Circolare numero 148 del 29-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione dell’art. 18 della legge n. 223/1991, che consente ai beneficiari di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni. Vengono chiariti i soggetti ammessi, le modalità di delega, i casi di validità e invalidità, le percentuali dei contributi, le procedure automatizzate e i rapporti operativi con le organizzazioni sindacali. In allegato è richiamata la convenzione sottoscritta con CGIL, CISL e UIL e la tabella dei codici delle categorie abilitate.
Convenzione INPS per la riscossione delle quote associative sindacali sulle prestazioni di mobilità, CIG e disoccupazione non agricola
Convenzione INPS per la riscossione delle quote associative sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che estende ai beneficiari di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola la possibilità di versare i contributi associativi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni. La regolazione operativa è affidata a una convenzione sottoscritta tra INPS e le Confederazioni CGIL, CISL e UIL, con chiarimenti su soggetti ammessi, delega, validità delle trattenute, misura del contributo e procedure di gestione.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La disciplina richiama il sistema già previsto per i lavoratori agricoli dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Il servizio di trattenuta si applica ai trattamenti di mobilità, ai trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non agricola e ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. Restano invece escluse dalla convenzione le trattenute su pensioni e su disoccupazione agricola, che continuano a essere regolate da specifiche convenzioni previste dalle leggi n. 485/1972 e n. 852/1973.
Soggetti che possono avvalersi della convenzione
Possono utilizzare il servizio i lavoratori aventi titolo alle prestazioni indicate, purché la trattenuta sia destinata a un’organizzazione sindacale aderente a una delle Confederazioni stipulanti. La circolare precisa che, al momento, il servizio opera per le organizzazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla Direzione Generale INPS. Le organizzazioni di categoria diverse, pur potendo in astratto accedere al sistema, potranno farlo solo dopo la stipula di una analoga convenzione da parte della rispettiva Confederazione, rappresentata nel CNEL.
Autorizzazione delle organizzazioni sindacali e codici identificativi
La convenzione distingue tra Confederazioni stipulanti e organizzazioni delegatarie aderenti. Queste ultime devono presentare domanda di autorizzazione alla Direzione Generale dell’INPS, dichiarando di assumere oneri, diritti e obblighi derivanti dall’accordo ed eleggendo domicilio ai fini dell’applicazione della convenzione. La circolare elenca le organizzazioni già autorizzate per ciascuna Confederazione e rinvia ai codici riportati nella tabella allegata. La stessa tabella costituisce il riferimento per la corretta indicazione del sindacato nella delega e nella gestione delle trattenute.
Delega personale: forma, contenuto ed effetti
Il diritto di versare i contributi sindacali si esercita esclusivamente mediante delega personale e volontaria sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega deve recare il timbro dell’organizzazione delegataria e la firma del rappresentante legale. Nella fase transitoria, prima della diffusione dei nuovi moduli di domanda predisposti per la lettura ottica, la delega deve essere presentata contestualmente alla domanda di prestazione e contenere anche:
- le generalità complete del delegante;
- la prestazione previdenziale sulla quale deve essere operata la trattenuta;
- la misura del contributo associativo.
La delega è, in via generale, irrevocabile e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni di durata superiore all’anno, tuttavia, è ammessa la revoca o la presentazione di una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare la scelta.
Regole speciali per l’integrazione salariale a pagamento diretto
Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, la delega deve contenere anche l’autorizzazione espressa alle trattenute sindacali. Il datore di lavoro, nel trasmettere i dati necessari al pagamento diretto, deve indicare per ciascun lavoratore:
- il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria;
- la misura percentuale del contributo.
Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai fini delle verifiche dell’Istituto. La circolare chiarisce inoltre che, in via transitoria, continuano ad avere efficacia le deleghe già rilasciate al datore di lavoro per le trattenute sul salario, fino alla presentazione di nuove deleghe conformi alla disciplina introdotta dalla convenzione.
Casi di invalidità, contestazione e restituzione delle somme
Sono prive di effetto le deleghe:
- non contenute nel modulo di domanda, ove questo sia disponibile;
- non sottoscritte dal lavoratore;
- prive del timbro o della firma dell’organizzazione sindacale;
- nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, non comunicate dal datore di lavoro con i dati richiesti.
Per le deleghe non contestuali alla domanda, la mancanza delle indicazioni richieste determina nullità. Se il lavoratore contesta formalmente la trattenuta dichiarando di non aver rilasciato delega, l’INPS deve cessare le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. Le somme già trattenute devono essere restituite dall’organizzazione sindacale interessata al lavoratore. La stessa regola vale, secondo la convenzione, in caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione: il rapporto restitutorio resta tra sindacato e lavoratore, mentre l’INPS resta estraneo al rapporto associativo.
Misura del contributo sindacale
La misura del contributo deve essere espressamente indicata in percentuale nella delega e deve essere unica per tutti gli iscritti alla medesima organizzazione e per tipo di prestazione. Le Confederazioni CGIL, CISL e UIL hanno comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale e indennità di mobilità.
Se nella delega è indicata una percentuale inferiore a quella comunicata all’INPS, la delega è inefficace e va restituita alla federazione interessata. Se invece è indicata una percentuale superiore, la trattenuta opera nei limiti della misura comunicata.
Procedure automatizzate e trasmissione dei dati
Le procedure di liquidazione dei trattamenti CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state modificate per acquisire le trattenute sindacali, calcolarle e stamparle nella documentazione di pagamento. Ogni flusso elaborativo periferico genera liste analitiche con:
- dati identificativi dei titolari delle prestazioni;
- tipo di indennità liquidata;
- importo delle trattenute.
Le liste devono essere trasmesse alle organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate localmente. In seguito, con elaborazioni semestrali sugli archivi centrali, l’INPS fornisce alle Confederazioni tabulati riepilogativi degli importi trattenuti a favore di ciascuna organizzazione delegataria. La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà con appositi messaggi la disponibilità dei nuovi programmi e le relative istruzioni operative.
Rapporti con le organizzazioni sindacali a livello locale
La circolare affida la gestione dei rapporti locali al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne della SAP, cui i rappresentanti sindacali devono riferirsi per le questioni applicative. Il dirigente della SAP deve disporre il necessario raccordo con gli uffici competenti per materia. Le questioni non risolvibili in sede locale, nonché quelle di carattere generale, devono essere portate alla Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti.
Durata della convenzione e disciplina economica
La convenzione è stata approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 387 del 2 aprile 1992 e sottoscritta il 27 aprile 1992 dal Presidente dell’INPS e dai Segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Essa è efficace fino al 31 dicembre 1992 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R entro il 30 giugno. La disdetta può essere presentata anche da una sola delle Confederazioni o da una sola delle organizzazioni delegatarie, con effetti limitati, rispettivamente, alla Confederazione e alle sue aderenti oppure alla singola organizzazione.
Le spese del servizio di esazione sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti, con una quota di partecipazione alle spese generali determinata dal Comitato Esecutivo dell’INPS. In prima applicazione, la previsione triennale decorre dal 1° gennaio 1994; fino alla determinazione dei nuovi costi si applicano quelli già previsti dalla deliberazione n. 1077 del 4 dicembre 1989 per il servizio di esazione delle quote sindacali sulla disoccupazione agricola, salvo conguaglio.
Responsabilità e rapporti interni tra soggetti coinvolti
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione dell’accordo. Tutto ciò che attiene al rapporto associativo, compresa l’eventuale restituzione delle quote sindacali trattenute, resta di competenza diretta tra organizzazione sindacale e lavoratore. Le eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione comportano inoltre il rimborso, da parte dell’organizzazione sindacale, delle spese sostenute dall’Istituto su semplice presentazione di nota specifica.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il servizio di trattenuta riguarda i titolari di trattamenti di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinaria e speciale. Possono beneficiarne le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni CGIL, CISL e UIL, che hanno sottoscritto la convenzione con l’INPS. Restano esclusi da questa convenzione i trattamenti di pensione e la disoccupazione agricola, che continuano a essere disciplinati da specifiche convenzioni e normative precedenti.
Autorizzazione delle organizzazioni sindacali
Le organizzazioni di categoria aderenti alle Confederazioni stipulanti possono operare solo previa autorizzazione della Direzione Generale INPS. La domanda di autorizzazione implica l’assunzione di oneri, facoltà, diritti e obblighi previsti dalla convenzione ed elezione di domicilio ai fini dell’applicazione dell’accordo. La circolare elenca le organizzazioni già autorizzate per CGIL, CISL e UIL e riporta i relativi codici identificativi.
Delega del lavoratore e requisiti formali
Il versamento avviene esclusivamente tramite delega personale e volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega deve recare il timbro dell’organizzazione delegataria e la firma del rappresentante legale; il codice dell’organizzazione va indicato secondo la tabella allegata. Fino alla disponibilità dei nuovi moduli di domanda, la delega deve essere presentata contestualmente alla richiesta di prestazione e contenere anche generalità del delegante, prestazione interessata e misura del contributo. Le SAP sono incaricate di verificare il rispetto dei requisiti di forma e sostanza.
Prestazioni con pagamento diretto di integrazione salariale
Per i casi di CIG pagata direttamente dall’Istituto, la delega deve contenere anche l’autorizzazione alle trattenute sindacali previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme ai dati per il pagamento diretto, il codice dell’associazione sindacale destinataria e la percentuale del contributo, conservando le deleghe per eventuali verifiche. Sono considerate efficaci, in via transitoria, anche le deleghe già rilasciate al datore di lavoro per le trattenute sul salario, fino alla presentazione di nuove deleghe conformi.
Validità, revoca e casi di nullità della delega
La delega è, in linea generale, irrevocabile e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni di durata superiore all’anno è però possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Sono nulle le deleghe non contenute nel modulo di domanda, non sottoscritte, prive di timbro o firma dell’organizzazione, o, nei casi di pagamento diretto della CIG, non comunicate dal datore di lavoro con i dati richiesti. In caso di contestazione da parte del lavoratore, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo; in caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione delle somme segue il rapporto diretto tra sindacato e lavoratore.
Misura del contributo sindacale
Il contributo deve essere espresso in percentuale nella delega e applicato in misura uguale per tutti gli iscritti alla stessa organizzazione e per tipo di prestazione. Le Confederazioni hanno comunicato le seguenti misure: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui trattamenti restanti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale e indennità di mobilità. Se la delega indica una percentuale inferiore a quella comunicata, è priva di effetto; se indica una percentuale superiore, produce effetto nei limiti della misura comunicata.
Procedure automatizzate e flussi informativi
Le procedure informatiche di liquidazione di CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state adattate per acquisire, calcolare e stampare le trattenute sindacali. Ogni flusso periferico produce liste analitiche con dati identificativi dei beneficiari, tipo di indennità e importo trattenuto, da trasmettere alle organizzazioni sindacali secondo le modalità convenute a livello locale. Semestralmente vengono inoltre forniti tabulati riepilogativi dagli archivi centrali; la Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunica la disponibilità dei nuovi programmi e le istruzioni operative.
Rapporti locali e riferimenti organizzativi
A livello locale, i rappresentanti sindacali devono fare riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne della SAP, che coordina con gli uffici competenti. Le questioni non risolvibili in sede locale o di carattere generale sono rimesse alla Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti.
Convenzione, durata e disciplina economica
La convenzione è stata approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 387 del 2 aprile 1992 e sottoscritta il 27 aprile 1992 tra INPS, CGIL, CISL e UIL. Ha validità fino al 31 dicembre 1992 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta entro il 30 giugno mediante raccomandata A/R, anche da una sola delle parti stipulanti o delegatarie. Le spese del servizio sono calcolate ogni tre anni, con anticipazione dal 1° gennaio 1994 nella prima applicazione; fino alla nuova determinazione si applicano i costi previsti dalla deliberazione n. 1077 del 4 dicembre 1989, con conguaglio successivo.
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