Sentenza del 31/07/2018 n. 20238 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione separata una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. I ricorrenti contestavano: la tardività della notifica dell'accertamento; il criterio utilizzato per determinare la plusvalenza; l'utilizzo, come prezzo di vendita, del valore attribuito al terreno ai fini dell'imposta di registro anziché del corrispettivo effettivamente incassato; e i criteri di rivalutazione del valore iniziale del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché non adeguatamente documentati e non autosufficienti. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo illegittimo presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo sulla sola base del valore del terreno dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro. In applicazione retroattiva dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, la plusvalenza deve essere determinata considerando l'effettivo corrispettivo della vendita, salva la possibilità per l'Amministrazione di fornire ulteriori elementi probatori. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per verificare l'eventuale esistenza di una plusvalenza tassabile sulla base del prezzo effettivamente percepito e per decidere sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Prevede i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. La Corte non ha esaminato nel merito la relativa contestazione, dichiarandola inammissibile per difetto di autosufficienza.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
Prevede una proroga dei termini di accertamento collegata alla disciplina del condono fiscale. La sua applicabilità alla fattispecie non è stata valutata nel merito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. a), vigente ratione temporis
Qualifica come redditi diversi le plusvalenze derivanti, tra l'altro, dalla cessione di terreni edificabili o lottizzati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82
Disciplina i criteri di determinazione delle plusvalenze imponibili. La questione relativa al corretto valore iniziale del terreno è rimasta assorbita dal riconoscimento dell'erroneità del criterio utilizzato per il valore finale.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi (...) si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende (...) l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
In quanto norma di interpretazione autentica, si applica retroattivamente e impedisce di presumere automaticamente il prezzo effettivo di vendita sulla sola base del valore utilizzato per l'imposta di registro.
Legge n. 212 del 2000, art. 1, comma 2
Richiamata per qualificare l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015 come norma di interpretazione autentica, quindi applicabile anche a periodi e controversie anteriori.
Massime di principio
- Nella determinazione di una plusvalenza immobiliare ai fini delle imposte sui redditi, il corrispettivo imponibile deve riferirsi al prezzo effettivamente pattuito e percepito, non automaticamente al valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro.
- Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro può costituire eventualmente un elemento indiziario, ma da solo non consente di presumere l'esistenza di un maggior prezzo di vendita.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi concreti per dimostrare che il corrispettivo effettivo sia superiore a quello dichiarato; il contribuente può contestare l'accertamento mediante la documentazione relativa al prezzo realmente convenuto e incassato.
- Le norme interpretative tributarie espressamente qualificate come tali possono applicarsi retroattivamente anche a cessioni e controversie anteriori alla loro entrata in vigore.
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono essere autosufficienti: occorre riportare gli atti e i passaggi rilevanti sui quali si fondano, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
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