Corte di giustizia, Sentenza C-357/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 ottobre 2021. — IE contro Magistrat der Stadt Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Allegato IV, lettera a) – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione. — Causa C-357/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’ampiezza della tutela rigorosa prevista dalla direttiva habitat per il criceto comune. Precisa che il sito di riproduzione non coincide necessariamente con le sole tane, ma può includere l’area circostante necessaria alla riproduzione, e che la protezione non cessa automaticamente quando il sito non è momentaneamente occupato. Infine, distingue tra deterioramento e distruzione sulla base dell’incidenza sulla funzionalità ecologica del sito o dell’area di riposo.
Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat: estensione della tutela dei siti di riproduzione e delle aree di riposo del criceto comune, e nozione di deterioramento/distruzione
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE, la nozione di «sito di riproduzione» comprenda anche l’ambiente circostante necessario alla riproduzione; se la tutela di tali siti sia temporalmente limitata al periodo di occupazione effettiva o si estenda anche ai periodi in cui non sono occupati ma vi è probabilità di ritorno della specie; e quali criteri consentano di distinguere tra «deterioramento» e «distruzione» di siti di riproduzione e aree di riposo.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat va interpretato nel senso che la tutela dei siti di riproduzione delle specie animali protette comprende non solo le tane o il sito in senso stretto, ma anche l’ambiente circostante quando sia necessario alla riproduzione riuscita; tale tutela opera per tutto il tempo necessario alla riproduzione e si estende anche ai siti non occupati se esiste una probabilità sufficientemente elevata che la specie vi ritorni. Inoltre, «deterioramento» indica una riduzione progressiva della funzionalità ecologica del sito, mentre «distruzione» ne indica la perdita integrale, indipendentemente dal carattere intenzionale del danno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 2 della direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), della direttiva 92/43/CEE
- Allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE
Tutela dei siti di riproduzione e delle aree di riposo del criceto comune
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien nell’ambito di una controversia relativa a una sanzione amministrativa irrogata per interventi edilizi ritenuti lesivi di siti di riproduzione e aree di riposo del cricetus cricetus (criceto comune), specie elencata nell’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE. La Corte interpreta l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat, soffermandosi sulla portata spaziale e temporale della tutela e sui criteri per distinguere tra deterioramento e distruzione.
Contesto fattuale e procedimento principale
Un promotore immobiliare aveva avviato lavori di costruzione su un terreno occupato dal criceto comune. Prima dell’inizio dei lavori erano state realizzate misure che comprendevano la rimozione del manto verde, lo sgombero del sito, la creazione di un accesso al cantiere e la costruzione di un parcheggio vicino agli ingressi delle tane. Secondo l’amministrazione comunale di Vienna, tali attività avevano deteriorato e distrutto aree di riposo e siti di riproduzione della specie protetta, con conseguente irrogazione di un’ammenda a IE, dipendente del promotore. Il giudice del rinvio precisava che, secondo il diritto nazionale, le fattispecie di deterioramento/distruzione di siti di riproduzione e aree di riposo erano considerate illeciti distinti e richiedevano chiarimenti ulteriori rispetto alla precedente sentenza della Corte nella causa C-477/19.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’articolo 2 della direttiva 92/43/CEE, che enuncia l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, nonché il mantenimento o ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse dell’Unione. Centrale è l’articolo 12, paragrafo 1, che impone un regime di rigorosa tutela delle specie animali dell’allegato IV, lettera a), vietando, tra l’altro, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. La Corte richiama anche il documento di orientamento della Commissione del febbraio 2007 sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario.
Prima questione: nozione di sito di riproduzione
La Corte afferma che la nozione di «sito di riproduzione» non può essere limitata alle sole tane del criceto comune. Essa comprende anche l’ambiente circostante quando tale spazio risulti necessario a consentire alla specie di riprodursi con successo. La soluzione deriva da un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica: la disposizione non tutela solo l’animale in sé, ma parti importanti del suo habitat; un’interpretazione troppo restrittiva potrebbe escludere aree indispensabili alla riproduzione e alla nascita della prole, svuotando di effettività la protezione rigorosa prevista dalla direttiva.
Seconda questione: portata temporale della tutela
La Corte precisa che la tutela dei siti di riproduzione non è circoscritta al solo periodo di occupazione materiale o alla gestazione/allevamento della prole. I siti devono essere protetti per tutto il tempo necessario a consentire una riproduzione riuscita, e la protezione si estende anche ai siti non più occupati quando esista una probabilità sufficientemente elevata che la specie vi faccia ritorno. La Corte valorizza la funzione ecologica del sito e il fatto che esso costituisce parte essenziale dell’habitat complessivo della specie.
Terza e quarta questione: deterioramento e distruzione
Le nozioni di «deterioramento» e «distruzione» non sono definite dalla direttiva e vanno quindi interpretate secondo il significato corrente, il contesto e la finalità della norma. La Corte afferma che il deterioramento consiste in una riduzione progressiva della funzionalità ecologica del sito o dell’area di riposo, mentre la distruzione comporta la perdita integrale di tale funzionalità. Il criterio decisivo è il grado di danno arrecato alla funzionalità ecologica, indipendentemente dal carattere intenzionale o meno dell’azione. Il giudice nazionale dovrà verificare se le misure contestate abbiano ridotto progressivamente o eliminato del tutto la funzionalità ecologica dei siti interessati.
Portata pratica della decisione
La Corte sottolinea che la tutela rigorosa prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), sarebbe priva di effetto utile se attività umane nell’area circostante potessero rendere il sito non più frequentato dalla specie protetta. In concreto, il giudice del rinvio deve accertare se vi fossero probabilità sufficientemente elevate di ritorno del criceto comune e se gli interventi edilizi abbiano inciso sulla funzionalità ecologica dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la nozione di «sito di riproduzione» comprende anche l’ambiente circostante necessario alla riproduzione riuscita;
- la tutela dei siti di riproduzione si estende nel tempo finché ciò sia necessario alla riproduzione riuscita, anche per siti temporaneamente non occupati se il ritorno della specie è probabile;
- «deterioramento» e «distruzione» si riferiscono rispettivamente alla riduzione progressiva e alla perdita integrale della funzionalità ecologica del sito o dell’area di riposo, a prescindere dall’intenzionalità del danno.
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