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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1212

Regolamento (UE) 2025/1212 della Commissione, del 24 giugno 2025, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti

Normativa europea32025R1212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per modificare diversi LMR dell’acetamiprid, sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e, per la soia, anche del nuovo limite massimo di residui del Codex Alimentarius. La Commissione ritiene che le modifiche richieste siano accettabili per la sicurezza dei consumatori, tenendo conto della nuova DGA e della DAR e della definizione del residuo ai fini della valutazione del rischio. Il testo sostituisce la voce relativa all’acetamiprid nell’allegato II, con effetti immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri dopo l’entrata in vigore.

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di acetamiprid in determinati prodotti alimentari e mangimi, inclusa l’adeguazione al CXL Codex per la soia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sui livelli massimi di residui (LMR) di acetamiprid nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riferimento a prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella, miele e altri prodotti dell’apicoltura, nonché alla soia. Restano fermi i meccanismi generali del regolamento (CE) n. 396/2005 per la valutazione e il riesame degli LMR; il testo segnala inoltre che per alcuni prodotti la Commissione terrà conto di eventuali informazioni aggiuntive sui residui se presentate entro il 19 febbraio 2027.

Modifica dei livelli massimi di residui di acetamiprid

Il regolamento interviene sul regime dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato II con riferimento alla sostanza attiva acetamiprid. La modifica si fonda sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA e tiene conto, per la soia, del nuovo CXL adottato dal Codex Alimentarius, nel rispetto dei criteri dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005 e dei principi del regolamento (CE) n. 178/2002.

Ambito e presupposti della modifica

Le modifiche derivano da domande di revisione degli LMR presentate per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella e miele e altri prodotti dell’apicoltura. Le richieste sono state esaminate dallo Stato membro interessato, trasmesse alla Commissione e sottoposte alla valutazione EFSA ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA ha concluso che le modifiche richieste erano compatibili con la sicurezza dei consumatori.

Valutazione tossicologica e rischio per i consumatori

La Commissione ha chiesto all’EFSA una dichiarazione aggiornata sulle proprietà tossicologiche e sugli LMR dell’acetamiprid e dei suoi metaboliti. Nella dichiarazione EFSA sono stati stabiliti una dose giornaliera ammissibile (DGA) e una dose acuta di riferimento (DAR) più basse e il metabolita IM-2-1 è stato incluso nella definizione del residuo ai fini della valutazione del rischio nelle colture frutticole e di ortaggi a foglia. L’EFSA ha concluso che né l’esposizione cronica né quella acuta indicano un rischio di superamento della DGA o della DAR per i prodotti interessati.

Allineamento al CXL del Codex per la soia

Il regolamento recepisce anche il CXL adottato il 30 novembre 2024 per l’acetamiprid nella soia. In applicazione dell’obbligo di considerare gli standard internazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione conclude che l’LMR per la soia deve essere fissato al livello del CXL, pari a 0,01 mg/kg. Il precedente valore, indicato come 0,01* mg/kg (limite di determinazione analitica), viene quindi sostituito dal valore numerico del CXL.

Principali valori di LMR aggiornati

L’allegato II contiene la nuova tabella degli LMR per l’acetamiprid. Tra i valori espressamente indicati si segnalano:

  • agrumi: 0,9 mg/kg;
  • frutta a guscio: 0,07 mg/kg;
  • pomacee: mele 0,07 mg/kg (+), pere 0,07 mg/kg (+), cotogne 0,15 mg/kg;
  • drupacee: prugne 0,04 mg/kg;
  • semi oleaginosi: semi di lino 0,06 mg/kg, semi di papavero 0,3 mg/kg, semi di colza 0,4 mg/kg, semi di soia 0,01 mg/kg, semi di senape 0,15 mg/kg, semi di camelina/dorella 0,06 mg/kg;
  • ortaggi: pomodori 0,06 mg/kg, peperoni 0,09 mg/kg (+), cetrioli 0,05 mg/kg (+), zucchine 0,05 mg/kg (+);
  • miele e altri prodotti dell’apicoltura: 0,3 mg/kg;
  • latte: 0,2 mg/kg. Molte altre voci restano al limite inferiore di determinazione analitica, indicato con *1.

Definizione del residuo e clausola sulle informazioni mancanti

Per l’acetamiprid, la definizione del residuo differisce per i prodotti del codice 1000000, eccetto 1040000: essa consiste nella somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid. Il testo segnala inoltre che EFSA ha riscontrato l’assenza di alcune informazioni sulle sperimentazioni dei residui; tali informazioni potranno essere prese in considerazione nel riesame degli LMR se presentate entro il 19 febbraio 2027.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La sostituzione riguarda la colonna relativa all’acetamiprid e aggiorna i livelli massimi di residui per numerosi prodotti vegetali e animali, nonché per i prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi e per i prodotti alimentari trasformati.

Fondamento scientifico e valutazione del rischio

I considerando richiamano le domande di modifica degli LMR presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e il successivo esame da parte dello Stato membro interessato, della Commissione ed EFSA ai sensi degli articoli 8, 9 e 10. EFSA ha concluso che le modifiche per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella, miele e altri prodotti dell’apicoltura sono accettabili per la sicurezza dei consumatori, anche alla luce della nuova DGA e della DAR più basse e dell’inclusione del metabolita IM-2-1 nella definizione del residuo per la valutazione del rischio.

Adeguamento al CXL del Codex per la soia

La Commissione prende atto dell’adozione, il 30 novembre 2024, di un nuovo CXL per l’acetamiprid nella soia. Sulla base della relazione scientifica EFSA e dei criteri dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, l’LMR per la soia viene fissato al livello del CXL, pari a 0,01 mg/kg, superando il precedente limite di determinazione di 0,01* mg/kg.

Nuova definizione del residuo e note di piè di pagina

Per l’acetamiprid la definizione del residuo è diversa per i prodotti del codice 1000000, eccetto 1040000: somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid. Una nota precisa che, al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto di eventuali informazioni mancanti sulle sperimentazioni sui residui se presentate entro il 19 febbraio 2027; in mancanza, considererà l’assenza di tali informazioni. Il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Valori di LMR aggiornati nell’allegato

L’allegato riporta una vasta tabella di LMR per categorie di prodotti vegetali e animali. Tra i valori espressamente modificati/individuati figurano, tra gli altri: agrumi 0,9 mg/kg; frutta a guscio 0,07 mg/kg; mele e pere 0,07 mg/kg con nota (+); cotogne 0,15 mg/kg; prugne 0,04 mg/kg; semi di lino 0,06 mg/kg; semi di papavero 0,3 mg/kg; semi di colza 0,4 mg/kg; semi di soia 0,01 mg/kg; semi di senape 0,15 mg/kg; semi di camelina/dorella 0,06 mg/kg; peperoni 0,09 mg/kg con nota (+); cetrioli e zucchine 0,05 mg/kg con nota (+); miele e altri prodotti dell’apicoltura 0,3 mg/kg; latte 0,2 mg/kg. Molti altri prodotti restano fissati al limite inferiore di determinazione analitica (*1).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimicommercio alimentare internazionale

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