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Sentenza

Sentenza n. 1498/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO adottato dal questore per la partecipazione a episodi pericolosi verificatisi durante una partita di calcio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 16, 17 e 21 Cost., sostenendo che la propria condotta rientrasse nella libertà di circolazione, riunione e manifestazione del pensiero e che fosse consistita nella mera partecipazione pacifica alla contestazione dei vertici societari e della squadra. In secondo luogo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha contestato che dalle immagini di videosorveglianza non fosse possibile individuare con certezza il luogo e il momento dell’accensione e del lancio dei razzi, né ricostruire un nesso causale tra la sua condotta e gli episodi pericolosi. Ha inoltre affermato di essere giunto sul posto soltanto quattro minuti dopo il lancio del razzo e di essersi limitato a stazionare pacificamente per alcuni minuti, senza contribuire al lancio dei razzi né ostacolare l’identificazione degli autori. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che il ricorrente fosse stato individuato senza dubbio mediante videosorveglianza e conoscenza diretta degli agenti e che la sua partecipazione attiva, anche morale, all’accensione dei fumogeni e all’utilizzo di materiale esplodente integrasse i presupposti dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 401/1989.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Ha riconosciuto che il DASPO è una misura di prevenzione, adottabile anche in assenza di una lesione effettiva dell’ordine pubblico, quando sussistano condotte violente o concretamente pericolose, nonché condotte evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. Tuttavia, nel caso concreto, dagli atti risultava che i fumogeni e i razzi erano stati accesi e lanciati alle ore 20:35, prima dell’individuazione del ricorrente, il quale non era entrato nello stadio ed era stato ripreso mentre stazionava nel luogo degli episodi senza prendere parte attiva ad alcuna azione. La mera presenza sul posto e la partecipazione alle proteste contro la società e la squadra non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un apporto causale o una compartecipazione criminosa alle condotte pericolose altrui. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato da difetto di istruttoria circa la sussistenza di una condotta pericolosa e antisportiva e, conseguentemente, da difetto di motivazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità degli accertamenti fattuali e dei profili interpretativi.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [...] nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose [...] o che [...] abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico

    Il DASPO è una misura di prevenzione, adottabile anche senza una lesione effettiva dell’ordine pubblico, ma richiede elementi concreti idonei a dimostrare una condotta violenta, pericolosa o evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. La mera presenza sul luogo degli eventi e la partecipazione a una protesta non sono sufficienti in assenza di un apporto causale concreto.

  • art. 16 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di circolazione; il TAR ha definito la controversia sulla carenza dei presupposti fattuali del DASPO, senza fondare l’annullamento su una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 17 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di riunione; il TAR ha definito la controversia sulla carenza dei presupposti fattuali del DASPO, senza fondare l’annullamento su una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 21 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero; il TAR ha definito la controversia sulla carenza dei presupposti fattuali del DASPO, senza fondare l’annullamento su una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale presupposto per la tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO, quale misura di prevenzione, può essere adottato anche in assenza di una lesione effettiva dell’ordine pubblico, ma soltanto quando gli elementi di fatto dimostrino una condotta violenta, minacciosa o intimidatoria, oppure evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a tali episodi.
  • La mera presenza di un soggetto sul luogo in cui altri hanno posto in essere condotte violente o pericolose non integra, di per sé, una partecipazione attiva rilevante ai fini dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989.
  • Per applicare il DASPO occorre un accertamento istruttorio concreto dell’apporto causale o comunque della condotta attiva del destinatario rispetto agli episodi pericolosi; la sola partecipazione a proteste o contestazioni non violente non è sufficiente.
  • Il provvedimento di DASPO è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando non dimostri, sulla base delle risultanze video e degli altri elementi acquisiti, il collegamento effettivo tra la condotta del destinatario e gli episodi di violenza o pericolo che giustificano la misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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