Cassazione Penale, Sentenza n. 1614/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 624 c.p.p. e dell'art. 157 c.p., sostenendo che, dopo l'annullamento parziale della Cassazione e la prescrizione intervenuta nelle more per i reati residui in continuazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione per prescrizione. Con un secondo motivo censurava il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non si era adeguatamente pronunciata sulla richiesta di declaratoria di estinzione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio della formazione progressiva del giudicato in caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p.: ove la Cassazione abbia annullato parzialmente e rimesso solo la determinazione della pena, si è già formato giudicato sulle parti non annullate (accertamento del reato e responsabilità) e tale giudicato impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute (quali la prescrizione) a quelle parti. Ha altresì osservato che l'art. 129 c.p.p., pur riconoscendo l'efficacia delle cause estintive in ogni stato del procedimento, non può oltrepassare la "barriera del giudicato". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. proc. pen.
Interpretato in senso da legittimare la formazione progressiva del giudicato: l'annullamento parziale determina che le parti non annullate (accertamento del reato e responsabilità) acquistano efficacia di giudicato, impedendo l'applicazione di cause estintive sopravvenute a quelle parti.
art. 157 cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente ma non oggetto di un'interpretazione specifica ricavabile dalla sentenza; non è evidenziata nel testo una motivazione di merito su questa norma.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'art. 129 riconosce l'efficacia delle cause estintive in ogni stato e grado del procedimento, ma ne afferma il limite: tale efficacia non può oltrepassare il giudicato formatosi sulle parti non annullate.
legge n. 638 del 1983, art. 2, comma 1-bis
Richiamata nella fase fattuale per delimitare le condotte annullate o ritenute non punibili per carenza di fattispecie; la Corte ha considerato l'annullamento della Cassazione limitato ad alcune condotte temporali in relazione a questa norma.
Massime di principio
- In caso di annullamento parziale da parte della Cassazione, quando il rimedio riguarda solo la determinazione della pena, si forma un giudicato progressivo sulle parti non annullate (accertamento del reato e responsabilità) che impedisce di dichiarare estinti quei reati per prescrizione sopravvenuta.
- L'art. 129 c.p.p. che prevede l'efficacia delle cause estintive in ogni stato del procedimento non può essere invocato per superare una decisione divenuta definitiva (giudicato) sulle parti non annullate.
- Per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione dopo che la Cassazione ha emesso annullamento parziale, è necessario che la questione relativa all'esistenza del reato o alla responsabilità non sia invece divenuta definitiva; occorre quindi mirare ad ottenere l'annullamento della parte sostanziale della decisione o far sì che il giudice di rinvio si pronunci anche su tali questioni.
- Il difensore che invochi la prescrizione dopo un annullamento parziale deve tempestivamente sollevare la questione e, se possibile, chiedere alla Cassazione che il rinvio comprenda espressamente la valutazione della sopravvenuta estinzione, altrimenti il rischio è che il giudicato ostacoli tale declaratoria.
- La strategia processuale cambia se la Cassazione rimette solo la pena: in tal caso la difesa deve concentrarsi su fatti e profili che possano incidere sulla determinazione della pena o sul riconoscimento di attenuanti, piuttosto che confidare nella declaratoria di estinzione per prescrizione.
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