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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1304

Regolamento (Euratom) 2025/1304 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio

Normativa europea32025R1304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma Euratom 2026-2027, che completa Orizzonte Europa e prosegue il precedente programma Euratom 2021-2025. Definisce obiettivi, dotazione finanziaria, regole di partecipazione e diffusione, forme di finanziamento, partenariati europei, monitoraggio, audit e valutazione. Il testo pone forte enfasi su sicurezza, salvaguardie, radioprotezione, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, ricerca sulla fusione e rafforzamento delle competenze scientifiche e industriali. Dal 1 gennaio 2026 abroga il regolamento (Euratom) 2021/765, preservando però la disciplina per le azioni già avviate.

Istituisce il programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo 1 gennaio 2026-31 dicembre 2027, integrato con Orizzonte Europa, e ne disciplina obiettivi, bilancio, partecipazione, finanziamento, governance, monitoraggio e abrogazione del precedente regolamento 2021/765.

Ambito di applicazione

Si applica alle azioni di ricerca e formazione nel settore nucleare finanziate dalla Comunità europea dell’energia atomica nel periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, incluse le azioni indirette, le azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC), la diffusione dei risultati e le relative norme di partecipazione. Riguarda beneficiari, soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri e, in presenza di accordi di associazione, taluni paesi terzi; prevede inoltre la possibilità di trasferire al programma risorse in gestione concorrente provenienti dagli Stati membri. Restano salve le azioni avviate ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/765 fino alla loro chiusura.

Programma Euratom 2026-2027

Il regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il biennio 2026-2027, integrandolo con Orizzonte Europa e sostituendo il precedente quadro 2021-2025. L’intervento si fonda sull’esigenza di garantire continuità alla ricerca nucleare europea, rafforzando al contempo sicurezza, protezione, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi, competenze e sviluppo della fusione, nel rispetto della scelta di ciascuno Stato membro sul ricorso all’energia nucleare.

Finalità e contesto politico-scientifico

Il regolamento muove dall’idea che la ricerca nucleare possa contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale, purché si mantengano i più elevati standard di sicurezza, protezione e salvaguardie. Viene ribadita la necessità di sinergie con Orizzonte Europa, con altri programmi dell’Unione e con le politiche di transizione energetica, nonché la rilevanza della cooperazione internazionale, in particolare per la fusione e per i programmi multilaterali come ITER e GIF.

Obiettivi del programma

L’obiettivo generale è svolgere ricerca e formazione nel settore nucleare, con focus sul miglioramento continuo della sicurezza nucleare, della protezione nucleare e della radioprotezione, contribuendo anche agli obiettivi di Orizzonte Europa. Gli obiettivi specifici riguardano:

  • il rafforzamento di protezione, sicurezza, salvaguardie, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito, dei rifiuti radioattivi e della disattivazione;
  • il mantenimento e lo sviluppo delle competenze nucleari nella Comunità;
  • la promozione dell’energia da fusione e l’attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;
  • il sostegno alle politiche dell’Unione e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

Ambito operativo e attività finanziabili

L’allegato I specifica le aree di attività ammissibili. Sul versante della fissione e delle applicazioni nucleari, il programma copre sicurezza dei reattori e dei cicli del combustibile, gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, disattivazione, applicazioni mediche, industriali e di ricerca delle radiazioni ionizzanti, preparazione alle emergenze e radioecologia. Sono inoltre finanziabili attività di protezione, salvaguardie e non proliferazione, incluse tecniche di rilevazione dei materiali nucleari e supporto al sistema di salvaguardie Euratom.

Sul versante delle competenze, il regolamento sostiene istruzione, formazione e mobilità, gestione della conoscenza, trasferimento tecnologico, infrastrutture di ricerca e standardizzazione. Per la fusione, il nucleo dell’intervento è un partenariato europeo cofinanziato che attua la tabella di marcia verso la produzione di elettricità da fusione nella seconda metà del secolo, con possibili sovvenzioni di funzionamento alle infrastrutture, supporto a ITER e cooperazione scientifica internazionale.

Bilancio e riparto delle risorse

La dotazione complessiva è pari a 598.346.804 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa prevede:

  • 252.532.225 EUR per azioni indirette sulla fusione;
  • 115.339.356 EUR per azioni indirette su fissione, sicurezza nucleare e radioprotezione;
  • 230.475.223 EUR per azioni dirette del JRC.

Il testo consente inoltre di finanziare spese di preparazione, sorveglianza, audit, valutazione, informazione e comunicazione, nonché costi amministrativi e tecnici, con un tetto del 6 % sulle risorse destinate alle azioni indirette. È anche prevista la possibilità di iscrivere stanziamenti dopo il 2027 per azioni non concluse e di utilizzare risorse trasferite dagli Stati membri in gestione concorrente, secondo le regole del regolamento (UE) 2021/1060.

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto all’associazione di paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, di paesi della politica europea di vicinato e di altri paesi o territori che soddisfino specifici requisiti di capacità scientifica e di innovazione, economia di mercato aperta e istituzioni democratiche. L’associazione deve essere regolata da un accordo specifico che garantisca equilibrio tra contributi e benefici, assenza di poteri decisionali del paese terzo, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e, se opportuno, partecipazione reciproca di soggetti dell’Unione ai programmi equivalenti esteri. Può essere prevista anche una correzione automatica di squilibri rilevanti tra contributi e ritorni.

Forme di finanziamento e partecipazione

L’articolo 6 consente la gestione diretta o indiretta e l’uso di tutte le forme di finanziamento del regolamento finanziario. Per le azioni indirette, le sovvenzioni restano lo strumento principale, ma sono possibili anche premi, appalti e strumenti finanziari. Le regole di partecipazione e diffusione seguono in larga misura il regolamento (UE) 2021/695, con adattamenti specifici per il contesto Euratom.

Tra le deroghe più rilevanti figura il diritto del beneficiario di opporsi, in certi casi, al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive, esteso anche alle licenze non esclusive. Inoltre, i beneficiari devono concedere gratuitamente accesso ai risultati alle istituzioni, agli organismi dell’Unione e a Fusion for Energy, per usi non commerciali e non competitivi, in funzione delle politiche e degli obblighi di cooperazione internazionale.

Sinergie con altri programmi e cofinanziamento

Il regolamento è costruito in sinergia con Orizzonte Europa e con altri programmi dell’Unione. Le attività trasversali o comuni possono ricevere contributi Euratom, compreso il sostegno alle azioni Marie Skłodowska-Curie per la ricerca nucleare. È ammesso il finanziamento cumulativo con altri programmi, purché non si finanzi due volte lo stesso costo e il sostegno complessivo non superi i costi ammissibili totali. Le azioni che ottengono il marchio di eccellenza possono beneficiare anche di FESR o FSE+ se rispettano i requisiti previsti dal regolamento 2021/1060.

Programmazione, monitoraggio e valutazione

Le azioni indirette sono attuate tramite programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atti di esecuzione. I programmi devono indicare, se del caso, importi per azione, calendario indicativo, criteri di selezione e concessione delle sovvenzioni, eventuali obblighi supplementari per i beneficiari e orientamenti pluriennali. Per il JRC è previsto un programma di lavoro pluriennale specifico.

La Commissione monitora costantemente l’attuazione e rende pubblici i dati aggiornati. Gli indicatori di performance e le modalità di impatto sono stabiliti nell’allegato II, che distingue impatti scientifici, sociali, economico-innovativi e strategici. È prevista anche una valutazione finale, da effettuarsi al termine del programma e comunque non oltre quattro anni dopo la fine del periodo di applicazione, comprendente il precedente programma 2021-2025 e valutazioni di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto.

Comunicazione, scienza aperta e diffusione dei risultati

I beneficiari devono dare visibilità all’origine dei finanziamenti comunitari. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione, fornisce supporto di matchmaking per creare consorzi, con attenzione ai soggetti di Stati membri con minori performance di ricerca e innovazione, e adotta una strategia di diffusione e sfruttamento dei risultati per favorire l’accesso al mercato e l’impatto scientifico e industriale.

Audit e tutela degli interessi finanziari

Il sistema di controllo è improntato a proporzionalità, chiarezza e uniformità. Le azioni cofinanziate da più programmi sono sottoposte, ove possibile, a un solo audit per tutti i programmi interessati. Sono previsti esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario e la possibilità di affidarsi a revisori indipendenti qualificati. Gli audit possono essere eseguiti fino a due anni dopo il pagamento del saldo. Quanto alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, i paesi terzi partecipanti devono concedere a ordinatore responsabile, OLAF e Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari, compreso il potere di effettuare controlli e verifiche sul posto da parte dell’OLAF.

Governance, comitato e ruolo del JRC

La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, articolato in due formazioni, una per la fissione e una per la fusione. Il JRC continua a svolgere un ruolo centrale nella fornitura di prove scientifiche indipendenti e di assistenza tecnica alle politiche dell’Unione, in particolare nei settori della protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari. Il regolamento richiama anche il principio di evitare duplicazioni con attività di ricerca già svolte negli Stati membri.

Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica al programma dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027. Dal 1 gennaio 2026 è abrogato il regolamento (Euratom) 2021/765, che continua però ad applicarsi alle azioni avviate in base ad esso fino alla loro chiusura. Il nuovo quadro può finanziare anche i costi di transizione tecnica e amministrativa tra i due programmi.

Disposizioni principali

Istituzione del programma e finalità generali

L’articolo 1 istituisce il programma Euratom 2026-2027, integrato con Orizzonte Europa, e ne disciplina obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione. L’articolo 3 definisce l’obiettivo generale: svolgere attività di ricerca nucleare e formazione, con particolare attenzione al miglioramento continuo di sicurezza, protezione nucleare e radioprotezione, contribuendo anche agli obiettivi di Orizzonte Europa e alla transizione energetica.

Obiettivi specifici e attività ammissibili

L’articolo 3 individua quattro obiettivi specifici: rafforzare protezione, sicurezza, salvaguardie, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e disattivazione; mantenere e sviluppare conoscenze e competenze nucleari; promuovere l’energia da fusione e la tabella di marcia europea per la fusione; sostenere le politiche dell’Unione e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari. L’allegato I dettaglia le attività finanziabili, includendo anche cooperazione internazionale, supporto a ITER e al GIF, istruzione e mobilità, infrastrutture di ricerca e azioni dirette del JRC.

Dotazione finanziaria e ripartizione del bilancio

L’articolo 4 fissa la dotazione complessiva a 598.346.804 EUR a prezzi correnti per il periodo 1 gennaio 2026-31 dicembre 2027. La ripartizione indicativa è di 252.532.225 EUR per azioni indirette sulla fusione, 115.339.356 EUR per azioni indirette su fissione, sicurezza nucleare e radioprotezione, e 230.475.223 EUR per azioni dirette del JRC; la Commissione non può discostarsi dall’importo destinato alle azioni dirette del JRC. Sono inoltre disciplinate le spese di gestione, con limite del 6 % delle risorse per azioni indirette, la possibilità di impegnare spese dopo il 2027 per azioni non concluse, e l’ammissibilità delle spese dal 1 gennaio 2026 per il primo programma di lavoro.

Paesi terzi associati

L’articolo 5 apre l’associazione al programma ai paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, ai paesi della politica europea di vicinato e ad altri paesi o territori con adeguata capacità scientifica e tecnologica, economia di mercato aperta e politiche per il benessere economico e sociale. L’associazione richiede un accordo specifico che assicuri equilibrio tra contributi e benefici, condizioni di partecipazione, assenza di poteri decisionali del paese terzo, tutela della sana gestione finanziaria e degli interessi finanziari dell’Unione; può prevedere partecipazione reciproca e correzioni automatiche di eventuali squilibri rilevanti.

Forme di attuazione, finanziamento e tipi di azioni

L’articolo 6 prevede gestione diretta o indiretta e consente tutte le forme di finanziamento del regolamento finanziario; per le azioni indirette, le sovvenzioni sono la forma principale di sostegno, ma sono possibili anche premi, appalti e strumenti finanziari. Le principali tipologie di azione sono quelle dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/695, tra cui ricerca e innovazione, innovazione e diffusione sul mercato, formazione e mobilità, cofinanziamento, appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative.

Partenariati europei

L’articolo 7 consente l’attuazione di parti del programma tramite partenariati europei, sia coprogrammati sia cofinanziati. Tali partenariati devono essere più efficaci di altre forme di sostegno, rispettare valore aggiunto dell’Unione, trasparenza, apertura, impatto, leva finanziaria, coordinamento e complementarità, e avere un approccio basato sul ciclo di vita con uscita graduale dai finanziamenti del programma. I criteri di selezione, attuazione, sorveglianza e valutazione sono rinviati all’allegato III del regolamento (UE) 2021/695.

Scienza aperta, partecipazione e diffusione dei risultati

L’articolo 8 applica al programma le disposizioni in materia di scienza aperta del regolamento (UE) 2021/695. L’articolo 9 subordina il finanziamento alle sole azioni coerenti con gli obiettivi dell’articolo 3 e rinvia, in via generale, al titolo II del regolamento (UE) 2021/695 sulle norme di partecipazione e diffusione. Sono previste deroghe specifiche: il diritto di opposizione al trasferimento di proprietà o a licenze esclusive può estendersi alle licenze non esclusive; i beneficiari concedono gratuitamente alle istituzioni e organismi dell’Unione, nonché a Fusion for Energy, accesso ai risultati per fini non commerciali e non competitivi.

Sinergie, finanziamento cumulativo e marchio di eccellenza

L’articolo 10 disciplina l’attuazione in sinergia con Orizzonte Europa e altri programmi dell’Unione. Consente il finanziamento di attività trasversali o comuni e, in particolare, contributi alle azioni Marie Skłodowska-Curie per la ricerca nucleare. È ammesso il finanziamento cumulativo purché non riguardi gli stessi costi e non superi i costi ammissibili totali. Le azioni con marchio di eccellenza nel programma Euratom possono ricevere sostegno anche dal FESR o dal FSE+ se rispettano requisiti di qualità e limiti di bilancio.

Programmi di lavoro e governance attuativa

L’articolo 11 prevede che le azioni indirette siano attuate tramite programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura di esame. I programmi di lavoro indicano, se del caso, importi per singole azioni, calendario, criteri per sovvenzioni, obblighi supplementari dei beneficiari e orientamenti pluriennali. Per le azioni dirette del JRC è previsto un programma di lavoro pluriennale conforme alla decisione 96/282/Euratom.

Sorveglianza, indicatori, comunicazione e valutazione

Gli articoli 12, 13 e 14 impongono un monitoraggio costante da parte della Commissione, con pubblicazione dei dati sul sito della Commissione e uso degli indicatori dell’allegato II per la rendicontazione annuale. La Commissione adotta anche atti di esecuzione per il quadro di sorveglianza e valutazione, stabilendo scenari di riferimento e traguardi. Sono previste obbligazioni di visibilità dei finanziamenti, attività di informazione e matchmaking, strategie di diffusione e sfruttamento, una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo 2026-2027 e la pubblicazione delle conclusioni verso istituzioni e organi consultivi.

Audit, controlli e protezione degli interessi finanziari

L’articolo 15 stabilisce un sistema di audit equilibrato e uniforme, con possibilità di audit una sola volta per azioni cofinanziate da più programmi, utilizzo di esami combinati dei sistemi e ricorso ad auditor indipendenti qualificati. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo. L’articolo 17 impone ai paesi terzi partecipanti di concedere a ordinatore responsabile, OLAF e Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari; per l’OLAF ciò include controlli e verifiche sul posto.

Procedura di comitato e ruolo del JRC

L’articolo 16 prevede l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, articolato in due formazioni, una per la fissione e una per la fusione. La Commissione informa periodicamente il comitato sull’attuazione del programma. L’allegato I precisa che il JRC continua a fornire prove scientifiche indipendenti, assistenza tecnica e supporto alle politiche dell’Unione, con possibilità di partecipare ad azioni indirette se previsto dal programma di lavoro.

Abrogazione e disposizioni transitorie

L’articolo 18 abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 dal 1 gennaio 2026. L’articolo 19 stabilisce che le azioni avviate ai sensi del regolamento abrogato continuano a essere disciplinate da esso fino alla chiusura; eventuali mansioni residue del precedente comitato passano al nuovo comitato; la dotazione finanziaria può coprire anche i costi di transizione amministrativa e tecnica.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazioneenergia nuclearesicurezza e protezione nucleareradioprotezionefinanziamenti ue

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