Circolare numero 146 del 29-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 21, commi 4, 5 e 7, della legge n. 223/1991 in materia di integrazione salariale per impiegati e operai agricoli a tempo indeterminato sospesi per eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Definisce requisiti soggettivi, durata massima, criteri di computo delle giornate, possibilità di conversione di altri trattamenti, esclusioni, accertamento degli eventi, modalità di domanda, documentazione richiesta e coordinamento con assegni per il nucleo familiare e contributi figurativi. Sono inoltre richiamati limiti e modalità operative già disciplinati da precedenti circolari, con riserva di successive istruzioni per gli impiegati e per alcuni profili contabili e procedurali non ancora definiti.
Istruzioni per l’integrazione salariale agli operai e impiegati agricoli a tempo indeterminato colpiti da calamità o avversità atmosferiche eccezionali
Integrazione salariale per lavoratori agricoli sospesi per calamità o avversità atmosferiche eccezionali
La circolare illustra l’applicazione dell’art. 21, commi 4, 5 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo al trattamento di integrazione salariale spettante agli impiegati e operai agricoli a tempo indeterminato sospesi dal lavoro per eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Vengono disciplinati i presupposti di accesso, la durata della prestazione, le modalità di presentazione delle domande, i controlli istruttori e gli effetti sul piano contributivo e familiare.
Quadro normativo e soggetti interessati
Il trattamento è riconosciuto, a decorrere dal 1991, per un periodo non superiore a 90 giorni, agli impiegati e agli operai a tempo indeterminato dipendenti da imprese situate in comuni dichiarati colpiti da eventi eccezionali, purché la sospensione derivi direttamente da tali eventi. L’onere della prestazione grava sulla gestione di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Per accedere alla prestazione, i lavoratori devono risultare alle dipendenze dell’impresa da più di un anno al momento della sospensione. La circolare precisa che tale trattamento prescinde dal requisito delle 181 giornate annue di effettivo lavoro previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972.
Rapporti con la disciplina ordinaria di integrazione salariale
Le giornate concesse ai sensi dell’art. 21 della legge n. 223/1991 non si computano nel limite delle 90 giornate di integrazione salariale ordinaria previste dalla legge n. 457/1972. Al tempo stesso, sono equiparate a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate annue.
La circolare chiarisce che, se sommando le giornate di effettivo lavoro e quelle riconosciute ex art. 21 si raggiunge il requisito delle 181 giornate, il trattamento ordinario può essere mantenuto anche qualora originariamente non spettasse per carenza del requisito occupazionale. Resta fermo il limite complessivo di 312/313 giornate annue, da non superare sommando lavoro effettivo, integrazioni a qualsiasi titolo, ferie, festività infrasettimanali, riposi compensativi e ogni altra assenza.
È inoltre ammessa, su domanda, la conversione in trattamento ex art. 21 di giornate di integrazione salariale ordinaria già concesse ma non dovute per mancanza del requisito occupazionale, purché riferite a sospensioni causate dalle eccezionali avversità atmosferiche. La stessa possibilità vale per le giornate ordinarie eccedenti le 90 giornate spettanti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 457/1972.
Esclusioni soggettive
Restano esclusi gli operai a tempo indeterminato occupati presso imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, in quanto soggetti alla disciplina dell’integrazione guadagni dell’industria ai sensi dell’art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240. Per gli impiegati di tali cooperative e consorzi la circolare rinvia a successive istruzioni.
Accertamento dell’evento e delimitazione dei territori
L’eccezionalità dell’evento è accertata con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, ai sensi dell’art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. La delimitazione dei territori danneggiati all’interno dei comuni è invece effettuata dalla Regione ai sensi dell’art. 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Le sedi devono verificare la pubblicazione dei decreti ministeriali di dichiarazione dell’eccezionalità anche tramite contatti con gli uffici regionali competenti. Nei casi in cui il comune sia stato solo parzialmente colpito, la domanda deve essere supportata da dichiarazione dell’autorità comunale competente attestante che l’azienda è ubicata nel territorio dichiarato colpito.
Domanda, modulistica e controlli istruttori
La domanda deve essere presentata dall’azienda utilizzando il mod. I.S.Agr.1, indicando espressamente la normativa invocata, ossia l’art. 21, comma 4, della legge n. 223/1991, e allegando i moduli I.S. Agr. 1 bis distinti per impiegati e operai.
Per gli impiegati devono essere forniti i dati già richiesti dalla circolare n. 256 del 7 novembre 1991, insieme all’attestazione che, al momento della sospensione, erano alle dipendenze dell’impresa da oltre un anno. Per gli operai, invece, gli U.Pro.CAU devono accertare l’iscrizione negli elenchi di rilevamento e la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato da oltre un anno presso l’impresa. In presenza di territorio comunale parzialmente colpito, deve essere verificata anche l’allegazione della dichiarazione comunale.
Termini di presentazione e limiti economici
La circolare precisa che il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione, previsto dall’art. 15 della legge n. 457/1972, si applica solo alle sospensioni successive al decreto ministeriale che dichiara l’eccezionalità dell’evento. Per le sospensioni iniziate prima di tale decreto, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Le integrazioni salariali sono soggette anche al limite massimo mensile stabilito dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni.
Trattamenti di famiglia e contributi figurativi
Per gli operai non sono richiesti adempimenti specifici per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare sulle giornate di integrazione salariale, poiché le procedure automatizzate consentono già la liquidazione. Per gli impiegati, i datori di lavoro devono invece fornire alle sedi le informazioni richieste dalla circolare n. 256/1991.
Le giornate di integrazione salariale riconosciute sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, alla stregua dei periodi di integrazione salariale ordinaria ex legge n. 457/1972. Per gli operai, l’accreditamento dei contributi figurativi segue le istruzioni già impartite con la circolare del 9 luglio 1983. L’inserimento nell’archivio contributivo magnetico deve avvenire secondo le modalità della circolare n. 278 del 6 dicembre 1991; se le giornate sono liquidate insieme a quelle ordinarie, deve essere effettuata una sola segnalazione cumulativa.
Aspetti ancora da definire
La circolare rinvia a future istruzioni per gli impiegati agricoli relativamente all’accreditamento dei contributi figurativi, agli adempimenti contabili e al trattamento previsto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 223/1991 nei casi di sospensioni per riconversione e ristrutturazione aziendale. È inoltre annunciato un successivo messaggio della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica per la gestione operativa delle domande e la liquidazione delle prestazioni.
Punti principali
Ambito normativo e copertura finanziaria
L’art. 21, commi 4, 5 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 disciplina il trattamento di integrazione salariale per impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato sospesi dal lavoro per eccezionali calamità o avversità atmosferiche. L’onere è posto a carico della gestione di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Soggetti beneficiari e requisiti
Il trattamento spetta, a decorrere dal 1991, per un periodo massimo di 90 giorni, ai lavoratori dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti dagli eventi eccezionali, purché al momento della sospensione siano alle dipendenze dell’impresa da oltre un anno. Per la prestazione non è richiesto il requisito delle 181 giornate annue di effettivo lavoro previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972.
Rapporti con il limite delle 181 giornate e con le 90 giornate ordinarie
Le giornate di integrazione salariale concesse ai sensi della normativa in esame non concorrono al raggiungimento del limite delle 90 giornate di integrazione ordinaria previste dall’art. 8 della legge n. 457/1972 e sono considerate periodi lavorativi utili ai fini del requisito delle 181 giornate annue. Se, sommando lavoro effettivo e giornate ex art. 21, si raggiunge il requisito delle 181 giornate, il trattamento ordinario può essere comunque salvato. Resta fermo che la somma di lavoro effettivo, integrazioni di qualsiasi titolo, ferie, festività infrasettimanali, riposi compensativi e altre assenze non può superare 312/313 giornate annue.
Conversione di trattamenti ordinari già concessi
Possono essere convertite, su domanda, le giornate di trattamento ordinario concesse ai lavoratori in aziende ubicate in comuni colpiti da calamità o avversità atmosferiche che non sarebbero dovute competere per mancanza del requisito occupazionale, se riferite a sospensioni dovute alle stesse cause eccezionali. Analogamente possono essere convertite le giornate di trattamento ordinario concesse ai sensi dell’art. 8 della legge n. 457/1972 che eccedano le 90 giornate di trattamento ordinario spettanti.
Esclusioni soggettive
Sono esclusi dall’applicazione della disciplina gli operai a tempo indeterminato dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, poiché tali soggetti rientrano nella normativa dell’integrazione guadagni dell’industria ex art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240. Per gli impiegati di tali cooperative e consorzi la circolare rinvia a successive istruzioni.
Accertamento dell’evento e delimitazione territoriale
L’eccezionalità di calamità o avversità atmosferiche è accertata con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste ai sensi dell’art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. La delimitazione dei territori danneggiati all’interno dei Comuni è effettuata dalla Regione ai sensi dell’art. 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Le sedi devono verificare, anche tramite contatti con gli uffici regionali competenti, la pubblicazione dei decreti ministeriali di dichiarazione dell’eccezionalità.
Domanda e documentazione per la concessione
Le aziende interessate devono presentare domanda con i moduli consueti mod. I.S.Agr.1, indicando la normativa invocata (art. 21, comma 4, L. 223/91), e allegare i moduli I.S. Agr. 1 bis separatamente per impiegati e operai. Per gli impiegati devono essere forniti i dati richiesti dalla circolare n. 256 del 7 novembre 1991 e l’attestazione che, alla sospensione, erano alle dipendenze dell’impresa da oltre un anno. Se il territorio comunale è stato solo parzialmente colpito, occorre la dichiarazione dell’autorità comunale competente che attesti che l’azienda è situata nel territorio dichiarato colpito.
Verifiche delle sedi e requisiti dei lavoratori
Per gli operai gli U.Pro.CAU devono verificare l’iscrizione negli elenchi di rilevamento e il possesso, al momento della sospensione, del contratto a tempo indeterminato da oltre un anno presso l’impresa. Per gli impiegati tale requisito è attestato dall’impresa. In presenza di aree comunali solo parzialmente colpite, gli U.Pro.CAU devono controllare l’allegazione della dichiarazione comunale richiesta.
Limiti economici e termine di presentazione
Le integrazioni salariali sono soggette al limite massimo mensile previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni. Quanto al termine di domanda, il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione previsto dall’art. 15 della legge n. 457/1972 si applica solo alle sospensioni successive al decreto ministeriale che dichiara l’eccezionalità; per le sospensioni iniziate prima, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto.
Assegno per il nucleo familiare
Per gli operai non sono necessari adempimenti particolari, poiché le procedure automatizzate consentono già la corresponsione dei trattamenti di famiglia sulle giornate di integrazione salariale. Per gli impiegati, ai fini dell’erogazione da parte delle sedi, i datori di lavoro devono fornire le informazioni indicate al paragrafo 3 della circolare n. 256/1991.
Contributi figurativi e archivio contributivo
Le giornate di integrazione salariale liquidate ai sensi della disciplina in esame sono utili sia al diritto sia alla misura della pensione, alla stregua dell’integrazione salariale ordinaria ex legge n. 457/1972. Per gli operai, l’accreditamento dei contributi figurativi segue le istruzioni della circolare del 9 luglio 1983. L’inserimento nell’archivio contributivo magnetico deve avvenire secondo le modalità della circolare n. 278 del 6 dicembre 1991; se le giornate sono liquidate insieme a quelle ordinarie, va effettuata un’unica segnalazione cumulativa.
Riserva di successive istruzioni
Resta riservata una successiva disciplina per l’accreditamento dei contributi figurativi relativi alle giornate riconosciute agli impiegati agricoli, per gli adempimenti contabili e per il trattamento previsto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 223/1991 nei casi di sospensioni per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale. La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà inoltre istruzioni operative per la gestione delle domande e la liquidazione dei trattamenti.
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