Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3018/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di sospensione del procedimento e preavviso di rigetto per irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto con cui l'amministrazione ha sospeso il procedimento avviato su sua istanza e gli ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, prospettando l'irricevibilità dell'istanza. Il giudice ha qualificato l'atto impugnato come comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e come atto endoprocedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'atto impugnato, consistendo nella sospensione del procedimento e nella comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, sia un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile, potendo essere contestato soltanto insieme al provvedimento finale. Il ricorso è stato quindi ritenuto palesemente privo di sufficiente fondatezza allo stato degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi equitativi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata qualificata come atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non impugnabile separatamente dal provvedimento finale.

Massime di principio

  • La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale privo, di regola, di autonoma capacità lesiva e non è autonomamente impugnabile; le relative censure devono essere dedotte contro il provvedimento finale.
  • Quando il ricorso cautelare è diretto esclusivamente contro un preavviso di rigetto o altro atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, difetta il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'efficacia dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.