Ordinanza n. 3018/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di sospensione del procedimento e preavviso di rigetto per irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto con cui l'amministrazione ha sospeso il procedimento avviato su sua istanza e gli ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, prospettando l'irricevibilità dell'istanza. Il giudice ha qualificato l'atto impugnato come comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e come atto endoprocedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'atto impugnato, consistendo nella sospensione del procedimento e nella comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, sia un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile, potendo essere contestato soltanto insieme al provvedimento finale. Il ricorso è stato quindi ritenuto palesemente privo di sufficiente fondatezza allo stato degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi equitativi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata qualificata come atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non impugnabile separatamente dal provvedimento finale.
Massime di principio
- La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale privo, di regola, di autonoma capacità lesiva e non è autonomamente impugnabile; le relative censure devono essere dedotte contro il provvedimento finale.
- Quando il ricorso cautelare è diretto esclusivamente contro un preavviso di rigetto o altro atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, difetta il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'efficacia dell'atto.
Come è indicizzato
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