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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1276

Regolamento (ue) 2025/1276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 228/2013 per quanto riguarda l’assistenza integrativa e l’ulteriore flessibilità per le regioni ultraperiferiche colpite da gravi calamità naturali e nel contesto delle devastazioni provocate dal ciclone Chido a Mayotte

Normativa europea32025R1276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime agricolo speciale per le regioni ultraperiferiche, rafforzando la capacità di risposta del programma POSEI e del FEASR in caso di calamità naturali eccezionali o eventi meteorologici gravi. La modifica è concepita soprattutto per far fronte alle conseguenze del ciclone Chido a Mayotte, consentendo continuità dei pagamenti e maggiore flessibilità nel ripristino della capacità produttiva. Vengono inoltre introdotte deroghe specifiche per l’approvazione delle domande di sostegno e per il tetto di finanziamento FEASR nel programma di sviluppo rurale di Mayotte.

Modifica il regolamento (UE) n. 228/2013 per introdurre maggiore flessibilità e sostegno integrativo alle regioni ultraperiferiche colpite da calamità naturali eccezionali, con misure specifiche per Mayotte dopo il ciclone Chido.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri con regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, ai beneficiari del programma POSEI e, in particolare, a Mayotte. Riguarda la produzione agricola locale, le misure di sostegno alla produzione/trasformazione/commercializzazione e, per Mayotte, l’applicazione eccezionale del sostegno FEASR nel quadro del programma di sviluppo rurale. Le nuove disposizioni operano in caso di calamità naturali eccezionali o eventi meteorologici gravi che distruggano in tutto o in parte la capacità produttiva agricola; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013 per il sostegno alle regioni ultraperiferiche colpite da calamità naturali

Il regolamento (UE) 2025/1276 interviene sul quadro agricolo speciale previsto per le regioni ultraperiferiche dell’Unione, con l’obiettivo di rafforzare la risposta dell’UE a calamità naturali eccezionali ed eventi meteorologici gravi. Il contesto è segnato soprattutto dal ciclone Chido che ha devastato Mayotte, compromettendo il potenziale agricolo e forestale e rendendo necessario un intervento urgente per la continuità degli aiuti e il ripristino della capacità produttiva.

Contesto e ratio dell’intervento

Il regolamento valorizza la vulnerabilità strutturale delle regioni ultraperiferiche, richiamando l’articolo 349 TFUE e gli effetti dei cambiamenti climatici. Il legislatore ritiene necessario consentire una maggiore flessibilità sia nel programma POSEI sia nell’impiego del FEASR, così da evitare interruzioni del sostegno nei territori colpiti e sostenere il recupero delle produzioni locali.

Continuità del programma POSEI in caso di calamità

All’articolo 6 del regolamento (UE) n. 228/2013 è inserito un nuovo paragrafo 5. Quando una calamità naturale eccezionale o un evento meteorologico grave distrugga in tutto o in parte la capacità di produzione agricola di una regione ultraperiferica, lo Stato membro interessato può invocare la forza maggiore o le circostanze eccezionali e presentare alla Commissione una proposta di modifica del programma POSEI.

La modifica può avere l’effetto di consentire ai beneficiari interessati di continuare a percepire il sostegno per tutto il periodo di ripristino, sulla base delle misure per le produzioni agricole locali previste dall’articolo 19. L’attuazione della modifica è subordinata a:

  • riesame annuale;
  • monitoraggio dei progressi compiuti;
  • cooperazione stretta tra Commissione e Stato membro interessato.

Sostegno ai beneficiari e condizioni per la prosecuzione degli aiuti

All’articolo 19 viene aggiunto un nuovo paragrafo 5. Se il programma è modificato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, i beneficiari colpiti possono continuare a ricevere il sostegno relativo alla produzione, trasformazione o commercializzazione previsto dall’articolo 19, paragrafo 4, per tutto il periodo di ripristino.

La prosecuzione del sostegno è prevista indipendentemente dal livello effettivo dell’attività svolta nel periodo emergenziale, ma è subordinata all’impegno formale del beneficiario a ripristinare la propria capacità di produzione agricola.

Deroga e flessibilità specifiche per Mayotte nel quadro FEASR

Il regolamento introduce anche una disciplina ad hoc per Mayotte tramite la modifica dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 228/2013. In particolare:

  • in deroga all’articolo 6 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2220, Mayotte può approvare le domande di sostegno dopo il 30 giugno 2025;
  • nel programma di sviluppo rurale di Mayotte, il sostegno FEASR destinato alla misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non può eccedere il contributo totale del FEASR al programma per gli anni 2021-2022.

Questa parte del regolamento mira a rendere concretamente accessibile il sostegno eccezionale per affrontare le difficoltà specifiche del territorio, tenendo conto della sua natura ultraperiferica.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta dell’immediata efficacia riflette l’urgenza di attivare rapidamente le misure di sostegno per le regioni colpite, in particolare per Mayotte.

Disposizioni principali

Finalità e contesto della modifica

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 228/2013 per consentire un sostegno più flessibile alle regioni ultraperiferiche colpite da calamità naturali eccezionali o eventi meteorologici gravi. Il legislatore richiama in particolare la devastazione causata dal ciclone Chido a Mayotte, la vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche ai cambiamenti climatici e l’esigenza di preservare sicurezza alimentare e ripristino del potenziale agricolo e forestale.

Continuità del sostegno POSEI durante il ripristino

All’articolo 6 del regolamento (UE) n. 228/2013 è aggiunto il paragrafo 5. Quando una calamità naturale eccezionale o un evento meteorologico grave distrugge in tutto o in parte la capacità di produzione agricola in una regione ultraperiferica, uno Stato membro può, applicando il principio di forza maggiore o circostanze eccezionali, presentare alla Commissione una proposta di modifica del programma POSEI. La modifica può consentire ai beneficiari interessati di continuare a ricevere sostegno durante tutto il periodo di ripristino, sotto forma di misure a favore delle produzioni agricole locali di cui all’articolo 19. L’attuazione è soggetta a riesame annuale e al monitoraggio dei progressi da parte della Commissione e dello Stato membro, in stretta collaborazione.

Sostegno ai beneficiari colpiti e requisito di impegno al ripristino

All’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 5. In caso di modifica del programma conforme all’articolo 6, paragrafo 5, i beneficiari colpiti dalla calamità o dall’evento meteorologico possono continuare a beneficiare del sostegno per la produzione, trasformazione o commercializzazione previsto dall’articolo 19, paragrafo 4, per tutto il periodo di ripristino, indipendentemente dal livello della loro attività. Condizione essenziale è l’impegno formale a ripristinare la capacità di produzione agricola.

Deroga specifica per Mayotte sulla presentazione delle domande FEASR

All’articolo 22 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4. In deroga all’articolo 6 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2220, Mayotte può approvare le domande di sostegno dopo il 30 giugno 2025. Inoltre, nel programma di sviluppo rurale di Mayotte, il sostegno FEASR per la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non può superare il contributo totale del FEASR al medesimo programma per gli anni 2021-2022.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasviluppo ruraleaiuti regionaliregioni ultraperiferichegestione delle calamità naturali

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