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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1303

Regolamento (UE) 2025/1303 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32025R1303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) 2021/2278. Introduce nuove sospensioni per prodotti industriali e agricoli non prodotti in quantità sufficienti nell’Unione, modifica descrizioni e riesami di alcune voci già esistenti e sopprime talune sospensioni non più ritenute nell’interesse dell’Unione. Inoltre, elimina alcune eccezioni collegate a prodotti originari di Russia e Bielorussia, ripristinando in parte i dazi TDC su tali importazioni dal 1° luglio 2025.

Modifica del regolamento (UE) 2021/2278 sulla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, con aggiornamento dell’elenco prodotti, esclusioni per Russia e Bielorussia e decorrenza dal 1° luglio 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come modificato dal regolamento (UE) 2025/1303. Riguarda operatori economici/importatori di taluni prodotti agricoli e industriali classificati nei codici NC/TARIC indicati nell’allegato, nonché i prodotti originari della Bielorussia e della Russia, per i quali vengono eliminate alcune eccezioni alla sospensione. Restano rilevanti le esclusioni già previste dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2021/2278, come sostituito: miscele, preparati o prodotti composti contenenti i prodotti elencati; prodotti originari della Bielorussia; prodotti originari della Russia, salvo i prodotti del codice TARIC 8401 30 00 20. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2025, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento (UE) 2025/1303 del Consiglio – modifica del regolamento (UE) 2021/2278 sulla sospensione dei dazi TDC per taluni prodotti agricoli e industriali

Il regolamento interviene sul sistema di sospensioni tariffarie autonome previsto dal regolamento (UE) 2021/2278, adottato per assicurare approvvigionamenti adeguati di prodotti non disponibili in quantità sufficiente nell’Unione e per evitare perturbazioni di mercato. Alla luce del riesame della Commissione, dell’evoluzione tecnica e delle esigenze industriali, il Consiglio aggiorna l’elenco delle merci ammesse alla sospensione, sopprime alcune voci e modifica alcune descrizioni, codici e date di riesame.

Finalità e contesto

La logica del provvedimento è quella di mantenere o introdurre sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune (TDC) quando ciò risulta nell’interesse dell’Unione, in particolare per prodotti non fabbricati in quantità sufficienti all’interno del mercato interno. Il preambolo richiama inoltre la necessità di coerenza con le misure restrittive adottate nei confronti di Russia e Bielorussia e con gli obiettivi della politica commerciale dell’Unione.

Modifica del regime generale di sospensione

L’articolo 1 del regolamento 2021/2278 viene riscritto nel suo paragrafo 2. La sospensione non si applica più alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato, né ai prodotti originari della Bielorussia; per i prodotti originari della Russia la non applicazione è confermata, salvo l’eccezione espressa per i prodotti del codice TARIC 8401 30 00 20. In questo modo il regolamento delimita chiaramente il perimetro soggettivo e oggettivo della sospensione.

Aggiornamento dell’allegato: soppressioni, sostituzioni e nuove voci

L’allegato del regolamento 2021/2278 è ampiamente modificato. Alcune voci sono soppresse, altre sono sostituite con nuove formulazioni tecniche e numerose voci nuove sono inserite in ordine di codice NC/TARIC. Le nuove sospensioni riguardano una pluralità di settori: chimica fine, intermedi farmaceutici, coloranti e pigmenti, additivi, materiali per l’industria plastica e dei polimeri, componenti elettronici, materiali isolanti, prodotti per semiconduttori, componentistica per veicoli e sistemi di propulsione, nonché alcuni beni destinati a processi industriali specifici.

Tra gli esempi più rilevanti figurano resina di petrolio contenente bitume, biossido di silicio amorfo destinato alla fabbricazione di pneumatici, diversi prodotti chimici ad alta purezza, stabilizzatori UV, additivi catalitici FCC, moduli per batterie al litio-ferro-fosfato, motori elettrici per impieghi automobilistici e numerosi componenti meccanici o elettrici destinati al settore automotive e agli elettrodomestici. In molti casi l’aliquota dei dazi autonomi è pari a 0%, ma sono previste anche aliquote specifiche, come 1,3%, 2,8% e 3,2% per alcune voci.

Uso finale e controllo doganale

Molte voci sono accompagnate dall’indicazione che la sospensione è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò significa che l’agevolazione è concessa solo se la merce è effettivamente destinata all’uso finale dichiarato, ad esempio nella fabbricazione di semiconduttori, prodotti fitosanitari, lubrificanti, pneumatici, dispositivi medici, veicoli, componenti automotive o elettrodomestici. Per gli operatori importatori ciò implica l’esigenza di una corretta classificazione doganale e della prova della destinazione industriale.

Russia, Bielorussia e misure restrittive

Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di Russia e Bielorussia. Il considerando 6 spiega che alcune precedenti eccezioni, introdotte dal regolamento (UE) 2022/2583, consentivano il mantenimento della sospensione per specifici prodotti originari di tali Paesi; il nuovo atto sopprime tali eccezioni per i prodotti originari della Bielorussia classificati con il codice TARIC 2926 90 70 24 e per i prodotti originari della Russia classificati con il codice TARIC 7608 20 89 30, ripristinando l’applicazione dei dazi TDC. Rimane invece l’eccezione per il codice TARIC 8401 30 00 20.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche sostanziali si applicano dal 1° luglio 2025, così da evitare interruzioni nel regime delle sospensioni tariffarie autonome. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 1 del regolamento 2021/2278

L’articolo 1, paragrafo 2, è sostituito per precisare che la sospensione dei dazi non si applica: a) alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato; b) ai prodotti originari della Bielorussia; c) ai prodotti originari della Russia, ad eccezione dei prodotti del codice TARIC 8401 30 00 20.

Aggiornamento dell’allegato con soppressioni, sostituzioni e nuove voci

L’allegato del regolamento 2021/2278 è modificato: alcune voci sono soppresse (numeri di serie 0.3046, 0.5139, 0.8443 e 0.8679); altre sono sostituite con nuove descrizioni, codici e date di riesame; numerose nuove voci sono aggiunte con sospensione dei dazi, in gran parte a aliquota 0% e con date di riesame obbligatorio fissate principalmente al 31 dicembre 2025, 2026, 2027, 2028 o 2029, talora con unità supplementare "p/st" o con aliquote diverse (ad esempio 1,3%, 2,8% o 3,2%).

Nuove sospensioni tariffarie per prodotti specifici

Sono introdotte nuove sospensioni per una vasta gamma di prodotti agricoli, chimici, intermedi farmaceutici, coloranti, additivi, componenti industriali, parti automotive, moduli per batterie, componenti elettronici, materiali isolanti e altri beni industriali. Tra le nuove voci figurano, a titolo esemplificativo, resina di petrolio, biossido di silicio amorfo per pneumatici, numerosi intermedi chimici e farmaceutici, stabilizzatori UV, componenti per semiconduttori, moduli di batterie LFP, motori elettrici e componenti per veicoli a motore, con sospensione spesso subordinata all’uso finale.

Uso finale e controllo doganale

Per diverse voci contrassegnate con (1) o (2), la sospensione è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò vale in particolare per prodotti destinati alla produzione di semiconduttori, prodotti fitosanitari, oli lubrificanti, pneumatici, dispositivi medici, elettrodomestici, veicoli e componenti automotive, nonché per alcuni beni destinati alla fabbricazione di macchine o impianti specifici.

Soppressione di sospensioni non più nell’interesse dell’Unione

Alcune sospensioni sono eliminate a decorrere dal 1° luglio 2025, poiché non più considerate nell’interesse dell’Unione. Il regolamento prevede quindi la cessazione di tali agevolazioni tariffarie per i prodotti interessati, con conseguente ripristino del dazio TDC ove applicabile.

Eccezioni per Russia e Bielorussia e loro soppressione parziale

Il regolamento sopprime le eccezioni che mantenevano la sospensione dei dazi per taluni prodotti originari della Bielorussia (codice TARIC 2926 90 70 24) e della Russia (codici TARIC 7608 20 89 30 e 8401 30 00 20), salvo il mantenimento dell’eccezione per il codice TARIC 8401 30 00 20. Per i prodotti interessati vengono ripristinati i dazi TDC sulle importazioni originarie di Russia e Bielorussia, in coerenza con le misure restrittive dell’Unione.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2025. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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