Sentenza n. 6572/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che ha vietato l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente esercitata sulla base di una SCIA
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva omesso per otto volte, tra aprile 2024 e giugno 2025, di inserire nel portale C.A.R.G.O.S. i dati relativi a contratti di noleggio di veicoli senza conducente. Inoltre, aveva concesso in sublocazione due autovetture a una società il cui titolare risultava gravato da numerosi e gravi precedenti penali; una delle vetture era stata poi noleggiata a uno straniero privo di documenti legittimanti il soggiorno in Italia e trovato in possesso di armi od oggetti atti ad offendere. La Prefettura aveva ritenuto che tali circostanze denotassero una gestione superficiale dell'attività e determinassero un pregiudizio concreto e attuale per la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha dedotto: eccesso di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta, sostenendo che l'obbligo di comunicazione riguardasse soltanto i noleggi a breve termine, che le violazioni riguardassero comunque una parte minima della flotta, che fosse stata richiesta l'abilitazione al portale prima dell'adozione del divieto e che la misura fosse sproporzionata; carenza di potere, poiché la violazione dell'obbligo informativo sarebbe stata assistita soltanto da una sanzione pecuniaria; tardività del provvedimento rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2 d.P.R. 481/2001; difetto di motivazione quanto alla responsabilità per le condotte della società cui erano state sublocate le autovetture; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e libertà di iniziativa economica privata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il decreto prefettizio. Ha respinto le censure relative all'ambito oggettivo dell'obbligo di comunicazione, chiarendo che l'art. 17 del d.l. n. 113/2018 esclude soltanto i contratti relativi a servizi di mobilità condivisa, incluso il car sharing, e non i contratti di noleggio a lungo termine. Ha inoltre escluso la tardività dell'intervento prefettizio, poiché l'art. 2 d.P.R. 481/2001 consente di sospendere o vietare l'attività anche dopo il decorso del termine di sessanta giorni quando sopravvengano motivate esigenze di pubblica sicurezza. Ha invece ritenuto fondati il difetto di istruttoria, la violazione della proporzionalità e il difetto di motivazione. La Prefettura avrebbe dovuto accertare quanti contratti fossero effettivamente soggetti all'obbligo di comunicazione, considerando la consistenza della flotta e il fatto che la maggior parte dei veicoli fosse noleggiata ad altre società; secondo il TAR, l'art. 17 non risultava applicabile ai sub-noleggi fra società. Avrebbe inoltre dovuto considerare la richiesta di credenziali per l'accesso al portale presentata prima dell'adozione del provvedimento e valutare se fosse sufficiente imporre la conformazione dell'attività alla normativa, anziché vietarla integralmente, anche alla luce dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990. Infine, il provvedimento non spiegava perché le condotte della società subconduttrice si riflettessero sulla posizione della ricorrente; la spiegazione contenuta nella nota successiva al provvedimento costituiva motivazione postuma e non poteva sanare il vizio originario. Le spese sono state compensate, con obbligo delle amministrazioni di restituire il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 d.l. n. 113/2018
Per le finalità di prevenzione del terrorismo, nonché per la prevenzione dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., gli esercenti di cui all’art. 1 d.P.R. n. 481/2001 comunicano i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, i dati del veicolo e gli altri dati previsti dalla norma; la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula e comunque con congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo; sono esclusi i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing.
L'obbligo di comunicazione al portale C.A.R.G.O.S. non riguarda soltanto i noleggi a breve termine e l'esclusione opera per i servizi di mobilità condivisa, non per i noleggi a lungo termine. Nel caso concreto, tuttavia, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare quali contratti fossero effettivamente soggetti all'obbligo, non risultando la norma applicabile ai sub-noleggi fra società.
art. 2 d.P.R. n. 481/2001
Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, R.D. 773/1931, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Il termine di sessanta giorni non preclude l'intervento prefettizio successivo quando sussistano sopravvenute e motivate esigenze di pubblica sicurezza.
art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931
È richiamato dall'art. 2 d.P.R. n. 481/2001 quale disciplina dei casi nei quali il Prefetto può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività.
art. 19, comma 3, l. n. 241/1990
Nel giudizio di proporzionalità della misura prefettizia doveva essere considerata la possibilità di imporre la conformazione dell'attività alla normativa vigente, anziché disporre il divieto integrale.
art. 97 Cost.
È stato invocato con riguardo ai principi di imparzialità e buon andamento; la decisione li considera nel contesto della necessità di adeguata istruttoria e ponderazione degli interessi.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica privata è indicata tra gli interessi da bilanciare con le esigenze di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2 d.P.R. 481/2001 per l'intervento prefettizio sulle attività di noleggio senza conducente non impedisce l'adozione successiva di misure di sospensione o divieto quando emergano sopravvenute e motivate esigenze di pubblica sicurezza.
- L'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti di noleggio previsto dall'art. 17 d.l. 113/2018 non è limitato ai contratti di breve durata; l'esclusione riguarda i servizi di mobilità condivisa, mentre l'amministrazione deve comunque verificare in concreto quali rapporti contrattuali ricadano nell'ambito applicativo della norma.
- Prima di vietare integralmente un'attività economica per violazioni degli obblighi informativi connessi alla sicurezza pubblica, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla consistenza e sulla rilevanza delle violazioni, considerando anche la possibilità di imporre la conformazione dell'attività alla normativa vigente.
- La proporzionalità di un divieto prefettizio richiede la ponderazione tra l'esigenza di pubblica sicurezza e la libertà di iniziativa economica, tenendo conto della frequenza e dell'effettiva estensione delle violazioni, delle condotte successive di adeguamento e dell'idoneità di misure meno restrittive.
- Il provvedimento prefettizio deve spiegare, già nella motivazione originaria, per quale ragione le condotte di soggetti cui siano stati sublocati i veicoli siano imputabili o comunque rilevanti per la posizione del gestore dell'attività; tale motivazione non può essere introdotta per la prima volta con atti successivi al provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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