Cassazione Civile, Ordinanza n. 13158/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2005, fondati sull'indebita deduzione di costi. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi, ritenendo che l'Ufficio avesse notificato gli accertamenti in violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, perché dopo un accesso nei locali aziendali finalizzato all'acquisizione di documenti non era stato redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni, con conseguente compressione del termine di sessanta giorni per le osservazioni difensive del contribuente. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non avrebbe considerato che la verifica fiscale riguardava l'anno 2006 e non il 2005, e che per il 2005 vi sarebbe stato soltanto un accesso mirato per acquisire documentazione, non una vera e propria verifica fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva qualificato l'accesso mirato come accesso sui luoghi idoneo a far scattare le garanzie dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, con obbligo di redazione del verbale di chiusura e rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione degli avvisi. La doglianza, inoltre, era costruita come vizio motivazionale ma tendeva in realtà a contestare una valutazione giuridica e probatoria già compiuta dal giudice di merito. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'accesso nei locali del contribuente, anche se mirato all'acquisizione di documenti, attiva le garanzie procedimentali dello Statuto, imponendo la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni e il rispetto del termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'accertamento, salvo che ricorrano ipotesi eccezionali non dedotte nel caso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione di fatti già esaminati dal giudice di merito, né per spostare il focus su circostanze ritenute irrilevanti dalla sentenza impugnata.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.
Massime di principio
- L'accesso eseguito dall'Amministrazione finanziaria nei locali del contribuente, anche se limitato all'acquisizione di documenti, integra un'attività di verifica soggetta alle garanzie procedimentali dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- L'omessa redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, quando dovuto, determina l'invalidità degli avvisi di accertamento emessi prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se mira, in sostanza, a una diversa lettura dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito recuperare una diversa valutazione del materiale probatorio sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo.
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