Cassazione Penale, Sentenza n. 4272/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per concorso in tentato omicidio ritenuta dalla Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio dalla Cassazione. I profili principali dedotti sono: omissione di una valutazione autonoma e preventiva della credibilita e attendibilita del collaboratore Salvini prima di usarne le dichiarazioni come base di condanna; mancata considerazione e mancanza di motivazione sul perché le dichiarazioni degli altri collaboratori (Ferrara, De Simone, Castagna) siano state escluse dal giudizio di riscontro; assenza di spiegazione circa i riscontri esterni e individualizzanti che collegherebbero il Cammarota al ruolo di mandante; incertezza sulle concrete finalita dell'agguato (omicidio vs lesioni) e mancata risposta ai motivi di appello su tale punto; questioni processuali accessorie relative alla possibile improcedibilita ex art. 344-bis cod. proc. pen., a una eccezione di illegittimita costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 134/2001 e alla prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi (relativi a vizi di motivazione e insufficiente valutazione del materiale dichiarativo e dei riscontri) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il quarto motivo (trattamento sanzionatorio) e' stato assorbito. L'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 134/2001 e' stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza; l'eccezione di estinzione del reato per prescrizione e' stata ritenuta infondata (applicata la disciplina anteriore al 2005, considerata piu favorevole).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di cassazione impugnati (vizio di motivazione e omissione di motivazione) e disciplina il controllo di legittimita sulla motivazione delle sentenze di merito.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'obbligo del giudice di valutare la credibilita soggettiva del dichiarante e l'attendibilita oggettiva delle sue dichiarazioni prima di fondare su di esse la condanna, in particolare quando si tratta di collaboratori di giustizia.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama i criteri di motivazione della decisione giudiziaria; nella vicenda e' evocato in relazione all'obbligo di fornire una motivazione logica e sufficiente dell'apprezzamento probatorio.
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)
Precedente di legittimita che impone, prima dell'impiego del materiale dichiarativo dei collaboratori, la preventiva valutazione della credibilita e dell'attendibilita del collaborante; principio applicato dalla Cassazione per censurare la sentenza impugnata.
art. 546, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato quale obbligo del giudice del rinvio di dare conto e giustificare il ritenere inattendibili eventuali prove o dichiarazioni contrarie alla ricostruzione adottata; omissione di tale giustificazione e' stata censurata.
art. 627, cod. proc. pen.
Menzi0nato nella memoria difensiva come norma cui il ricorrente richiamava l'obbligo di osservare i principi indicati dalla Cassazione; in generale disciplina modalita' di svolgimento di atti in corso di impugnazione e memoria.
art. 344-bis, cod. proc. pen.
Norma sull'improcedibilita per superamento dei termini massimi di svolgimento del giudizio di impugnazione; il ricorrente chiedeva di applicarla, ma la Corte ha ritenuto la questione connessa alla disciplina transitoria e al decorso dei termini e l'eccezione non decisiva nel caso concreto.
art. 2, comma 3, legge 134/2001
Disposizione transitoria che limita l'applicazione delle regole sull'improcedibilita ai reati commessi da una certa data; la sua presunta incostituzionalita e' stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
art. 157 e art. 161 cod. pen.; legge n. 251/2005
Normativa sulla prescrizione: la Corte ha applicato la disciplina anteriore alla legge 251/2005 (piu favorevole all'imputato) per il calcolo dei termini di prescrizione relativi al reato commesso nel 2001, con la conseguenza che la prescrizione non risultava maturata.
art. 590, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al computo dei termini e alla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai fini dell'applicazione dei termini transitori previsti dalla legge 134/2001.
Massime di principio
- Quando la condanna si fonda principalmente sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il giudice deve preliminarmente valutare e motivare la credibilita soggettiva del dichiarante e l'attendibilita oggettiva delle sue dichiarazioni prima di esaminare i riscontri esterni.
- I riscontri utilizzati per sostenere dichiarazioni di collaboratori devono essere esterni, individualizzanti e valutati in modo unitario; l'elenco meccanico di elementi senza spiegazione del loro valore probatorio e della loro specificita non e' sufficiente.
- Il giudice del rinvio ha i poteri del primo giudice di merito e, se la Cassazione annulla per carenza motivazionale, il nuovo esame deve ricostruire e motivare compiutamente il rapporto tra dichiarazioni e riscontri, non potendo limitarsi a richiamare passaggi non assunti integralmente dalla sentenza di primo grado.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione e' stringente: omissioni o ragionamenti contraddittori sulle dichiarazioni dei collaboratori o sui riscontri comportano annullamento e rinvio a nuovo giudizio.
- Le questioni processuali come l'improcedibilita ex art. 344-bis e la prescrizione richiedono un'attenta determinazione del regime applicabile in relazione alla data del fatto e alle disposizioni transitorie; spesso la disciplina favorevole all'imputato deve essere preferita.
- In presenza di piu' collaboratori con dichiarazioni divergenti, il giudice deve motivare il motivo per cui alcune dichiarazioni vengono ritenute inattendibili e altre decisive, esplicitando i criteri logici e i riscontri che giustificano la scelta.
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