Regolamento (UE) 2025/1292
Regolamento (UE) 2025/1292 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per adeguarlo alle esigenze di approvvigionamento del mercato interno. Introduce nuovi contingenti a dazio zero, amplia uno dei contingenti esistenti e chiude alcuni contingenti non più ritenuti necessari. Inoltre sopprime l’eccezione che aveva escluso taluni prodotti originari di Russia e Bielorussia dall’applicazione dei dazi, ripristinando per essi la tariffa doganale comune dal 1o luglio 2025.
Modifica del regolamento (UE) 2021/2283 sui contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con apertura di nuovi contingenti, ampliamento di uno esistente, chiusura di altri e ripristino dei dazi per specifiche importazioni da Russia e Bielorussia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti inclusi nei contingenti tariffari autonomi elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente regolamento, nonché alle importazioni di taluni prodotti originari della Russia e della Bielorussia per i contingenti specificamente indicati all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento modificato. Rilevano gli operatori economici che importano prodotti agricoli e industriali classificati nei codici NC/TARIC elencati, con particolare attenzione ai casi di uso finale soggetti a controllo doganale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le modifiche si applicano dal 1o luglio 2025, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2021/2283, che disciplina l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti la cui produzione interna è insufficiente. La finalità è assicurare un approvvigionamento adeguato del mercato unionale, prevenire perturbazioni commerciali e aggiornare l’elenco dei contingenti in base alle esigenze attuali degli operatori economici e della politica commerciale dell’Unione.
Finalità e contesto
Nei considerando si afferma che i contingenti consentono l’importazione nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla di prodotti agricoli e industriali non disponibili in quantità sufficienti all’interno dell’Unione. Il legislatore interviene inoltre per rafforzare la coerenza con le misure restrittive adottate nei confronti di Russia e Bielorussia, alla luce della guerra di aggressione contro l’Ucraina e del coinvolgimento della Bielorussia nelle azioni che compromettono la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.
Nuovi contingenti tariffari e aggiornamento dell’allegato
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 con un nuovo elenco dei contingenti. Tra le principali novità figurano l’apertura di nuovi contingenti con numeri d’ordine 09.2010, 09.2017, 09.2024, 09.2025, 09.2027, 09.2029 e 09.2031, tutti a dazio zero e con applicazione dal 1o luglio 2025. Il nuovo allegato conferma per numerosi prodotti un contingente annuale (periodo 1.1.-31.12.) e, per alcuni casi, un periodo limitato dal 1.7.-31.12.
Tra i nuovi/aggiornati contingenti rilevano, a titolo esemplificativo:
- il codice 09.2010 per cicloes-3-ene-1-carbaldeide con purezza pari o superiore al 98 %;
- il codice 09.2017 per acido L-(+)-lattico con purezza pari o superiore al 99 %, destinato a specifiche produzioni industriali e farmaceutiche;
- il codice 09.2024 per 2-metiltetraidrofurano con purezza pari o superiore al 99 %;
- il codice 09.2025 per ametoctradina con purezza pari o superiore al 98 %;
- il codice 09.2027 per un catalizzatore a base di composti organo-metallici di boro, titanio e alluminio su supporto di silice;
- il codice 09.2029 per una forma di testata per motore a 4 cilindri;
- il codice 09.2031 per segmenti di anelli di turbina, pale di guida e pale del rotore per turbine a gas stazionarie.
Modifica del contingente 09.2585
Il regolamento adegua il contingente 09.2585, relativo a un copolimero di poli(etilene tereftalato) e cicloesandimetanolo. L’allegato include ora anche i codici TARIC ex 3907 61 00 20 e ex 3907 69 00 20, con decorrenza dal 1o luglio 2025. Per tale contingente il dazio contingentale è indicato al 2 %.
Soppressione di contingenti non più necessari
Per ragioni di coerenza con l’interesse dell’Unione, i contingenti con numeri d’ordine 09.2563, 09.2808 e 09.2925 sono chiusi dal 1o luglio 2025. Il regolamento non dettaglia ulteriormente le motivazioni operative di ciascuna chiusura, ma richiama espressamente il venir meno dell’interesse unionale al loro mantenimento.
Prodotti originari di Russia e Bielorussia
La modifica più rilevante sotto il profilo delle misure restrittive consiste nella nuova formulazione dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2283. La sospensione daziaria non si applica più ai prodotti originari di Bielorussia e Russia, inclusi i contingenti 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835. Di conseguenza, dal 1o luglio 2025 le importazioni di tali prodotti sono assoggettate ai dazi della tariffa doganale comune, con l’effetto di sopprimere il trattamento preferenziale precedentemente previsto nell’ambito dei contingenti tariffari autonomi.
Regime doganale e uso finale
Il nuovo allegato ribadisce che la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Inoltre, per alcuni prodotti la sospensione non opera se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione, come precisato nelle note (1) e (2) dell’allegato. Si tratta di un elemento importante per la gestione operativa delle importazioni e per la corretta qualificazione dell’uso ammesso.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche sostanziali si applicano dal 1o luglio 2025. Il legislatore giustifica l’entrata in vigore urgente con la necessità di evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
Disposizioni principali
Apertura di nuovi contingenti tariffari a dazio zero
Sono aperti nuovi contingenti tariffari autonomi con numeri d’ordine 09.2010, 09.2017, 09.2024, 09.2025, 09.2027, 09.2029 e 09.2031, per quantitativi ritenuti adeguati e con applicazione dal 1o luglio 2025. I nuovi contingenti riguardano prodotti agricoli e industriali per i quali la produzione unionale è insufficiente o inesistente in quantità sufficienti.
Estensione del contingente 09.2585
L’ambito di applicazione del contingente recante il numero d’ordine 09.2585 è ampliato mediante l’aggiunta dei codici TARIC 3907 61 00 20 e 3907 69 00 20 a decorrere dal 1o luglio 2025. Il contingente mantiene un dazio contingentale del 2 % ed è soggetto alla nuova struttura dell’allegato sostitutivo.
Chiusura di contingenti non più nell’interesse dell’Unione
I contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2563, 09.2808 e 09.2925 sono soppressi a decorrere dal 1o luglio 2025, in quanto non più considerati necessari per l’interesse dell’Unione.
Ripristino dei dazi per prodotti originari di Russia e Bielorussia
L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito: la sospensione dei dazi non si applica ai prodotti originari della Bielorussia e della Russia, compresi quelli rientranti nei contingenti 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835. Dal 1o luglio 2025 le importazioni di tali prodotti sono quindi soggette ai dazi della tariffa doganale comune.
Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento 2021/2283
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito integralmente con il nuovo allegato del presente regolamento, che elenca in modo aggiornato i contingenti, i codici NC/TARIC, le designazioni delle merci, i periodi contingentali, i volumi contingentali e i dazi contingentali. Molti contingenti restano a dazio 0 % per l’intero periodo 1.1.-31.12., mentre alcuni hanno decorrenza dal 1.7.-31.12.
Regime di controllo doganale dell’uso finale
La sospensione dei dazi per i contingenti è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per alcuni prodotti la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione, come precisato nelle note dell’allegato.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2025. La scelta dell’entrata in vigore urgente è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni nel regime contingentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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