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Circolare

Circolare numero 140 del 26-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 412/1991 alle cure idrotermali fruite fuori ferie e congedi ordinari. Conferma in linea generale l'impostazione già adottata con la circolare n. 85/1991, ma aggiorna i requisiti della prescrizione medica: è necessaria una motivata attestazione dello specialista USL (o, per i lavoratori avviati dall'INAIL, del medico INAIL) circa l'esistenza della patologia, l'idoneità terapeutica o riabilitativa della cura e la sua decisività, se tempestiva, per la risoluzione dell'affezione. Viene precisato che la tempestività va riferita al termine di 30 giorni dalla prescrizione. La circolare distingue inoltre le cure iniziate prima e dopo la data di emanazione, richiama la permanenza di alcune regole della legge n. 638/1983 e della circolare n. 85/1991, esclude che una successiva prescrizione USL possa incidere sulle prestazioni INPS già avviate dall'Istituto e rinvia, per i controlli, alle direttive già vigenti in attesa del decreto ministeriale previsto dalla legge.

Cure idrotermali in periodo extra-feriale: criteri di riconoscimento dell'indennità di malattia e controlli

Cure idrotermali in periodo extra-feriale: disciplina applicativa dell'art. 16 della legge n. 412/1991

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull'applicazione delle nuove norme in materia di cure termali introdotte dall'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. L'intervento riguarda in particolare le prestazioni idrotermali fruite al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, con riferimento al riconoscimento dell'indennità di malattia e ai criteri di controllo.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il comma 4 dell'art. 16, che demanda al Ministro della sanità l'emanazione di un decreto per identificare le patologie effettivamente beneficiabili dalle cure termali e per individuare strumenti idonei a prevenire gli abusi. Richiama inoltre il comma 5, che disciplina in via transitoria la fruizione delle prestazioni idrotermali da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche fuori ferie e congedi ordinari, purché la cura sia finalizzata alla terapia o riabilitazione di affezioni o stati patologici per i quali sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale.

In attesa del decreto ministeriale, l'Istituto conferma di massima l'impostazione già adottata con la delibera n. 15/1991 e con la circolare n. 85/1991, ritenuta sostanzialmente coerente con la nuova legge.

Prescrizione specialistica e requisiti per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento del trattamento previdenziale di malattia, la circolare richiede una prescrizione motivata del medico specialista USL della branca competente, dalla quale risultino espressamente:

  • l'esistenza dell'affezione;
  • l'idoneità terapeutica o riabilitativa della cura;
  • il giudizio che un tempestivo trattamento termale sia determinante per la risoluzione della patologia.

Per i lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, la legge consente la prescrizione da parte dei medici di tale Istituto. La circolare precisa però che le autorizzazioni rilasciate dall'INAIL non hanno riflessi sulle prestazioni economiche a carico dell'INPS.

Tempestività del trattamento

Il concetto di tempestività viene delimitato richiamando l'art. 1, comma 8, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e quindi il termine di 30 giorni dalla prescrizione dello specialista. Il giudizio sulla decisività del trattamento termale, se effettuato in tempo utile, rientra esclusivamente nelle attribuzioni dello specialista USL e non può essere rimesso a valutazioni dell'Istituto.

Cure iniziate prima della circolare

Per le cure idrotermali iniziate prima della data della circolare, possono essere considerate favorevolmente, ai fini erogativi, anche certificazioni che riportino la formulazione già prevista dalla disciplina precedente, ossia la maggiore efficacia e utilità della cura se eseguita in periodo extra-feriale. Tale requisito è considerato sostanzialmente assorbito nella nuova previsione legislativa.

Regole ancora applicabili in materia di cure extra-feriali

La circolare conferma, per quanto non modificato dalle nuove istruzioni, la permanenza delle direttive contenute nella circolare n. 85/1991. Restano inoltre applicabili le previsioni dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge n. 638/1983, in particolare:

  • l'intervallo minimo di 15 giorni tra ferie e cure;
  • la durata massima annua delle cure.

Indennità di malattia e cure erogate dall'INPS

Viene ribadita l'esclusione del diritto all'indennità di malattia per le cure erogate dall'INPS, come già previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 8/1990. La nuova disposizione conferma che, in periodo extra-feriale, le prestazioni idrotermali possono essere prescritte solo dagli specialisti USL o dai medici INAIL, ma ciò non incide sulle prestazioni economiche a carico dell'INPS.

Ne consegue che, se un lavoratore già avviato alle cure termali dall'INPS presenta successivamente una prescrizione USL conforme alla nuova normativa, tale documento è ininfluente ai fini del diritto all'indennità di malattia per quel periodo.

Controlli e comunicazioni

Per i controlli sulle cure termali, in attesa della disciplina completa che sarà dettata dal decreto ministeriale, continuano ad applicarsi le direttive già impartite. La circolare dispone infine la diffusione delle istruzioni ai Patronati e ai datori di lavoro e, tramite le Sedi regionali, ai competenti assessorati regionali affinché informino le Unità sanitarie locali.

Punti principali

Quadro normativo e continuità con la disciplina precedente

La circolare si colloca nell'ambito dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha introdotto una disciplina delle cure termali, in particolare per la fruizione delle prestazioni idrotermali fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali. In attesa del decreto del Ministro della sanità previsto dal comma 4, l'Istituto conferma di massima l'impostazione già assunta con la delibera n. 15/1991 e con la circolare n. 85/1991, ritenuta sostanzialmente coerente con la nuova normativa.

Requisiti della prescrizione specialistica

Per il riconoscimento del trattamento previdenziale di malattia, la circolare richiede una motivata prescrizione del medico specialista USL della branca competente, dalla quale risultino: l'esistenza dell'affezione, l'idoneità terapeutica o riabilitativa della cura e il giudizio che un tempestivo trattamento termale sia determinante per la risoluzione della patologia. Per i lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, la prescrizione può provenire anche dai medici del predetto Istituto, nei limiti indicati dalla legge.

Definizione di tempestività e valutazione specialistica

La tempestività del trattamento deve essere valutata con riferimento al termine di 30 giorni dalla prescrizione dello specialista, richiamato dall'art. 1, comma 8, della legge 25 gennaio 1990, n. 8. Il giudizio sulla decisività della cura termale, se effettuata tempestivamente, è attribuito esclusivamente allo specialista USL e non può essere oggetto di valutazione da parte dell'INPS.

Trattamento delle cure iniziate prima della circolare

Per le cure idrotermali iniziate prima della data della circolare, possono essere considerate favorevolmente, ai fini erogativi, anche certificazioni che riportino la formulazione precedentemente richiesta, cioè la maggiore efficacia e utilità della cura se eseguita in periodo extra-feriale, come previsto dalla circolare n. 85/1991. Tale requisito è considerato sostanzialmente ricompreso nel nuovo concetto introdotto dal legislatore.

Regole ancora applicabili sulle cure extra-feriali

Restano ferme, per quanto non modificate dalle nuove istruzioni, le direttive della circolare n. 85/1991. Continuano inoltre ad applicarsi le previsioni dei commi 4 e 5 dell'art. 13 della legge n. 638/1983, in particolare: l'intervallo minimo di 15 giorni tra ferie e cure e la durata massima annua delle cure, sempre con riferimento alla fruizione in periodo extra-feriale.

Esclusione dell'indennità per cure erogate dall'INPS e irrilevanza di successive prescrizioni USL

Viene confermata l'esclusione dal diritto all'indennità di malattia per le cure erogate dall'INPS, già prevista dall'art. 1, comma 8, della legge n. 8/1990. La nuova legge conferma che, in periodo extra-feriale, le prestazioni idrotermali possono essere prescritte soltanto dagli specialisti delle USL o dai medici INAIL, ma tali autorizzazioni non producono effetti sulle prestazioni economiche a carico dell'INPS. Di conseguenza, l'eventuale successiva prescrizione USL presentata dal lavoratore già avviato alle cure a cura dell'INPS è irrilevante ai fini del diritto all'indennità di malattia per quel periodo.

Controlli e comunicazioni

Per i controlli sulle cure termali, in attesa di una disciplina più completa che sarà dettata dal decreto ministeriale, devono continuare ad applicarsi le direttive già impartite. La circolare dispone inoltre che le nuove indicazioni siano comunicate ai Patronati, ai datori di lavoro e, tramite le Sedi regionali, ai competenti assessorati regionali per la successiva informativa alle Unità sanitarie locali.

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