti all’INPS per il servizio di riscossione, che devono essere imputati al conto GPA24228.
Sul conto GPA24228 devono essere registrate anche le somme versate dall’organizzazione su richiesta dell’INPS per la rifusione degli oneri, nonché gli importi dovuti nei casi in cui la trattenuta diretta non sia capiente. L’Allegato n. 2 contiene la variazione del piano dei conti.
Punti principali
Convenzione e ambito di applicazione
La convenzione è stata sottoscritta il 3 luglio 2026 sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dell’11 marzo 2026 e resta valida fino alla scadenza dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022. Riguarda la riscossione delle quote associative dei medici convenzionati esterni titolari di rapporti con l’INPS.
Modalità di riscossione e codice identificativo
L’INPS trattiene di norma mensilmente la quota sindacale dal compenso del medico, previo rilascio di delega. A DIRSTAT FIALP UNSA è stato assegnato il codice identificativo della trattenuta sindacale 5802.
Delega e revoca
La delega deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa, indicare espressamente l’importo del contributo ed essere corredata dall’informativa e dalle autorizzazioni privacy. La delega può essere trasmessa tramite PEC o consegnata alla Struttura INPS competente; l’originale o la copia deve essere conservata secondo la normativa vigente. Produce effetto dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione e si rinnova tacitamente ogni anno. La revoca è possibile in qualsiasi momento e produce effetto dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione all’INPS.
Misura del contributo
Il contributo è una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, trattenuta in 12 mensilità. L’organizzazione sindacale comunica all’INPS l’importo e le eventuali variazioni.
Oneri a carico dell’organizzazione sindacale
DIRSTAT FIALP UNSA deve corrispondere all’INPS 1,80 euro per ogni delega acquisita, 1,50 euro per ogni revoca acquisita e 32,94 euro per l’acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati dell’organizzazione, oltre agli ulteriori oneri previsti dalla convenzione.
Fornitura dei dati
L’INPS fornisce almeno trimestralmente i dati relativi alla gestione delle deleghe. Entro febbraio di ogni anno trasmette i dati rilevati al 31 dicembre precedente riguardanti consistenza associativa, medici soggetti a ritenuta e importi trattenuti e riversati, nel rispetto delle regole di sicurezza e privacy.
Responsabilità e clausola di salvaguardia
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo. L’organizzazione sindacale risponde delle controversie sulla validità delle deleghe, rimborsa le ritenute in caso di soccombenza definitiva e rifonde all’INPS le spese sostenute per controversie connesse al rapporto associativo. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità relative a pignoramenti presso terzi e pretese di terzi.
Recesso, risoluzione e sospensione
L’INPS può recedere per violazione degli obblighi, contestazioni sull’identità o legittimazione dell’organizzazione, sopravvenienze normative o eccessiva onerosità del servizio, previa comunicazione motivata e possibilità di osservazioni entro 30 giorni. Può inoltre risolvere unilateralmente la convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti di interesse, violazioni privacy, uso improprio, misure giudiziarie o perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La cessazione è immediata, compatibilmente con i tempi tecnici. È prevista anche la sospensione in caso di indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale.
Istruzioni contabili
È istituito il conto GPA10403 per rilevare il debito relativo alle ritenute operate sui compensi dei medici esterni e il loro riversamento a DIRSTAT FIALP UNSA. Le somme sono riversate al netto degli oneri di servizio, imputati al conto GPA24228; sul medesimo conto confluiscono anche i versamenti richiesti all’organizzazione in caso di incapienza della trattenuta diretta.
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