Regolamento (UE) 2025/1277
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1277 della Commissione, del 24 giugno 2025, recante trecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica deriva da una nuova designazione disposta dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 giugno 2025. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 aggiungendo una nuova persona fisica all’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica in modo diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, incidendo sull’elenco delle persone fisiche, gruppi ed entità assoggettati alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica riguarda l’inserimento di una specifica persona fisica nell’allegato I, con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica del regolamento (CE) n. 881/2002: nuova iscrizione nell’elenco sanzionatorio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1277 della Commissione costituisce una modifica puntuale e meramente attuativa del regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è dare immediata esecuzione a una nuova designazione decisa in sede ONU, aggiornando l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1, come base per l’aggiornamento dell’allegato I. Nei considerando si precisa che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento e che il 16 giugno 2025 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), ha aggiunto una nuova voce all’elenco internazionale. Da ciò discende l’esigenza di recepire tempestivamente tale designazione nell’ordinamento dell’Unione.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento, nell’elenco delle persone fisiche, di Abubakar Swalleh, con i seguenti dati identificativi principali:
- alias: Abubaker Swaleh; Tom Kiyurige;
- sesso: maschile;
- data di nascita: 13.1.1992;
- luogo di nascita: Mengo (Uganda);
- cittadinanza: ugandese;
- passaporto: A00195974 (passaporto ugandese);
- numero di identificazione nazionale: CM920231090NZA (Uganda);
- indirizzo: Luzira Prison, Luzira, Kampala (Uganda);
- telefono: +963936016952.
Ragioni della designazione
L’allegato indica che il soggetto è destinatario della misura in quanto:
- presta supporto finanziario, materiale o tecnologico, ovvero servizi finanziari o di altro tipo, all’ISIL (indicato come Al-Qaeda in Iraq) o a suo sostegno;
- dal 2018 opera come favoreggiatore dell’ISIL, fornendo sostegno finanziario e logistico;
- recluta persone per suo conto in Africa orientale e australe. È inoltre riportata la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), fissata al 16.6.2025.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Implicazioni operative
Per gli operatori economici e finanziari, il provvedimento comporta l’obbligo di considerare il nuovo nominativo nell’ambito delle verifiche su clienti, controparti e beneficiari effettivi, ai fini dell’applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica ha natura puntuale, ma incide immediatamente sull’operatività degli intermediari e degli altri soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di una nuova voce nell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Nuova iscrizione nell’elenco delle persone fisiche
Nell’allegato I è aggiunta la voce relativa ad Abubakar Swalleh, con alias indicati come Abubaker Swaleh e Tom Kiyurige. Sono riportati i dati identificativi essenziali: sesso maschile, data di nascita 13 gennaio 1992, luogo di nascita Mengo (Uganda), cittadinanza ugandese, numero di passaporto A00195974, numero di identificazione nazionale CM920231090NZA, indirizzo Luzira Prison, Luzira, Kampala (Uganda), numero di telefono +963936016952 e data di designazione 16 giugno 2025.
Motivazione e base della designazione
Dalle informazioni dell’allegato risulta che il soggetto presta supporto finanziario, materiale o tecnologico, ovvero servizi finanziari o di altro tipo, all’ISIL (indicato come Al-Qaeda in Iraq) o a suo sostegno; inoltre, dal 2018 opera come favoreggiatore dell’ISIL, fornendo sostegno finanziario e logistico e reclutando persone per suo conto in Africa orientale e australe.
Entrata in vigore e efficacia immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo sottolinea che l’entrata in vigore immediata è necessaria per garantire l’efficacia delle misure restrittive.
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