Sentenza n. 2967/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015. Ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia amministrativa, poiché, a fronte di un'istanza ritualmente presentata, l'amministrazione non ha concluso il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione. Ha ritenuto che il d.lgs. 142/2015 ponga specifici obblighi in capo all'amministrazione competente in materia di misure di accoglienza e che, in applicazione del generale dovere di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990, l'amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi espressamente sull'istanza. L'inerzia è stata ritenuta contraria al principio di legalità dell'azione amministrativa e al buon andamento di cui all'art. 97 Cost. L'amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, prevedendo che provveda, anche tramite funzionario formalmente delegato, entro ulteriori trenta giorni dalla relativa istanza di parte. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stata riservata a separato decreto la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, ove spettanti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente al giudice di dichiarare l'illegittimità dell'inerzia e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, un meccanismo commissariale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti in camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale base del decreto cautelare adottato inaudita altera parte, con cui era stato ordinato all'amministrazione di provvedere provvisoriamente entro dieci giorni.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Impone all'amministrazione il dovere generale di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 97 Cost.
Il buon andamento dell'amministrazione concorre a fondare l'illegittimità dell'inerzia amministrativa.
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina la posizione del richiedente protezione internazionale e pone a carico dell'amministrazione specifici obblighi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.
Massime di principio
- Quando un richiedente protezione internazionale presenta un'istanza di ammissione alle misure di accoglienza, l'amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge; il silenzio protratto oltre tale termine è illegittimo.
- In presenza di silenzio inadempimento su un'istanza di accesso alle misure di accoglienza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La definizione con sentenza in forma semplificata è possibile quando, all'esito della camera di consiglio cautelare e previo avviso alle parti, la controversia risulta pronta per la decisione.
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