Circolare numero 104 del 29-09-2026
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alla liquidazione, in favore degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 sono privi di anzianità contributiva, delle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 e all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dall’articolo 4 della legge n. 92/2012 e dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Stabilisce come verificare in via prospettica i requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata, con particolare riguardo all’importo soglia: alla data di accesso all’esodo, l’assegno deve raggiungere l’importo dell’assegno sociale o i relativi multipli richiesti. Indica inoltre i periodi massimi di esodo e le disposizioni applicabili ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Requisiti e modalità di verifica per l’accesso all’esodo pensionistico nel sistema contributivo.
Accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione nel sistema contributivo
La circolare fornisce istruzioni per l’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dall’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (isopensione) e dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali). Le indicazioni riguardano anche gli assicurati privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il cui trattamento pensionistico è liquidato secondo il sistema contributivo.
Ambito e durata dell’esodo
Le prestazioni sono richieste dal datore di lavoro per lavoratori individuati da specifici accordi aziendali. Sono finanziate interamente dal datore di lavoro, compresa la contribuzione da versare, e presuppongono che il lavoratore maturi, a carico della Gestione previdenziale di ultima iscrizione, il diritto alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata entro il periodo massimo di esodo e senza soluzione di continuità dalla cessazione del rapporto.
I periodi massimi sono:
- 60 mesi dalla cessazione del rapporto per i Fondi di solidarietà bilaterali;
- 48 mesi per l’isopensione, elevati a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026.
Nel periodo massimo deve essere ricompreso anche l’intervallo tra il perfezionamento dei requisiti anagrafici, contributivi e di importo soglia e l’eventuale finestra mobile. La contribuzione correlata versata dal datore di lavoro è utile per perfezionare i requisiti minimi di anzianità contributiva.
Requisiti per la pensione di vecchiaia
Nel sistema contributivo, il diritto alla pensione di vecchiaia richiede 67 anni di età, almeno 20 anni di anzianità contributiva e un importo pensionistico non inferiore all’assegno sociale. Si prescinde dall’importo soglia al compimento dei 71 anni, a condizione che risultino almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Per valutare l’accesso all’esodo finalizzato alla pensione di vecchiaia, si confrontano l’importo della prestazione di accompagnamento e l’assegno sociale vigenti alla data di accesso all’esodo. La prestazione è calcolata sulla contribuzione maturata fino a tale data e sul coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore in quel momento; deve risultare pari o superiore all’assegno sociale vigente alla stessa data.
Requisiti per la pensione anticipata
La pensione anticipata contributiva può essere conseguita attraverso due modalità. La prima richiede un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne: per questa via non è previsto un requisito di importo soglia. La seconda consente l’accesso a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, se l’importo mensile della prima rata è almeno pari a 3 volte l’assegno sociale; il limite è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con due o più figli.
Per le prestazioni di esodo dirette alla pensione anticipata a 64 anni, la compatibilità con l’importo soglia è verificata utilizzando l’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo e la prestazione calcolata sulla contribuzione maturata fino a quel momento, applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore. L’assegno di esodo deve raggiungere il multiplo dell’assegno sociale richiesto in base alla casistica familiare.
Verifica prospettica dell’importo soglia e limite di importo
Poiché l’importo soglia pensionistico è collegato all’assegno sociale, che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall’ISTAT, la verifica viene effettuata in via prospettica prendendo a riferimento il valore dell’assegno sociale alla data di accesso all’esodo. La circolare ritiene che il raggiungimento della soglia in tale momento, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, sia indicativo del raggiungimento della soglia anche al momento dell’accesso alla pensione.
Per la pensione anticipata disciplinata dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si applica anche il limite introdotto dall’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge 30 dicembre 2023, n. 213: per le mensilità di anticipo rispetto al momento in cui maturerebbe il diritto secondo i requisiti del comma 6 dello stesso articolo 24, l’importo lordo mensile non può superare cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Tale limite si applica anche alla liquidazione delle prestazioni di accompagnamento; l’importo dell’assegno di esodo rimane cristallizzato per l’intero periodo.
Adeguamento temporale dei requisiti riportato nelle note
Le note della circolare indicano gli adeguamenti dei requisiti: per la pensione di vecchiaia, 67 anni e 1 mese nel 2027 e 67 anni e 3 mesi nel 2028; per l’esclusione dell’importo soglia a 71 anni, rispettivamente 71 anni e 1 mese e 71 anni e 3 mesi. Dal 2029 i valori indicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Per la pensione anticipata basata sulla contribuzione, le note riportano 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027, e 43 anni e 1 mese e 42 anni e 1 mese nel 2028; dal 2029 sono indicati questi ultimi valori, da adeguare alla speranza di vita. Per la modalità a 64 anni, le note riportano 64 anni e 1 mese e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva nel 2027, e 64 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi nel 2028; dal 2029 riportano 67 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi, anch’essi soggetti agli adeguamenti indicati. Dal 1° gennaio 2030 il multiplo ordinario di 3 volte l’assegno sociale è elevato a 3,2.
Adempimenti dei Fondi di solidarietà bilaterali
In considerazione della natura e dei compiti dei Fondi, i rispettivi Comitati amministratori devono deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento per il conseguimento dei trattamenti pensionistici in coerenza con le istruzioni impartite dalla circolare.
Punti principali
Ambito e durata delle prestazioni
Le prestazioni di accompagnamento sono finanziate interamente dal datore di lavoro e richieste da quest’ultimo per lavoratori individuati da accordi aziendali. Il diritto alla prima decorrenza utile della pensione, a carico della Gestione previdenziale di ultima iscrizione, deve maturare senza soluzione di continuità entro il periodo massimo di esodo: 60 mesi per i Fondi di solidarietà bilaterali; 48 mesi per l’isopensione, elevati a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026. Il periodo comprende anche l’eventuale finestra mobile.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Sono richiesti 67 anni di età, 20 anni di contribuzione e una pensione almeno pari all’assegno sociale. Il requisito di importo è escluso al compimento dei 71 anni, purché vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Per la verifica dell’esodo si confrontano l’importo della prestazione calcolato sulla contribuzione maturata fino all’accesso e sul coefficiente di trasformazione relativo all’età a quella data, e l’assegno sociale allora vigente: la prestazione deve essere almeno pari a quest’ultimo.
Pensione anticipata
La pensione anticipata si consegue con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza requisito di importo soglia; in alternativa, a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e una prima rata almeno pari a 3 volte l’assegno sociale, ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con almeno due figli. Per l’accesso all’esodo diretto alla seconda modalità, l’importo della prestazione va verificato alla data di esodo e deve raggiungere il multiplo previsto dell’assegno sociale vigente. Dal 1° gennaio 2030 il multiplo ordinario di 3 è elevato a 3,2.
Regole di calcolo e limiti dell’assegno
La verifica prospettica dell’importo soglia assume come riferimento l’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo, in quanto la circolare considera il raggiungimento della soglia in quel momento indicativo del suo raggiungimento alla decorrenza pensionistica. L’importo dell’assegno di esodo resta cristallizzato per tutta la durata dell’esodo. Si applica anche alle prestazioni di accompagnamento il limite previsto dall’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213/2023: per le mensilità di anticipo, la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011 non può superare il valore lordo mensile di cinque volte il trattamento minimo.
Adeguamenti dei requisiti dal 2027
Le note alla circolare specificano gli adeguamenti riportati per gli anni successivi: nel 2027 i requisiti ordinari di età e contribuzione aumentano, secondo le singole casistiche, di un mese; nel 2028 aumentano di tre mesi. Dal 2029 i valori indicati sono soggetti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010. Per la pensione anticipata a 64 anni e per la contribuzione effettiva richiesta, le note indicano rispettivamente 64 anni e 1 mese e 20 anni e 1 mese nel 2027, e 64 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi nel 2028; dal 2029 riportano 67 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi, da adeguare alla speranza di vita.
Fondi di solidarietà bilaterali
I Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali devono deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento coerentemente con le indicazioni della circolare.
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