Cassazione Civile, Ordinanza n. 19784/2026 del 14/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione ritenute d'acconto su somme corrisposte nel 2012 ad alcuni soci e qualificate dalla società come restituzione di finanziamenti soci, ma ritenute invece dall'Amministrazione distribuzione di utili extra-contabili soggetti a ritenuta. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione, rigettando il ricorso originario. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su una diversa prospettazione impositiva rispetto a quella contenuta nell'avviso; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo la sussistenza di un giudicato esterno per le annualità 2010 e 2011; 3) violazione dell'art. 2727 c.c. e degli artt. 27 e 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per asserito ricorso a una doppia presunzione e per pretesa incongruenza dell'applicazione della ritenuta; 4) violazione dell'art. 2709 c.c., assumendo che non potesse parlarsi di utili extra-contabili in assenza di formale distribuzione di bilancio e senza decremento della riserva contabile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il presupposto dell'accertamento era la distribuzione di utili extra-contabili nel 2012 a favore di alcuni soci, indipendentemente dall'anno in cui tali utili sarebbero stati realizzati; il richiamo ai finanziamenti degli anni 2001, 2004 e 2005 riguardava soltanto un diverso socio, per il quale le somme erano state escluse dall'accertamento in quanto effettiva restituzione di prestiti infruttiferi. Ha respinto il secondo motivo osservando che il preteso giudicato riguardava annualità diverse e presupposti differenti, sicché non era configurabile giudicato esterno. Ha respinto il terzo motivo ribadendo che non esiste un divieto generale di doppie presunzioni, essendo consentito fondare una presunzione su un fatto già provato per presunzione, purché il risultato sia grave, preciso e concordante; inoltre l'art. 27 d.P.R. n. 600/1973 era pertinente perché disciplina proprio la ritenuta sugli utili corrisposti ai soci. Ha respinto il quarto motivo ritenendo inconferente l'art. 2709 c.c., che attiene all'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e non alla fattispecie della distribuzione di utili extra-contabili. Nessuna statuizione sulle spese per la sola costituzione dell'Agenzia al fine di partecipare all'udienza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della società di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è infondata perché la CTR si è mantenuta entro il presupposto dell'avviso, che riguardava la distribuzione di utili extra-contabili nel 2012.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non opera quando riguarda annualità d'imposta diverse e presupposti fattuali differenti.
art. 2727 c.c.
È ammissibile una sequenza presuntiva: un fatto noto accertato per presunzione può costituire base di un'ulteriore presunzione, purché il ragionamento inferenziale sia grave, preciso e concordante.
artt. 27 e 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le norme sono state richiamate come pertinenti alla ritenuta sugli utili corrisposti ai soci e all'accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati.
art. 2709 c.c.
La norma sulle scritture contabili non è pertinente alla contestazione della distribuzione di utili extra-contabili, che opera al di fuori delle risultanze contabili.
art. 370, comma 1, c.p.c.
La costituzione dell'Agenzia è stata solo per partecipare all'udienza di discussione, senza attività difensiva.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, l'eventuale errore della CTR sulla ricostruzione fattuale non integra ultrapetizione se la decisione resta ancorata al medesimo presupposto impositivo contestato nell'avviso.
- Il giudicato esterno in materia tributaria è invocabile solo se concerne il medesimo rapporto giuridico e non annualità d'imposta diverse fondate su presupposti di fatto differenti.
- Non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto accertato per presunzione può essere a sua volta posto a base di un'ulteriore inferenza, purché il complesso probatorio sia gravemente preciso e concordante.
- La disciplina della ritenuta sugli utili corrisposti ai soci può operare anche in presenza di utili extra-contabili, senza che sia necessaria una formale delibera di distribuzione di bilancio se la ricostruzione fattuale consente di qualificare le somme come utili distribuiti.
- Le scritture contabili non esauriscono la prova della distribuzione di utili quando l'Ufficio contesti componenti reddituali extracontabili, essendo la fattispecie per definizione esterna alle risultanze contabili.
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