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Sentenza

Sentenza n. 6961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dell’attività quale titolare delle concessioni dei posteggi n. 112 e 116 del mercato "Primavera" fino alla regolarizzazione della posizione debitoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore mercatale)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sospensione dell’attività disposta da Roma Capitale per morosità nei confronti dell’associazione incaricata della gestione dei servizi mercatali. Il provvedimento richiamava l’art. 5 della convenzione di gestione, che subordinava l’applicazione della sanzione alla previa diffida del presidente dell’associazione, con invito a regolarizzare il debito entro trenta giorni o a concordare un piano di rientro. In appello sono stati dedotti il difetto di motivazione della sentenza, l’omessa valutazione del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla diffida del 5 maggio 2023, l’inesistenza o formazione postuma del documento, la mancanza di data certa e di una relata di notificazione, nonché l’inidoneità dell’attestazione dell’associazione, portatrice di un interesse nella vicenda. È stata inoltre contestata la mancata indicazione dell’esatto ammontare della morosità e l’omessa predisposizione di un piano di rientro. Roma Capitale ha eccepito che le deduzioni sull’inesistenza, formazione postuma o falsità della diffida integrassero una contestazione di falsità documentale, da far valere mediante querela di falso ai sensi dell’art. 77, comma 1, c.p.a., e ha sostenuto la correttezza dell’accertamento compiuto dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibili, e comunque inidonee a superare l’accertamento del TAR, le deduzioni relative alla pretesa falsità, inesistenza o formazione postuma della diffida, poiché l’appellante non aveva dimostrato di avere proposto querela di falso né aveva chiesto la fissazione del termine per proporla davanti al giudice ordinario. Ha inoltre precisato che la verificazione prevista dall’art. 63 c.p.a. è un mezzo istruttorio tecnico e non sostituisce il giudizio di falso. L’appello è stato tuttavia accolto per un diverso e decisivo motivo: per procedere all’estromissione o sospensione per morosità deve essere conoscibile l’importo dei contributi non pagati, mentre negli atti impugnati mancava l’indicazione della somma dovuta. Tale omissione integra un difetto di istruttoria. La sentenza del TAR è stata riformata, gli atti impugnati sono stati annullati e Roma Capitale è stata chiamata a rideterminarsi previa idonea istruttoria. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. L’amministrazione è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5 della convenzione per la gestione del mercato

    Il Presidente, prima di richiedere l’applicazione del provvedimento disciplinare, dovrà dimostrare di aver formalmente notificato, al soggetto moroso, l’atto di diffida con il quale si invita a provvedere entro 30 giorni al risanamento del debito, ovvero ad individuare un piano di rientro soddisfacente per le parti. Solo successivamente, in caso di esito negativo, il Presidente potrà richiedere, previa deliberazione dell’Organo sociale e dell’atto di diffida, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

    La sospensione o estromissione per morosità presuppone il rispetto della previa diffida e, comunque, un’istruttoria idonea a rendere conoscibile l’importo dei contributi dovuti e non pagati.

  • art. 77, comma 1, c.p.a.

    La parte che deduce la falsità di un documento deve provare di avere già proposto querela di falso oppure chiedere la fissazione di un termine per proporla davanti al Tribunale ordinario competente; in mancanza, le relative deduzioni non possono fondare la riforma della decisione.

  • art. 63 c.p.a.

    La verificazione è un mezzo istruttorio tecnico rimesso al giudice amministrativo e non sostituisce il giudizio di falso riservato al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che sospenda o estrometta un operatore da un’attività per morosità è illegittimo per difetto di istruttoria se non indica, o comunque non rende determinabile, l’importo dei contributi o delle somme effettivamente dovuti e non pagati.
  • Quando la disciplina convenzionale o regolamentare subordina l’applicazione di una sanzione per morosità a una previa diffida, l’amministrazione può procedere alla sanzione solo dopo il rispetto di tale passaggio procedimentale e l’accertamento dell’esito negativo del termine assegnato.
  • La contestazione dell’inesistenza, della formazione postuma o della falsità materiale di un documento prodotto in giudizio integra una deduzione di falsità documentale, che deve essere fatta valere mediante querela di falso o richiesta del termine per proporla davanti al giudice ordinario; il semplice disconoscimento non consente al giudice amministrativo di sostituire il giudizio di falso con una verificazione.
  • La verificazione prevista dal codice del processo amministrativo ha natura di mezzo istruttorio tecnico e non è alternativa al giudizio di falso, riservato alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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