Circolare numero 143 del 27-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 1992 gli importi dei contributi volontari per le principali categorie assicurative, in applicazione della variazione ISTAT del costo della vita (+7,9%) e delle norme di adeguamento richiamate. Vengono fissate le nuove tabelle per lavoratori dipendenti non agricoli, agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti, oltre a precisare importi minimi, criteri di calcolo, classi contributive e modalità di imputazione contabile. La circolare chiarisce anche alcune situazioni particolari, come i prosecutori volontari autorizzati prima o dopo il 1 luglio 1990, gli addetti ai servizi domestici e familiari, e i coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O., per i quali sono previste regole transitorie o riserve di successivi chiarimenti.
Importi dei contributi volontari per il 1992
Importi dei contributi volontari per il 1992
La circolare definisce gli importi dei contributi volontari validi dal 1 gennaio 1992 per le principali categorie di assicurati, in attuazione dell'adeguamento annuale legato alla variazione ISTAT del costo della vita pari al 7,9%. Il documento aggiorna le tabelle di riferimento, stabilisce i minimi dovuti e fornisce chiarimenti operativi su classi di contribuzione, criteri di calcolo e imputazione contabile.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli, la circolare richiama l'art. 2, comma 5, della legge n. 537/1981, secondo cui le retribuzioni medie settimanali della tabella F devono essere aumentate annualmente nella stessa misura prevista per le pensioni. Per il 1992, sulla base della variazione ISTAT del 7,9%, è stata predisposta una nuova tabella di retribuzioni medie valide dal 1 gennaio 1992.
La disciplina del contributo volontario minimo è ricondotta all'art. 7, comma 7, della legge n. 638/1983, coordinato con l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989. Da tale combinato disposto deriva che la classe minima di retribuzione per il 1992 corrisponde alla classe 19 della tabella richiamata. Le nuove tabelle di contribuzione volontaria per le singole categorie di prosecutori sono contenute negli allegati 2, 3 e 4.
Per i prosecutori volontari autorizzati con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la retribuzione minima di riferimento porta a un contributo volontario minimo settimanale di L. 25.385, di cui L. 309 a titolo di quota base.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, gli importi settimanali dei contributi volontari per l'assicurazione IVS nell'anno 1992 sono riportati nell'allegato 5. Il calcolo tiene conto sia dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, sia dell'adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali della tabella F della legge n. 537/1981.
La circolare richiama inoltre l'art. 7, comma 8, della legge n. 638/1983, precisando che l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari di tale categoria si ottiene applicando le aliquote contributive vigenti alla retribuzione media settimanale minima (classe 19). Per il 1992, il contributo volontario minimo dovuto dai lavoratori agricoli dipendenti è fissato in L. 33.638.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Speciale
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Speciale, la tabella dei contributi volontari in vigore per il 1992 è contenuta nell'allegato 6. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali previsto dalla tabella E della legge n. 233/1990 e dall'art. 10, comma 4, della stessa legge.
La circolare precisa che il contributo volontario minimo dei CD/CM non può comunque essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, che per il 1992 è pari a L. 59.478. Viene inoltre comunicato che l'archivio contributivo CD/CM è stato aggiornato con le fasce di reddito attribuite dallo SCAU ai sensi dell'art. 7 della legge n. 233/1990, consentendo alle sedi di determinare in via definitiva la classe di contribuzione dei nuovi prosecutori volontari. Per i soggetti già autorizzati con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 e provvisoriamente inseriti nella prima classe, la circolare rinvia a successive istruzioni.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. la circolare non indica ancora gli importi dei contributi volontari per il 1992, riservandosi di comunicarli quando saranno disponibili i dati necessari al calcolo. Nel frattempo, tali assicurati devono continuare a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1991, come riportati nell'allegato n. 4 della circolare n. 47 del 19 febbraio 1992.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti, dal 1 luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, con le stesse aliquote dei contributi obbligatori, ai redditi medi individuati in 8 classi di contribuzione. Per il 1992 le classi di reddito, il reddito medio imponibile e gli importi mensili dei contributi sono riepilogati nell'allegato 7.
La circolare precisa che l'aliquota del 10% riguarda i collaboratori di età inferiore ai 21 anni; dal mese successivo al compimento di tale età, essi devono versare sulla base dell'aliquota del 13%. Ai fini del calcolo della pensione in forma contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria va considerato versato un contributo base di L. 390, a prescindere dalla classe di reddito attribuita.
Soggetti autorizzati anteriormente al 1 luglio 1990
In relazione ai soggetti autorizzati prima del 1 luglio 1990, la circolare chiarisce che la classe di contribuzione deve essere determinata considerando i redditi desumibili dai 36 mesi di contribuzione obbligatoria e volontaria versata anteriormente a tale data. In una prima fase era stata consentita l'attribuzione generalizzata della prima classe; successivamente, con il completamento dell'acquisizione dei bollettini relativi ai primi due trimestri del 1990, è stata predisposta una lista stampabile dalle S.A.P. con i nominativi dei soggetti ai quali compete una classe superiore alla prima.
Sono esclusi dalla lista i soggetti che, alla data del 1 gennaio 1992, risultano titolari di pensione. Le classi sono state determinate sulla base delle risultanze dell'archivio centralizzato, senza considerare l'eventuale attribuzione di una quota di reddito ai collaboratori per il periodo anteriore al luglio 1990. Se tale attribuzione è intervenuta, le sedi devono verificare la correttezza della classe e procedere a una eventuale diversa assegnazione. L'emissione 1992 sarà predisposta tenendo conto della classe attribuita, mentre il conguaglio per il periodo 1 luglio 1990 - 31 dicembre 1991 sarà effettuato dalla Direzione Generale in un momento successivo, dopo l'acquisizione dei bollettini relativi al 1991. Se i contributi di tale periodo devono servire per la liquidazione di una pensione, il calcolo resta invece a carico delle sedi.
Autorizzazioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1990
Per le domande di autorizzazione presentate dopo il 30 giugno 1990, la classe di contribuzione deve essere determinata dalle sedi con le consuete modalità e tenendo conto dei criteri della circolare n. 274 del 21 dicembre 1990. Devono essere considerati i redditi desumibili dagli ultimi 36 mesi di contribuzione obbligatoria anteriori alla decorrenza dell'autorizzazione, calcolati secondo i criteri indicati nella parte seconda della citata circolare, punti 2.1, 2.2 e 2.3.
Per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1990 devono essere presi in considerazione anche i redditi desumibili dai contributi attribuiti a seguito delle operazioni di conguaglio previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 233/1990. In caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, l'importo del contributo a percentuale versato sul reddito dell'anno precedente deve essere aggiunto integralmente ai contributi fissi versati per i mesi di lavoro dell'anno di cessazione.
Per le cessazioni avvenute nel 1990, la circolare distingue due ipotesi: se la cessazione è avvenuta entro il 30 giugno, vale la regola generale; se è avvenuta nel secondo semestre, va aggiunto alla contribuzione fissa dei primi sei mesi l'importo relativo alla prima rata dei contributi a percentuale sul reddito 1989. La seconda rata, eventualmente rettificata a seguito del conguaglio per il secondo semestre 1990, deve essere utilizzata insieme agli altri contributi del semestre come base diretta per il calcolo del reddito.
Coefficiente per addetti ai servizi domestici e familiari e ripartizione contabile
Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la circolare conferma che per il 1992 non vi sono variazioni dell'aliquota contributiva e che il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile resta pari a 0,112975.
Per i contributi volontari disciplinati dalla circolare, con esclusione dei lavoratori autonomi e dei coloni e mezzadri reinseriti, sono stati inoltre determinati nuovi coefficienti di ripartizione tra le diverse gestioni assicurative, riportati nell'allegato 8. In relazione a tali coefficienti, gli allegati 9 e 10 contengono le tabelle per l'imputazione contabile dei versamenti e dei rimborsi dei contributi di cui trattasi.
Allegati e immediata applicazione
La circolare è trasmessa anche tramite messaggio T.P., senza allegati, per consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. Gli importi di riferimento e le tabelle operative per il 1992 risultano distribuiti nei diversi allegati citati nel testo.
Punti principali
Aggiornamento generale dei contributi volontari 1992
La circolare prende atto della variazione percentuale dell'indice del costo della vita rilevata dall'ISTAT, pari al 7,9%, e sulla base di tale dato predispone le nuove tabelle dei contributi volontari valide dal 1 gennaio 1992 per le varie categorie di assicurati. L'adeguamento discende dalle norme che impongono l'aggiornamento annuale delle retribuzioni o dei redditi medi di riferimento.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli vengono aggiornate le retribuzioni medie settimanali della tabella F della legge n. 537/1981 e individuata per il 1992 la classe minima di retribuzione nella classe 19. Le nuove tabelle di contribuzione volontaria sono contenute negli allegati 2, 3 e 4 e valgono dal 1 gennaio 1992. Per i prosecutori volontari autorizzati con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la contribuzione minima settimanale per il 1992 è pari a L. 25.385, di cui L. 309 a titolo di quota base.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per l'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli dipendenti, gli importi settimanali dei contributi volontari per il 1992 sono riportati nell'allegato 5. Il contributo volontario minimo dovuto per l'anno 1992 è fissato in L. 33.638, calcolato applicando le aliquote vigenti alla retribuzione media settimanale minima (classe 19) determinata secondo le norme richiamate.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Speciale
Per i CD/CM la tabella dei contributi volontari 1992 è riportata nell'allegato 6 ed è stata elaborata sulla base dell'adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali previsto dalla legge n. 233/1990. Il contributo volontario minimo non può comunque essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni, che per il 1992 è pari a L. 59.478. La circolare segnala inoltre che l'archivio contributivo CD/CM è stato aggiornato con le fasce di reddito attribuite dallo SCAU e che le sedi possono ora determinare in via definitiva la classe di contribuzione per i nuovi prosecutori volontari; per le rideterminazioni dei soggetti già autorizzati con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 e inseriti provvisoriamente nella prima classe, viene rinviato a future istruzioni.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
Per questa categoria la circolare non fornisce ancora gli importi 1992, riservandosi di comunicarli quando saranno disponibili i dati necessari al calcolo. Nell'attesa, gli assicurati continuano a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1991, come indicati nella circolare n. 47 del 19 febbraio 1992.
Artigiani e commercianti
Dal 1 luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, con le stesse aliquote previste per gli obbligatori, a redditi medi articolati in 8 classi di contribuzione. Per il 1992 le classi di reddito, il reddito medio imponibile e gli importi mensili sono riepilogati nell'allegato 7. L'aliquota del 10% riguarda i collaboratori under 21, che dal mese successivo al compimento del 21° anno devono versare sulla base dell'aliquota del 13%. Ai fini della pensione contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria si considera versato un contributo base di L. 390, indipendentemente dalla classe attribuita.
Criteri di attribuzione della classe per gli autorizzati prima del 1 luglio 1990
Per i soggetti autorizzati anteriormente al 1 luglio 1990, la classe va determinata considerando i redditi desumibili dai 36 mesi di contribuzione obbligatoria e volontaria versata prima di tale data. In una prima fase era stata consentita l'attribuzione generalizzata della prima classe; successivamente, completata l'acquisizione dei bollettini dei primi due trimestri 1990, è stata predisposta una lista stampabile dalle S.A.P. dei soggetti ai quali spetta una classe superiore. Sono esclusi i titolari di pensione alla data del 1 gennaio 1992. Se la quota di reddito attribuita ai collaboratori incide sui dati, le sedi devono verificare e, se necessario, riassegnare la classe. L'emissione 1992 sarà predisposta sulla base della classe assegnata, mentre il conguaglio per il periodo 1 luglio 1990 - 31 dicembre 1991 sarà effettuato in un momento successivo dalla Direzione Generale, salvo i casi in cui il conteggio sia necessario per una liquidazione pensionistica, che resta di competenza delle sedi.
Autorizzazioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1990
Per le domande di autorizzazione presentate dopo il 30 giugno 1990, la classe di contribuzione deve essere determinata dalle sedi secondo i criteri della circolare n. 274 del 21 dicembre 1990, considerando i redditi degli ultimi 36 mesi di contribuzione obbligatoria antecedenti la decorrenza dell'autorizzazione. Per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1990 devono essere considerati anche i redditi desumibili dai contributi ricalcolati ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 233/1990. Se l'attività cessa nel corso dell'anno, il contributo a percentuale versato sul reddito dell'anno precedente va sommato per intero ai contributi fissi versati per i mesi lavorati; per le cessazioni del 1990 la circolare distingue tra cessazione entro il 30 giugno e cessazione nel secondo semestre, specificando come utilizzare la prima rata dei contributi a percentuale sul reddito 1989 e la seconda rata eventualmente rettificata.
Coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile e ripartizione contabile
Per i prosecutori volontari autorizzati come addetti ai servizi domestici e familiari, non essendo intervenute variazioni dell'aliquota contributiva per il 1992, resta fermo il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile pari a 0,112975. Per gli altri contributi volontari disciplinati dalla circolare, con esclusione dei lavoratori autonomi e dei coloni e mezzadri reinseriti, sono stati determinati nuovi coefficienti di ripartizione tra le varie gestioni assicurative (allegato 8), con le relative tabelle per l'imputazione contabile dei versamenti e dei rimborsi (allegati 9 e 10).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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