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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00688/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'applicazione, sulla pensione di vecchiaia erogata da una cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento interno per il quinquennio 2009-2013, nonché la restituzione delle somme trattenute a tale titolo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al pensionato. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della normativa che disciplina gli enti previdenziali privatizzati e la legittimità del contributo di solidarietà, sostenendo che il regolamento della Cassa fosse idoneo a introdurre una trattenuta volta a garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione; con il terzo motivo ha dedotto omessa pronuncia sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, tramite regolamento, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché una simile trattenuta incide su una prestazione già consolidata, viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre respinto la censura sulla prescrizione, rilevando che, quando è controverso l'ammontare della pensione e si chiede la riliquidazione degli importi decurtati, la parte eccedente non può considerarsi già "pagabile" e quindi non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei periodici, bensì l'ordinaria prescrizione decennale. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna della Cassa alle spese e con l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    gli enti previdenziali privatizzati non possono, tramite regolamento, imporre trattenute su pensioni già determinate se ciò altera i criteri legali della prestazione e il principio del pro rata

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008

    la previsione regolamentare del contributo di solidarietà è stata ritenuta incompatibile con i limiti derivanti dalla legge e con la natura della prestazione pensionistica già liquidata

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata insieme alle altre norme sul regime degli enti privatizzati, senza accoglimento della tesi della Cassa

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamata a sostegno della dedotta legittimità della disciplina interna, ma senza incidere sull'esito

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamata dalla ricorrente per sostenere la legittimità della contribuzione di solidarietà

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    richiamata nel primo motivo, senza che la Corte vi attribuisca effetti decisivi

  • artt. 3 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente; la Corte valorizza invece l'art. 23 Cost. come limite alla imposizione di prestazioni patrimoniali

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata motivazione espressa su una questione di diritto non comporta cassazione se la decisione è comunque corretta in diritto

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è contestato l'ammontare della pensione e si chiede la riliquidazione dell'importo

  • art. 2948 c.c., n. 4

    la prescrizione quinquennale dei ratei periodici richiede che il credito sia liquido ed esigibile, cioè già "pagabile"

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    richiamato in coerenza con il principio sulla prescrizione quinquennale dei ratei solo se esigibili

  • D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma non ritenuto decisivo

  • art. 23 Cost.

    la trattenuta imposta dalla Cassa è qualificata come prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione spetta al legislatore

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata che consentono alla Cassazione di correggere la motivazione

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo alla Corte di correggere la motivazione anche in presenza di omissioni sul punto di diritto

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari, contributi di solidarietà o altre trattenute su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando tali prelievi incidano retroattivamente sulla misura del trattamento e risultino incompatibili con il principio del pro rata; una simile imposizione è riconducibile a una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei periodici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile, cioè già pagabile; se il contenzioso riguarda la riliquidazione dell'importo della pensione e la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, tale differenza non è ancora esigibile come singolo rateo e si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • La mancata motivazione espressa su una questione di diritto non determina cassazione quando la decisione impugnata è comunque corretta in diritto; la Corte di cassazione può correggere la motivazione nell'esercizio della funzione nomofilattica e in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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